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Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'impresa individuale Target informatica di Rebosio Giancarlo- 29 maggio 2008 [1546008]

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[doc. web n. 1546008]

Ordinanza ingiunzione nei confronti dell´impresa individuale Target informatica di Rebosio Giancarlo - 29 maggio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 30 del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 luglio 2006 nei confronti dell´impresa individuale Target informatica di Rebosio Giancarlo con sede in Bovisio Masciago (MI), via Nicolò Paganini n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali -di seguito denominato Codice-);

RILEVATO che Baruffa Paolo Emidio ha presentato un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996 (ora, art. 145 del Codice) in data 18 aprile 2003 nei confronti della predetta impresa individuale per aver ricevuto e-mail promozionali indesiderate dal sito www.hblm.it e che l´Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 16 maggio 2003;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale funzione pubbica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 3514 datata 21 febbraio 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 3525 del 21 febbraio 2006), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 28 marzo 2006 dai quali emerge che  l´impresa individuale Target informatica di Rebosio Giancarlo ha inviato a Paolo Emidio Baruffa messaggi commerciali dal sito Internet www.hblm.it, senza essere in grado di dimostrare se, e con quali modalità, fosse stata resa l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice);

RILEVATO che il Dipartimento attività ispettive e sanzioni, con nota  del 3 maggio 2006, ha accertato che la predetta impresa individuale ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un invio di messaggi commerciali dal sito internet www.hblm.it senza rendere all´interessato l´informativa prevista dall´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice);

VISTA la contestazione n. 15980/26426 del 25 luglio 2006, notificata in data 26 luglio 2006 con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale la violazione amministrativa prevista dall´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 (ora, art. 161 del Codice), in relazione all´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´impresa individuale evidenzia sia il mancato rispetto del termine per la notificazione della contestazione amministrativa previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981, sia l´applicazione di altra sanzione con il provvedimento del Garante datato 16 maggio 2003;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´impresa individuale non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato in quanto:

a) l´accertamento della violazione amministrativa (dies a quo), disciplinato dall´art. 13 della legge n. 689/1981, consiste nel rilievo di fatti integranti un illecito amministrativo che implica anche una necessaria valutazione e qualificazione dei fatti. A tal fine è stato avviato un autonomo procedimento di controllo ex art. 157 del Codice i cui esiti hanno consentito l´acquisizione degli elementi necessari alla valutazione e alla qualificazione i quali, solo in data 3 maggio 2006, hanno determinato l´accertamento della violazione amministrativa. Del resto, come già ribadito dalla Corte di cassazione  (v., fra le altre, Cass. Sez. II n. 12830/2006), " (…) l´attività di accertamento dell´illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (soggettivi e oggettivi) dell´infrazione (…)";

b) con il citato provvedimento del Garante non è stata applicata alcuna sanzione amministrativa, ma sono state unicamente determinate le spese e i diritti dovuti da parte del titolare del trattamento, in relazione all´accoglimento del ricorso menzionato;

RILEVATO che l´impresa individuale Target informatica di Rebosio Giancarlo risulta aver effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora art. 13 del Codice);

VISTO l´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 (ora, 161 del Codice) che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecentoquarantanove euro a novemiladuecentonovantasei euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di millecinquecentoquarantanove  euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´impresa individuale Target informatica di Rebosio Giancarlo con sede in Bovisio Masciago (MI), via Nicolò Paganini n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 (ora, 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1546008
Data
29/05/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca