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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Istituti scolastici e università > Università

Ai sensi dell´art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996, deve ritenersi lecita la pubblicazione, da parte delle università, dei dati dei dipendenti sull´annuario universitario, trattandosi di attività di divulgazione già disciplinata da apposita normativa (r.d. n. 674/1924).

  • Garante 17 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 37 [doc. web n. 40221]


Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, le università possono comunicare e diffondere a soggetti privati i dati relativi agli studenti laureati, purché detto trattamento avvenga in base alle normative generali o, eventualmente, alle norme regolamentari dei singoli atenei.

  • Garante 17 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 37 [doc. web n. 40221]


Ove i dati degli iscritti vengano raccolti attraverso il c.d. modulo per l´autocertificazione, le università sono tenute a rispettare le disposizioni della legge n. 675/1996 che riguardano, in particolare, la qualità dei dati, la loro pertinenza, l´informativa agli interessati e le misure di sicurezza (artt. 9, 10 e 15 della legge).

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, le università possono trasmettere elenchi di studenti o di laureati a soggetti privati o ad enti pubblici economici in base alle normative generali o agli ordinamenti dei singoli atenei.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


La legge n. 390/1991 (recante norme sul diritto agli studi universitari) ed il connesso d.P.C.M. 30 aprile 1997 (emanato ai sensi dell´art. 4 della legge n. 390/1991, recante norme in materia di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari), contenenti - tra l´altro - disposizioni relative alla raccolta dei dati personali degli studenti ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare d´appartenenza per la determinazione della tassa d´iscrizione e dei contributi, costituiscono, ai sensi dell´art. 27 della legge n. 675/1996, adeguata base normativa per procedere alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione da parte delle università ad altre amministrazioni pubbliche dei dati afferenti agli iscritti (in particolare con riferimento ai servizi ed agli interventi non destinati alla generalità degli studenti), in quanto trattamenti riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


Le università, quali soggetti pubblici dotati di autonoma personalità giuridica (artt. 6 e 7 della legge n. 168/1989), nel trattare i dati personali degli iscritti ai corsi di studio debbono attenersi al disposto di cui agli artt. 27 (dati comuni) e 22 comma 3 (dati sensibili) della legge n. 675/1996, nonché alla disciplina transitoria di cui all´art. 41, comma 5 della legge (per i trattamenti iniziati prima dell´8 maggio 1997 e proseguiti sino all´8 maggio 1999); comunque, stante la loro natura, pur essendo tenute a rendere adeguata informativa ai sensi dell´art. 10 della legge, ai fini del trattamento non sono tenute ad acquisire il previo consenso degli interessati.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


A seguito dell´entrata in vigore del d.lg. n. 204/1988 (art. 6, comma 4), le università, con autonome determinazioni, possono comunicare e diffondere dati relativi ad attività di studio e di ricerca - con la sola esclusione dei dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari - a laureati e dottori di ricerca per finalità di sostegno della ricerca e della collaborazione in campo scientifico e tecnologico.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]