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[doc. web n. 1546203]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di G. & T. Design Comunication s.r.l. - 29 maggio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 29 del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 16 agosto 2006 nei confronti di G. & T. Design Comunication s.r.l., con sede in Segrate (MI), via Monzese n. 50/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che Massimo Selva ha presentato un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice in data 17 ottobre 2003, nei confronti della predetta società e che l´Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 16 dicembre 2003;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 641 datata 11 gennaio 2006 notificata il 16 febbraio 2006, ha formulato, facendo seguito alla decisione relativa al ricorso e ai sensi dell´art. 157 del Codice, una richiesta di informazioni volta a valutare, tra l´altro, le modalità di acquisizione e successivo trattamento da parte della società dell´indirizzo di posta elettronica magic@magicnet.it, invitato la società medesima a fornire, entro il termine del 9 marzo 2006, ogni informazione ed elemento utile in merito;

RILEVATO che, come evidenziato nella nota interna datata 13 giugno 2006, la società non ha fornito riscontro entro il termine prescritto alle richieste formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 16906/30384 del 16 agosto 2006, notificata in data 8 settembre 2006, con cui è stata contestata alla società la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti curata in particolare dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a G. & T. Design Comunication s.r.l., con sede in Segrate (MI), via Monzese n. 50/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1546203
Data
29/05/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca