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Provvedimento del 23 gennaio 2008 [1488896]

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[doc. web n. 1488896]

Provvedimento del 23 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY ha chiesto al Comune di Salerno–Comando polizia municipale la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (con particolare riguardo a quelli relativi all´accertamento di una violazione delle norme del codice della strada) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 novembre 2007, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti del citato Comune di Salerno-Comando polizia municipale, con il quale la ricorrente, nel comunicare di aver ottenuto un riscontro, a suo avviso, parziale all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 13 dicembre 2007 con la quale il Comune di Salerno-Comando polizia municipale, nell´integrare il riscontro già fornito il 30 ottobre 2007, ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla "logica applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici" indicando anche gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali;

VISTO il fax pervenuto il 28 dicembre 2007 con il quale la ricorrente ha dichiarato che, "seppure tardivamente, è stato completato il riscontro attraverso la trasmissione degli elementi assenti nella precedente memoria";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria dichiarando sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, anche in ragione dei riscontri comunque forniti dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli