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Provvedimento del 10 luglio 2008 [1537431]

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[doc. web n. 1537431]
[v. Newsletter 16 settembre 2008]

Provvedimento del 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 aprile 2008 da XY nei confronti di Inpdap-Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell´amministrazione pubblica con il quale il ricorrente, nel rappresentare di non aver ricevuto riscontro a un´istanza ex art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) dell´11 febbraio 2008 con la quale aveva chiesto all´ente previdenziale di aggiornare o integrare, per l´inoltro delle comunicazioni, l´indirizzo di residenza con l´indicazione di una casella postale, ha ribadito tali istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 maggio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO che, con nota pervenuta il 15 maggio 2008, la resistente ha replicato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente sostenendo che "le istruzioni generali sui servizi del Tesoro prevedono la possibilità che la corrispondenza emessa dal Centro di calcolo dell´Istituto, secondo l´attuale procedura, deve essere recapitata al luogo di residenza del pensionato, non essendo consentito l´inserimento nel sistema di una diversa domiciliazione" e che l´istanza del ricorrente non sarebbe inoltre "supportata da alcun esplicito interesse all´integrazione richiesta";

VISTA la nota pervenuta il 28 maggio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, sottolineando che l´interesse a ricevere le comunicazioni dell´ente resistente alla casella postale indicata sarebbe legato a motivi di riservatezza che erano già stati fatti presente in precedenti comunicazioni inviate dal ricorrente nel corso del 2007;

VISTE le comunicazioni pervenute il 2 luglio 2008 con le quali la resistente ha comunicato che, "nelle more dell´approfondimento del quadro normativo di riferimento", la stessa "proverà ad inserire nella banca dati del sistema informatizzato l´indirizzo di fermo posta indicato dal ricorrente ove recapitare ogni comunicazione d´istituto";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 47 del codice civile, una persona può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, comunicando tale elezione espressamente per iscritto; rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall´ente resistente, non risulta dagli atti l´esistenza di un obbligo in capo agli enti previdenziali di utilizzare, per le proprie comunicazioni, esclusivamente l´indirizzo di residenza degli interessati, né un divieto esplicito di inviare corrispondenza a una casella postale;

RITENUTO, alla luce di ciò, ferma restando la liceità della conservazione del dato relativo alla residenza del ricorrente (che risulta esatto e non trattato in violazione di legge) e preso atto delle dichiarazioni dell´Inpdap, di dover accogliere la legittima richiesta di integrazione dei dati conservati presso gli archivi della resistente con quelli relativi al domicilio che il ricorrente ha indicato specificamente per la ricezione della corrispondenza rivoltagli e di dover ordinare a Inpdap di aderire a tale richiesta entro il termine del 15 settembre 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Inpdap in ragione del mancato riscontro all´interpello del ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta di integrazione delle informazioni conservate presso la resistente con i dati relativi al domicilio che il ricorrente ha indicato per la ricezione della corrispondenza e ordina a Inpdap di aderire alla stessa entro il termine del 15 settembre 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Inpdap, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537431
Data
10/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso

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