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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Deas Desideri e associati s.r.l. - 23 gennaio 2008 [1503572]

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[doc. web n. 1503572]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Deas Desideri e associati s.r.l. - 23 gennaio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 7 del 23 gennaio 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1° giugno 2005 nei confronti di Deas Desideri e associati s.r.l. con sede in Roma, via del Fosso della Castelluccia n. 146/18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 7738 datata 21 aprile 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 7740 del 21 aprile 2005), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 1° giugno 2005 dai quali è risultato che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali sensibili, tramite il questionario informativo (all. 3 al predetto verbale) nella parte "categorie protette",  previsti dall´art. 37, comma 1, lett. e) del Codice, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato altresì che la società, pur avendo provveduto alla notificazione al Garante ex art. 7 della legge n. 675/1996, ha effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice solo in data 9 marzo 2006 e, quindi, oltre il termine del 30 aprile 2004 previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice;

VISTO il verbale n. 117/2005 del 1° giugno 2005 con cui si è contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi del 16 giugno 2005 e del 5 agosto 2005 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con i quali la società ha ribadito di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, ma di averla già effettuata ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996 sviluppando, tra l´altro, le seguenti deduzioni:

a) la società, avendo già ottemperato all´obbligo di notificazione ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996, ha ritenuto, in buona fede, che la notifica ex art. 37 del Codice "potesse essere fatta unitamente al DPS";

b) da un´attenta analisi della situazione gestita, è emerso che la società non tratta dati riconducibili alla categoria di cui all´art. 4, comma 1, lett. d) del Codice;

VISTA la richiesta di audizione, formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 15745 del 1° settembre 2005, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 7 settembre 2005 nel quale la società, apportando parziali rettifiche a quanto dichiarato nel verbale di operazioni compiute dell´1 giugno 2005, ha ribadito quanto lamentato negli scritto difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione nei termini in quanto:

a) in base al nuovo istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice, e contrariamente alla precedente normativa che prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, salve limitate eccezioni, sono tenuti a notificare al Garante solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate all´art. 37, comma 1, del Codice. L´art. 37, comma 2 demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato e pertanto sottratti all´obbligo di notificazione. Il Garante, con deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 (in G.U. 6 aprile 2004, n. 81), pur avendo previsto alcuni esoneri, non ha sottratto all´obbligo della notificazione i trattamenti effettuati da persone giuridiche private per effettuare selezione di personale per conto terzi. Dalla nuova disciplina normativa del Codice è derivato, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione al Garante. Il titolare che aveva iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva procedere, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, a una nuova notificazione entro il 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che nella specie è stata invece effettuata in data successiva;

b) la società tratta dati personali a fini di selezione del personale per conto terzi (attività cui è autorizzata con provvedimento -in atti- del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell´8 ottobre 2004), come dichiarato dal legale rappresentante e riportato nel verbale di operazioni compiute del 1° giugno 2005 e confermato in sede di audizione del 7 settembre 2005. In tale ambito, la società tratta anche dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. e) del Codice, come si evince dalle menzionate dichiarazioni ribadite in sede di audizione e dall´ulteriore documentazione acquisita, in particolare dall´informativa fornita agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e dal contenuto dei cd. "questionari informativi" (documenti utilizzati come guida nell´iter selettivo dei candidati che vengono esaminati per conto terzi, e più specificatamente nella parte definita "categorie protette");

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. e) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali e tenuto conto della notificazione effettuata il 9 marzo 2006, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una volta e su una testata giornalistica a rilievo locale, identificata nella pagina di Roma del quotidiano "Il Tempo";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Deas Desideri e associati s.r.l. con sede in Roma, via del Fosso della Castelluccia n. 146/18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla pagina  di Roma del quotidiano "Il Tempo";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

ILSEGRETARIOGENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1503572
Data
23/01/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca