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Dati bancari: illecita comunicazione - 28 maggio 2009 [1624734]

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[doc. web n. 1624734]

Dati bancari: illecita comunicazione - 28 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il reclamo pervenuto in data 16 gennaio 2008, con cui XY, rappresentato dall´avv. Conte, ha lamentato l´illecita comunicazione al padre WZ, di informazioni bancarie a sé riferite da parte della filiale di KW di Intesa SanPaolo. Tale comunicazione sarebbe avvenuta il 16 agosto 2006 a seguito della convocazione di WZ presso l´istituto bancario – per il tramite della polizia municipale del comune di residenza –, il quale, "messo a conoscenza di una grave situazione debitoria in capo al figlio, con tanto di indicazioni di cifre di scoperto e del dettaglio di tutti i movimenti del CC in oggetto", provvedeva a pagare i titoli in scadenza  (cfr. reclamo, p. 2);

VISTO il riscontro fornito, con il quale la banca ha dichiarato a questa Autorità di aver inutilmente provato a contattare, in data 16 agosto 2006, XY al fine di ottenere dallo stesso istruzioni e prevenire l´invio per il protesto di due assegni emessi dal cliente e in scadenza il giorno stesso, e quindi, di aver rintracciato il padre con l´intento di ottenere suo tramite un utile recapito telefonico del figlio. Recatosi presso la filiale della banca, WZ forniva il numero telefonico del figlio– senza essere "informato sulle motivazioni della richiesta" (v. nota della banca del 10 dicembre 2008) – e a quest´ultimo, "informato della presenza del padre, […] veniva comunicata la necessità di provvedere alla copertura degli assegni al fine di evitarne il protesto" (v. nota della banca sopra citata). A seguito di tale comunicazione il reclamante chiese di conferire con il padre che, messo al corrente della situazione, versò la somma necessaria per il pagamento dei titoli;

VISTE le osservazioni formulate dal reclamante, con le quali, confermata la propria rappresentazione dei fatti, viene contestata la "fantasiosa ricostruzione dei fatti così come fornita" dalla banca (cfr. nota datata 12 gennaio 2009, p. 5);

ESAMINATE le risultanze istruttorie;

RILEVATO che alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice, il comportamento tenuto dal personale della banca, ancorché i fatti si fossero svolti secondo la versione dalla stessa resa, ha determinato un trattamento di dati personali non conforme a correttezza (art. 11, comma 1 lett. a) del Codice) e che non risulta essere stato previamente autorizzato dall´interessato (art. 23 del Codice), ben potendo la banca, una volta acquisito il recapito telefonico ricercato, mettersi in contatto, in assenza del padre, con XY, informarlo circa la presentazione all´incasso dei titoli e delle conseguenze derivanti dal loro mancato pagamento e, quindi, rimettere ad un´autonoma scelta dello stesso le successive iniziative da assumere (cfr. Provv. 8 marzo 2007, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1390910; Provv. 25 ottobre 2007, Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela, doc. web n. 1457247, punto 3.2);

RILEVATO altresì che, anche le modalità utilizzate per prendere contatto con WZ tramite la polizia municipale – circostanza non contestata dalla banca – si pone in violazione con l´art. 11, comma 1, lett. a) del Codice dal punto di vista della correttezza del trattamento, essendo per sé idonee a rendere edotti soggetti terzi (senza che gli stessi abbiano titolo alcuno ad operare quali ausiliari della banca) rispetto alle relazioni bancarie intrattenute dai signori WZ e XY;

RILEVATA l´inammissibilità della richiesta di risarcimento danni per i danni di immagine e morali avanzata dal reclamante contenuta nella nota del 12 gennaio 2009, atteso che nessuna competenza è rimessa a tale proposito a questa Autorità;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accertata l´illiceità del trattamento in relazione ai dati personali riferiti a XY, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b)  e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Intesa SanPaolo s.p.a. di adottare idonee misure organizzative tese a garantire la scrupolosa vigilanza sull´operato degli incaricati e a sensibilizzare gli incaricati al rispetto delle istruzioni ricevute anche in occasione di iniziative formative e di aggiornamento.

Roma, 28 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi