g-docweb-display Portlet

Lavoro: obbligo di tutela per i dati sensibili e le informazioni riguardanti la sfera privata del lavoratore e dei suoi congiunti - 6 novembre 200...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1571485]

Lavoro: obbligo di tutela per i dati sensibili e le informazioni riguardanti la sfera privata del lavoratore e dei suoi congiunti - 6 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lg. 26 marzo 2001, n. 151);

VISTA l´autorizzazione generale n. 1/2007 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;

VISTA la segnalazione del 20 aprile 2007 con cui XY, padre di una figlia minore portatrice di disabilità grave, ha lamentato un trattamento illecito di dati personali riferiti alla medesima da parte di Ibm S.p.A., società presso la quale lavora la madre della minore;

CONSIDERATO quanto sostenuto nella medesima segnalazione secondo cui la struttura di amministrazione del personale della società, nell´ambito di una procedura interna di riconoscimento, in capo alla dipendente medesima, di un periodo di congedo straordinario per un figlio portatore di disabilità grave, avrebbe posto illecitamente a conoscenza del superiore gerarchico della madre della minore alcuni dati personali riferiti alla minore stessa (segnatamente, nome, cognome, data di nascita e stato di disabilità);

ESAMINATA la documentazione prodotta dal segnalante, in base alla quale la menzionata struttura di amministrazione, nel rappresentare alla madre della minore "di aver ricevuto la [sua] comunicazione relativa al periodo di congedo straordinario per figli con handicap grave […] per [sua figlia]", ne ha tuttavia trasmesso copia anche al superiore gerarchico della dipendente stessa (cfr. allegato n. 1 alla segnalazione del 20 aprile, cit.);

VISTA la nota di risposta del 9 gennaio 2008 con cui la società, a seguito del riscontro richiesto da questa Autorità, ha ammesso l´avvenuta comunicazione, sostenendo tuttavia che la stessa è avvenuta in conformità alle procedure organizzative interne che "prevedono […] anche il coinvolgimento del superiore gerarchico in quanto responsabile diretto della gestione amministrativa dei propri collaboratori e parte integrante dell´organizzazione dell´amministrazione del personale" (cfr. nota del 9 gennaio, in atti, p. 1);

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla società in data 5 maggio 2008 dalla quale si evince che il management aziendale, in virtù di precise disposizioni organizzative interne, viene coinvolto, in qualità di "parte integrante dell´organizzazione dell´amministrazione del personale" nella gestione amministrativa dei propri collaboratori (cfr. nota di risposta del 9 gennaio, cit.), con conseguente possibilità, da parte del management stesso, di venire a conoscenza di informazioni personali connesse al motivo delle assenze riferite ai medesimi collaboratori (cfr. allegato alla comunicazione del 5 maggio, in atti);

VISTE le ulteriori osservazioni formulate dal segnalante con la nota del 19 giugno 2008;

RILEVATO dal complesso degli elementi acquisiti che la società ha effettivamente messo a conoscenza del superiore gerarchico della dipendente (in sede di riconoscimento alla stessa di un periodo di congedo straordinario per figli portatori di grave disabilità) i dati personali relativi alla figlia minore (cfr. allegato n. 1 alla segnalazione del 20 aprile, cit.);

RILEVATO altresì che, allo stato, non sono risultati comprovati, in base al quadro normativo vigente, elementi atti a giustificare il sopradescritto trattamento dei dati sensibili da parte della società, il cui trattamento può avvenire nella misura in cui essi siano "indispensabili" (cfr. autorizzazione generale n. 1/2007 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, punto n. 3);

RILEVATO che, nel caso di specie, la conoscenza di dati sensibili è stata estesa a un soggetto senza che ciò risulti indispensabile in rapporto alle funzioni che tale figura poteva svolgere nel caso concreto;

RITENUTO infatti che il coinvolgimento di quest´ultimo nella gestione della dipendente –addotto dalla società quale ragione giustificativa del trattamento dei dati della minore–, avrebbe potuto essere comunque attuato con modalità meno invasive e parimenti efficaci, senza necessità di comunicare dati eccedenti rispetto alla finalità perseguita a strutture organizzative diverse da quella incaricata della gestione delle risorse umane. Ciò, ad esempio, rendendo edotto il superiore gerarchico solo dell´assenza della dipendente e del relativo intervallo temporale, e non anche della ragione della stessa; rilevato che dalle ragioni dell´assenza possono risultare chiaramente desumibili, come nel caso di specie, informazioni personali anche di natura sensibile e comunque circostanze afferenti alla sfera privata del lavoratore non rilevanti ai fini della valutazione dell´attitudine professionale del medesimo (cfr. art. 8 l. n. 300/1970);

RILEVATO, altresì, che la comprovata comunicazione non è conforme al principio di indispensabilità del trattamento, avuto riguardo alle finalità perseguite e alle categorie di dati trattati, richiamato anche nell´autorizzazione generale n. 1/2007 (cfr. punti nn. 3 e 4 e, non diversamente, v. ora l´autorizzazione generale n. 1/2008);

RITENUTO pertanto che, allo stato, il trattamento di dati personali della minore risulta effettuato dalla società in violazione della disciplina di protezione dei dati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; punti nn. 3 e 4 dell´autorizzazione generale n. 1/2007);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare (anche d´ufficio) il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d) e 144 del Codice);

RITENUTO pertanto di dover disporre nei confronti di Ibm Italia S.p.A., quale titolare del trattamento, il divieto dell´ulteriore messa a disposizione dei dati relativi alla figlia minore del segnalante;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta a Ibm S.p.A. di mettere ulteriormente a disposizione i dati relativi alla figlia minore del segnalante a incaricati del trattamento nei confronti dei quali la conoscenza degli stessi risulti eccedente e, comunque, non indispensabile.

Roma, 6 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli