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Stadio: controlli di sicurezza e rispetto della privacy - 16 aprile 2009 [1615614]

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[doc. web n. 1615614]

Stadio: controlli di sicurezza e rispetto della privacy - 16 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;   

PREMESSO:

Il Ministero dell´interno ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante le modalità di verifica dei requisiti ostativi al rilascio di titoli di accesso a competizioni calcistiche, volto a dare attuazione agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive.

Tali disposizioni prevedono il divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni o di cedere titoli di accesso a competizioni calcistiche, a qualsiasi titolo, a soggetti destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi o di sentenze di condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, anche se non passate in giudicato.

Il presente parere -che riguarda esclusivamente profili di protezione dei dati personali concernenti le modalità di verifica dei requisiti ostativi, oggetto del decreto- si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell´amministrazione interessata.

OSSERVA:

1. Il provvedimento prevede l´introduzione di un sistema informatizzato per la verifica dei predetti requisiti ostativi il quale tiene conto anche del sistema che consente il rilascio dei titoli nominativi di accesso agli stadi, previsto dal decreto ministeriale 6 giugno 2005.

Sullo schema di tale decreto il Garante ha reso, a suo tempo, parere richiamando l´attenzione dell´amministrazione interessata sulla necessità di valutare attentamente la proporzione e l´effettiva utilità della nominatività dei biglietti, attesa la delicatezza della misura a fronte dei numerosi dati personali oggetto di trattamento.

Il decreto-legge n. 8 del 2007, cui l´odierno schema di decreto intende dare attuazione, presuppone tale nominatività richiamando espressamente il predetto decreto 6 giugno 2005.

2. Lo schema prevede che il riscontro alle verifiche richieste dalle società sportive, anche attraverso concessionari del servizio di vendita di biglietti, avvenga attraverso il sistema informatico delle questure, mediante il supporto tecnico del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN).

Tale sistema -si legge nella relazione allo schema di decreto- consente di realizzare, attraverso una "cella informatica" dedicata ad ognuna delle 103 questure interessate alle richieste di verifica delle società sportive, un riscontro immediato dei dati d´interesse attraverso il collegamento delle questure con il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il sistema assicura un riscontro alle richieste di verifica delle società mediante una formula sintetica, anche del tipo "OK" o "KO", a seconda che sia rilevata l´assenza o la presenza di requisiti ostativi. Nel caso in cui non risultino requisiti ostativi, il sistema consentirà alle società di emettere il titolo di accesso e i relativi dati saranno trattati in applicazione del decreto 6 giugno 2005.

3. Lo schema di decreto prevede che i dati trattati ai fini dell´attuazione del decreto siano soltanto quelli riguardanti la cessione dei titoli di accesso o la corresponsione di agevolazioni (art. 4, comma 1, dello schema).

Fermo restando che in caso di riscontro "positivo" (ad esempio: sussistenza di un provvedimento di divieto di accesso negli stadi a carico di chi intenda acquistare un biglietto) i relativi dati potranno essere trattati dai competenti uffici per finalità di pubblica sicurezza o di giustizia, lo schema prevede che il sistema gestisca i dati nominativi comunicati dalle società per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi, cancellandoli all´esito delle verifiche.

Lo stesso sistema conserverà, altresì, per un periodo di tempo limitato (fino a sette giorni dalla data dell´evento o, in caso di abbonamenti, fino alla data dell´ultimo evento o di scadenza dell´agevolazione) che appare congruo rispetto ai principi in materia di protezione dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), il dato alfanumerico identificativo dell´agevolazione o del titolo di accesso per eventuali riscontri da parte degli organi di polizia. Ciò, anche ai fini dell´applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge per le società che violano il divieto di rilasciare titoli per l´accesso allo stadio a soggetti destinatari di specifici provvedimenti amministrativi o penali (art. 4, comma 3, dello schema).

In tale quadro, il Garante ritiene necessario inserire nello schema una "clausola di finalità" per affermare che i dati trattati nelle procedure di verifica dei requisiti ostativi possono essere utilizzati dai soggetti interessati solo per perseguire le specifiche finalità previste dal decreto (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

4. Sotto il profilo della sicurezza dei dati si ritiene necessario che lo schema di decreto sia integrato prevedendo specifiche misure volte a garantire che il trattamento dei dati personali da parte delle società sportive, dei concessionari e degli altri soggetti interessati sia effettuato per le finalità del decreto e in modo da ridurre rischi di perdita delle informazioni e di trattamenti non autorizzati o illeciti (art. 31-33 e disciplinare tecnico allegato B al Codice).

Si prende atto che la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi alla vendita di titoli di accesso è realizzata mediante interrogazione al sistema informatico delle questure, tramite il supporto tecnico del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN). Si ritiene necessario, peraltro, che le postazioni informatiche dedicate dalle società o dai concessionari allo svolgimento delle verifiche prima dell´emissione dei titoli di accesso siano dotate di sistemi di autenticazione informatica.

Inoltre, l´amministrazione competente dovrà adottare misure idonee al tracciamento delle richieste di verifica compiute tramite le postazioni emittenti e individuare un congruo termine temporale per la cancellazione delle interrogazioni al sistema, successivamente alla fase di verifica, in modo da prevenirne un uso non conforme alle finalità per cui esse sono state effettuate.

Il Garante non ha ulteriori osservazioni da formulare in riferimento ai profili di propria competenza.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante le modalità di verifica dei requisiti ostativi al rilascio di titoli di accesso o di agevolazioni a competizioni calcistiche, a condizione che lo schema sia integrato:

a) inserendo una "clausola di finalità" per affermare che i dati trattati nelle procedure di verifica dei requisiti ostativi possono essere utilizzati dai soggetti interessati solo per perseguire le specifiche finalità previste dal decreto (punto 3);

b) prevedendo espressamente l´adozione delle misure di sicurezza indicate al punto 4.

Roma, 16 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi