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Giornalismo: uso di immagini tratte dai social network - 6 maggio 2009 [1615317]

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Giornalismo: uso di immagini tratte dai social network - 6 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 3 marzo 2009 con la quale il sig. Davide Moscone lamenta l´illecita pubblicazione di una sua fotografia sui quotidiani Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009);

VISTI gli elementi acquisiti nell´istruttoria;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale il sig. Davide Moscone ha lamentato che sul quotidiano Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009) è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di un giovane di Atina, suo omonimo, avvenuta a causa di un incidente stradale. Il segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network "Facebook".

In relazione all´accaduto il segnalante, oltre a chiedere alle testate di pubblicare una rettifica della notizia, ha altresì denunciato il caso all´Autorità prospettando una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le testate hanno provveduto a soddisfare la richiesta del segnalante –di cui Ciociaria Oggi ha dato comunicazione anche al Garante- senza formulare ulteriori osservazioni sul caso, come richiesto dall´Autorità in sede di istruttoria.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il caso trae origine dalla pubblicazione, su alcuni quotidiani a diffusione locale, della notizia relativa al decesso di un giovane a causa di un incidente stradale.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all´attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell´entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista - Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l´essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto alla vittima dell´incidente, hanno diffuso una fotografia tratta da uno dei più frequentati social networks, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nell´incidente.

Preso atto della circostanza che le testate hanno provveduto a pubblicare una rettifica (Ciociaria Oggi del 5 marzo 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone del 4 marzo 2009), si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia a corredo della notizia dell´incidente stradale che ha causato la morte di un omonimo di Atina ha concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell´identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l´illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell´incidente mortale occorso al giovane di Atina.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l´interessato di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all´Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rileva l´illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni di Ciociaria Oggi del 23 e 24 febbraio 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone, del 24 febbraio 2009;

b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell´incidente mortale occorso al giovane di Atina.

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento all´Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 6 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi