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Provvedimento del 19 maggio 2008 [1523694]

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[doc. web n. 1523694]

Provvedimento del 19 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 febbraio 2008 da Francesco Cuomo nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta –avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione di tutti i dati personali che lo riguardano conservati dalla resistente (avendo l´interessato, tra l´altro, revocato il consenso al loro trattamento) e, in particolare, di quelli riferiti ai ritardi nei pagamenti delle rate di un mutuo ipotecario accordato da Intesa San Paolo S.p.A.; rilevato che, ad avviso del ricorrente, tali dati sarebbero stati comunicati illecitamente alla banca dati del sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente senza fornire il dovuto "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso il sistema medesimo, come previsto, invece, dal codice di deontologia e buona condotta applicabile a tali particolari trattamenti di dati (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi a un´ipoteca legale registrata presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma (in quanto, a suo avviso, riportata in modo non corretto), nonché di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 18 marzo 2008 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che: a) "in merito al …preavviso che il ricorrente lamenta di non aver ricevuto (…), ai sensi dell’art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, spetta all´ente partecipante avvertire l´interessato circa l’imminente registrazione dei propri dati personali di tipo negativo in uno o più sistemi di informazioni creditizie"; b) in relazione al profilo della revoca del consenso, "Crif, sulla base del quadro normativo vigente, ha provveduto alla cancellazione delle sole informazioni creditizie di tipo positivo presenti nella propria banca dati"; c) il trattamento delle informazioni creditizie di tipo "negativo" sarebbe invece lecito trattandosi di un mutuo ipotecario "estinto in data 25 giugno 2007 con segnalazioni di ritardi nei pagamenti (più di 8 rate) regolarizzati ad ottobre 2006 e quindi da meno di 24 mesi, termine di conservazione previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b) del codice deontologico citato"; d) in ordine all’iscrizione dell´ipoteca legale nella diversa banca dati denominata "Informazioni da tribunali e registri immobiliari", non sarebbe possibile accogliere la richiesta del ricorrente in quanto, "anche a seguito di ulteriori verifiche effettuate presso la fonte pubblica, con riferimento a tale atto non sussiste, alla data odierna, alcun annotamento di cancellazione o riduzione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 aprile 2008 con la quale Intesa San Paolo S.p.A., su richiesta di questa Autorità, ha comunicato che al ricorrente, "oltre alla lettera di informativa di cui all’art. 5 del codice deontologico, spedita in data 26 luglio 2005, in data 17 agosto 2006, tramite Postel è stata inoltrata lettera di preavviso" di imminente registrazione nei sistemi di informazioni creditizie, ed ha allegato copia delle note medesime;

RILEVATO che dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento risulta che Intesa San Paolo S.p.A. ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all’invio dei cd. preavvisi di inserimento nei sistemi di informazioni creditizie;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, la richiesta a Crif S.p.A. di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" deve pertanto essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal codice di deontologia e di buona condotta per la conservazione lecita delle informazioni relative a ritardi nei finanziamenti successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2, lett. b), del medesimo codice);

RILEVATO che deve essere dichiarata infondata anche la richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "positivo" avendo Crif S.p.A. cancellato tali dati già prima della presentazione del ricorso, dandone comunicazione all’interessato con nota del 21 gennaio 2008;

RILEVATO che deve essere infine dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali concernenti l´ipoteca legale, conservati nella banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari", trattandosi di informazioni tratte da pubblici registri che possono essere in termini generali lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE DICHIARA

a) infondato il ricorso;

b) compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 19 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli