g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Cid-Centro informazioni didattico - 20 marzo 2008 [1525240]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1525240]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Cid-Centro informazioni didattico - 20 marzo 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 22 del 20 marzo 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 23 novembre 2006 nei confronti di C.i.d.-Centro informazioni didattico, con sede in Misano Monte (RN), via Saffi n. 25, in persona del legale rappresentante pro-tempore per violazione dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l’Ufficio, con nota n. 1146 del 28 agosto 2006, ha accertato che la predetta società ha inviato materiale pubblicitario tramite fax a persone i cui dati personali sono stati acquisiti da elenchi pubblici, senza fornire una preventiva e idonea informativa, anche in considerazione di quanto previsto dai provvedimenti del Garante del 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in materia di elenchi telefonici (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381 e n. 1151640), in violazione dell’articolo 13, comma 4 del Codice;

VISTO il verbale n. 22541/44743 del 23 novembre 2006, notificato in data 24 novembre 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, comma 4, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che la società non risulta essersi avvalsa  né della facoltà prevista dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall’art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che C.i.d.-Centro informazioni didattico ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di una comunicazione promozionale inviata tramite fax, senza rendere l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13, comma 4 del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all’attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE  il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a C.i.d.-Centro informazioni didattico, con sede in Misano Monte (Rn), via Saffi n. 25 (ora cessata), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Rimini" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli