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Ordinanza ingiunzione nei confronti di MO.MA. s.r.l. - 20 marzo 2008 [1504841]

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[doc. web n. 1504841]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di MO.MA. s.r.l. - 20 marzo 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 20 del 20 marzo 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 11 settembre 2006 nei confronti di MO-MA s.r.l., con sede in Arezzo, via Calamandrei n. 137, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

ESAMINATO il provvedimento del Garante del 30 novembre 2005 adottato, tra l´altro, nei confronti della predetta società, con il quale veniva richiesto alla medesima società di comunicare entro il 15 febbraio 2006, anche ai sensi degli artt. 157, 164 e 168 del Codice, la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati secondo quanto statuito nel medesimo provvedimento;

CONSTATATO altresì che, con nota 4725 del 7 marzo 2006, il termine per adempiere è stato prorogato alla data del 10 marzo 2006;

RILEVATO che solo in data 11 ottobre 2006 l´avv. Monica Giommetti dello studio legale Angiolini, in nome e per conto della società, ha fornito un parziale riscontro alle richieste formulate dal Garante ai sensi dell´art.157 del Codice;

VISTO il verbale n. 17850/25442 dell´11 settembre 2006, notificato in data 19 settembre 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art.157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 11 ottobre 2006 e 16 novembre 2006 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nei quali, ribadendo la liceità dei trattamenti effettuati, è stato rappresentato che la società aveva adempiuto all´obbligo di comunicazione, prescritto nel citato provvedimento, con l´invio della nota datata 28 febbraio 2006, di cui, tuttavia, non era in grado di esibire il rapporto di avvenuta ricezione del fax, o di altra idonea attestazione che desse prova dell´avvenuta spedizione al Garante;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 21657/25442 del 13 novembre 2006, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 20 novembre 2006 nel quale la società, ribadendo quanto dichiarato nello scritto difensivo, ha asserito di essere " (…) estranea alla vicenda Trangoni (…)" e di " (…) non effettuare trattamenti di dati di soggetti minorenni (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società risultano inidonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informazione o esibizione al Garante, in quanto:

a) la società, pur asserendo di avere dato riscontro, con la nota del 28 febbraio 2006, a quanto richiesto dal Garante nel provvedimento del 30 novembre 2005, non ha fornito alcun elemento a supporto di quanto dichiarato nello scritto difensivo che in ogni caso non risulta pervenuto all´Ufficio;

b) la circostanza di fatto relativa all´asserita estraneità alla "vicenda Trangoni" e quella relativa al fatto di "non effettuare trattamenti di dati di minorenni", non esime dall´obbligo di ottemperare alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, e tenuto conto del riscontro fornito, se pur tardivamente, nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a  MO-MA s.r.l., con sede in Arezzo, via Calamandrei n. 137, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Arezzo", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1504841
Data
20/03/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca