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Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'impresa individuale Monoriti Giuseppe - 26 giugno 2008 [1547752]

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[doc. web. n. 1547752]

Ordinanza ingiunzione nei confronti dell´impresa individuale Monoriti Giuseppe - 26 giugno 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 40 del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all´atto di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 24 aprile 2006 nei confronti dell´impresa individuale Monoriti Giuseppe, con sede in Brancaleone (Rc), via Zelante n. 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che, nell´ambito di un procedimento davanti al Garante in seguito al reclamo presentato da Bruno Monoriti in data 19 febbraio 2004 nei confronti dell´impresa individuale Monoriti Giuseppe, e a fronte dei riscontri forniti alle richieste di informazioni e documenti indirizzate alla medesima impresa individuale e alla Stazione dei carabinieri di Brancaleone, è emerso che tale impresa effettua trattamenti di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza che rende identificabili gli interessati in un contesto in cui sono inquadrate anche alcune unità immobiliari, nonché un cortile interno di proprietà dell´impresa accessibile a terzi come da rilievi fotografici allegati al reclamo; viste in proposito le risultanze degli atti giudiziari (verbale di ispezione dei luoghi dell´11 maggio 2004; verbale di sequestro di n. 2 videocassette Vhs dell´11 maggio 2004; n. 2 verbali di accertamento effettuato mediante la visione di una videocassetta entrambi datati 28 febbraio 2005)  di cui al procedimento penale n. 734/04 R.g.n.r. in ordine al reato previsto dall´art. 615 bis c.p. iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Locri, inviati dalla predetta stazione dei Carabinieri previa autorizzazione della Procura;

RILEVATO che l´impresa individuale non ha fornito agli interessati la prescritta informativa di cui all´art. 13 del Codice, nemmeno nelle forme semplificate di cui al comma 3 del citato articolo e al punto 3.1 del provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004, recante disposizioni circa l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza (in www.garanteprivacy.it, doc web n. 1003482);

VISTO il provvedimento n. 9233/33036 del 24 aprile 2006, notificato in data 28 aprile 2006, con cui è stata contestata all´impresa individuale la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´impresa ha sostenuto che:

- il sistema di videosorveglianza installato sarebbe conforme e rispettoso dei princìpi di liceità e proporzionalità previsti dal Codice e ribaditi dal menzionato provvedimento generale del Garante;

- il cortile ripreso dall´impianto di videosorveglianza non sarebbe accessibile a terzi considerato che è recintato, chiuso e adibito a deposito di attrezzi agricoli. Ciò, determinerebbe il venir meno del verificarsi di rischi per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali;

- il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 1° aprile 2005 precisa che "il contenuto raggio di ripresa -limitato fino ai mezzi agricoli parcheggiati nel cortile dell´imputato e senza l´ampia invasione lamentata dal denunciante fino al garage, all´officina ed all´abitazione– e la conferma della mancata ricorrenza di illecite captazioni invasive della privacy altrui attestata dalla visione dei nastri registrati, sono tutti dati che attestano l´infondatezza della notizia di reato (…)";

VISTA la richiesta di audizione formulata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 4162/33036 del 18 febbraio 2008, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 14 marzo 2008 nel quale, il titolare dell´impresa ha  ribadito quanto asserito negli scritti difensivi evidenziando, altresì, di non aver esposto l´informativa semplificata di cui al menzionato provvedimento generale poiché il sistema di videosorveglianza è stato installato prima dell´emanazione del provvedimento dell´Autorità;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´impresa individuale non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato, in quanto:

- il rispetto dei principi di liceità e proporzionalità pur rappresentando il necessario presupposto per il trattamento lecito di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza non esime il titolare del trattamento dall´applicazione degli ulteriori obblighi di legge previsti, tra l´altro, dall´art. 13 del Codice e ribaditi dall´indicato provvedimento generale;

- i verbali di accertamento effettuati con visione di una videocassetta, redatti da militari appartenenti alla predetta Stazione dei carabinieri, attestano che, diversamente da quanto asserito negli scritti difensivi, al cortile ripreso dall´impianto di videosorveglianza possono accedere più persone, identificabili dalle immagini;

- l´archiviazione disposta dal g.i.p. di Locri, riguarda il solo profilo penale con riferimento al reato di cui all´art. 615 bis, non determina, necessariamente, la liceità della condotta del trasgressore ai fini sanzionatori amministrativi. Nel caso di specie, pertanto, sebbene la condotta del legale rappresentante dell´impresa non abbia generato una responsabilità di natura penale, la stessa ha determinato un illecito di natura amministrativa, previsto dall´art. 13 del Codice, considerato che le riprese dell´impianto di videosorveglianza, se pur limitate al solo cortile, effettuavano riprese di varie persone;

- la documentazione inviata dalla Stazione dei carabinieri di Brancaleone e inerente agli atti giudiziari della Procura di Locri conferma (v., in particolare, il verbale di ispezione dei luoghi datato 11 maggio 2004), che il sistema di videosorveglianza era funzionante anche dopo la pubblicazione del predetto provvedimento generale del Garante. La data della precedente installazione dell´impianto non è dirimente ai fini in questione, considerato anche che, già con il provvedimento generale del 29 novembre 2000 – punto 4) (doc. web n. 31019 su www.garanteprivacy.it), il Garante aveva indicato chiaramente che l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza comporta la necessità di fornire agli interessati " (…) indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza (…)";

RILEVATO che l´impresa individuale Monoriti Giuseppe ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati con particolare riguardo all´opera svolta dall´agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alle condizioni economiche (desumibili dal volume di affari risultante in atti), nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti curata dall´Ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

all´impresa individuale Monoriti Giuseppe, con sede in Brancaleone (RC), via Zelante n. 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) tramite bollettino postale, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli