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WP 96 - Parere 7/2004 sull'inserimento di informazioni biometriche nei permessi di soggiorno e nei visti alla luce della creazione del sistema inf...

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[doc. web n. 1608701]

Parere 7/2004 sull´inserimento di informazioni biometriche nei permessi di soggiorno e nei visti alla luce della creazione del sistema informativo europeo dei visti (VIS)
11 agosto 2004 - WP 96

La proposta di istituire il sistema informativo europeo dei visti (VIS) fa parte di una serie di proposte formulate da Consiglio e/o Commissione, che prevedono un crescente impiego della biometria (impronte digitali e scannerizzazione del volto in particolare) rendendone obbligatorio l´inserimento nei documenti rilasciati a stranieri e cittadini (passaporti, carte d´identità, visti, permessi di soggiorno), e la creazione a livello europeo di grandi basi di dati in cui anche questi elementi vengono inseriti; si prevede, inoltre, l´intensificazione della possibilità di scambiare queste informazioni con una pluralità di Stati ed organismi esteri (in proposito si veda anche il Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio sulle caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri).

I Garanti esprimono varie perplessità sulla proposta, soprattutto perché i documenti nei quali ne è prevista l´istituzione (in particolare, la Decisione del Consiglio UE dell´8 giugno 2004) contengono indicazioni troppo generiche sulle garanzie e le salvaguardie da applicare. Il Gruppo Articolo 29 ha indicato i principi che devono essere comunque rispettati nel prevedere un formato uniforme a livello UE per i visti ed i permessi di soggiorno, comprendente identificatori biometrici (impronte di due dita + foto dell´interessato) registrati in formato digitale su chip elettronico (come richiesto dalla proposta di modifica di due Regolamenti del Consiglio UE, presentata nel settembre 2003). Con l´occasione, i Garanti hanno anche espresso il proprio punto di vista ed alcune raccomandazioni in merito alla futura istituzione del VIS a livello europeo, da affiancare al SIS (Sistema di informazione Schengen) e ad EURODAC (il database contenente informazioni sulle richieste di asilo, ed in particolare le impronte digitali dei richiedenti).

Fra le raccomandazioni indicate specificamente dal Gruppo Articolo 29, in attesa della definizione (da parte di un´apposita Commissione) dei criteri che dovranno regolamentare il funzionamento del sistema, ricordiamo, in particolare,

  • la necessità di meglio precisare le finalità perseguite con l´istituzione del sistema, che in parte sembrano sovrapporsi a quelle previste per il "nuovo" Sistema di informazione Schengen (SIS II);
  • l´inopportunità di concedere alle autorità di Paesi terzi di accedere al VIS, anche per non violare il principio (sancito dalla Direttiva UE 95/46) secondo cui è possibile trasferire dati personali verso Paesi terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un livello "adeguato" di protezione dei dati personali;
  • la necessità di prevedere un termine massimo (e non minimo) di conservazione dei dati pari a cinque anni, e comunque di differenziare la conservazione a seconda della natura dei dati in oggetto;
  • l´esigenza di garantire un adeguato controllo del VIS da parte del Garante europeo per la protezione dei dati, recentemente divenuto operativo, con la collaborazione delle autorità nazionali per quanto riguarda i trattamenti effettuati in ambito nazionale.

 

English version  Opinion No 7/2004 on the inclusion of biometric elements in residence permits and visas taking account of the establishment of the European information system on visas (VIS) - 11 August 2004 Opinion No 7/2004 on the inclusion of biometric elements in residence permits and visas taking account of the establishment of the European information system on visas (VIS) - 11 August 2004 (60 Kb)