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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) - 19 settembre 2007 [1443411]

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[doc. web n. 1443411]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) - 19 settembre 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dal Comitato olimpico nazionale italiano in data 14 luglio 2007 (prot. n. 0001711/07);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

Il Coni, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

A tale scopo, il Coni è tenuto a promuovere l´adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura del Coni, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

OSSERVA:

1. Considerazioni generali
Per quanto riguarda il contenuto dello schema in esame, nell´art. 2, comma 1, deve essere menzionato anche l´art. 112 del Codice a fronte dell´allegato n. 8 al medesimo schema che individua i tipi di dati e le operazioni eseguibili per l´instaurazione e la gestione  del rapporto di lavoro. Deve invece essere espunto il riferimento all´art. 69 del Codice, in quanto concerne finalità di rilevante interesse pubblico che non trovano allo stato riscontro negli allegati allo schema in esame.

 

2. Assistenza specialistica (allegato n. 7)
In relazione alle operazioni identificate nell´allegato 7, si rileva che le operazioni di elaborazione risultano riferite esclusivamente ad una modalità cartacea. Tale circostanza deve essere verificata in considerazione della contestuale indicazione, nella descrizione sintetica del trattamento, che "il referto è conservato in forma elettronica dai sistemi diagnostici". In caso di esito positivo di tale valutazione, detta modalità di trattamento dovrà essere quindi individuata nella scheda, che potrà essere emendata in tal senso senza che sia necessario richiedere un nuovo parere preventivo del Garante, ma dandone comunque successiva notizia a questa Autorità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Comitato olimpico nazionale italiano per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti 1 e 2, riguardanti:

  • la menzione anche l´art. 112 del Codice e l´espunzione del riferimento all´art. 69 del Codice nell´art. 2, comma 1, dello schema di regolamento non avente riscontro negli allegati al medesimo schema;
  • la verifica delle modalità di effettuazione delle operazioni di elaborazione dei dati (allegato n. 7).

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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