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Provvedimento del 23 gennaio 2008 [1489794]

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[doc. web n.1489794]

Provvedimento del 23 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 19 ottobre 2007 da XY nei confronti di Consum.it S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta –già avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta ad ottenere la cancellazione, dagli archivi dei sistemi di informazioni creditizie (di seguito s.i.c.) che attualmente li conservano, dei dati personali che lo riguardano relativi a un finanziamento richiesto per l´iscrizione a una palestra, rispetto al quale non aveva ricevuto però alcuna comunicazione né in ordine alla confermata conclusione del contratto né in ordine ai bollettini postali (forma di pagamento prescelta) che avrebbe dovuto pagare né, tanto meno, il preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) per l´iscrizione del suo nominativo nei sistemi di informazioni creditizie in questione;

RILEVATO che il ricorrente ha anche comunicato di aver verificato, presso CTC-Consorzio per la tutela del credito, l´erroneità del dato relativo al proprio indirizzo di residenza, nonostante l´indicazione corretta dello stesso contenuta nella richiesta di finanziamento;

RILEVATO infine che il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 12 dicembre 2007 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 20 novembre 2007 con la quale la resistente ha sostenuto di avere già fornito riscontro al ricorrente rappresentandogli l´impossibilità di cancellare i dati che lo riguardano dagli archivi dei s.i.c. dal momento che il ricorrente, il quale risulta aver usufruito dell´abbonamento alla palestra per cui aveva richiesto il finanziamento, non ha ancora pagato le relative rate, pur essendo stato contattato anche, nell´aprile 2007, da agenzie di recupero crediti e "sollecitato al versamento degli importi che alla data risultavano scaduti";

VISTA la nota inoltrata via fax il 23 novembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro, rilevando che il trattamento dei dati che lo riguardano sarebbe stato effettuato in modo illecito, tenuto anche conto del mancato rispetto delle norme del predetto codice di deontologia e di buona condotta e del fatto che la società avrebbe anche "omesso qualsiasi controllo in ordine alla correttezza dei dati trattati";

VISTE le note pervenute il 2 e il 16 gennaio 2008 con le quali la resistente ha ritenuto lecita la segnalazione effettuata e ha inoltrato copia della richiesta di finanziamento (recante l´indicazione dell´indirizzo di residenza del ricorrente in "Via KW"), nonché copia della comunicazione inoltrata il 21 gennaio 2007, ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia, al ricorrente presso "Via KX";

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia e di buona condotta, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti, comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice;

RILEVATO che, nel caso di specie, non risulta essere stato fornito effettivamente al ricorrente il citato preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia dal momento che lo stesso (come le precedenti comunicazioni in ordine al finanziamento) risulta essere stato inviato, per errore imputabile alla resistente, a un indirizzo errato e che pertanto il trattamento dei dati relativi al ritardo nei pagamenti è stato effettuato in modo illecito;

RILEVATO, quindi, che deve essere ordinato a Consum.it S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti in questione dai sistemi di informazioni creditizie cui sono stati comunicati entro e non oltre il 29 febbraio 2008, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

RILEVATO tuttavia che, assolto il predetto obbligo nei modi corretti, la società resistente potrà effettuare lecitamente la comunicazione ai s.i.c. dei dati personali elativi all´eventuale persistenza dell´inadempimento contrattuale nei modi e nei termini previsti dal citato codice di deontologia;

RITENUTO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, non avendo l´Autorità competenza in ordine a tale richiesta che, se del caso, deve essere avanzata dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Consum.it S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente inerenti ai suoi ritardi nei pagamenti a Consum.it S.p.A. attualmente censiti nei sistemi di informazioni creditizie e ordina alla medesima società finanziaria di  attivarsi per la cancellazione di tali informazioni entro il 29 febbraio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli