g-docweb-display Portlet

Sportello unico per le attività produttive - 18 giugno 2009 [1630376]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1630376]

Sportello unico per le attività produttive - 18 giugno 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, emanato in attuazione dell´articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata.

OSSERVA

Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le indicazioni fornite dall´Autorità. Residuano tuttavia due profili di criticità, che è opportuno sottolineare, al fine di elevare lo standard di tutela dei dati personali trattati nell´ambito dei procedimenti disciplinati dallo schema di regolamento, e conseguentemente segnalare all´Amministrazione.

1. L´art. 4, comma 9, lett. c), fa riferimento a uno scambio di informazioni tra il registro delle imprese e l´anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. L´Allegato tecnico (art. 11) riguardo allo scambio di informazioni tra il registro imprese e l´anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA, prevede che "i gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell´aggiornamento dei dati dell´anagrafe comunale con il registro imprese (ultimo capoverso dell´articolo 11, dove, peraltro, è erroneamente richiamata la lettera d) anziché c) dell´articolo 4, comma 9, dello schema di decreto). Poiché nello schema non viene altrimenti citata "l´anagrafe comunale" (da intendersi presumibilmente come anagrafe della popolazione residente), sembra doversi ritenere che la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche (e in questo caso sarebbe opportuno specificare quali). Ciò, in quanto ove si intenda attivare un collegamento tra il registro delle imprese e l´anagrafe comunale al di fuori di quanto previsto dalla speciale disciplina anagrafica, sorgerebbero profili critici di carattere generale (base giuridica, descrizione dei flussi e delle tipologie di dati) e andrebbe comunque rispettato il quadro normativo di riferimento (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Sarebbe quindi opportuno un chiarimento al riguardo.

2. L´art. 4, comma 11, nel prevedere -seppure in via residuale- una delega anche in assenza di provvedimenti espressi in capo alle camere di commercio delle funzioni svolte dal SUAP del comune, non precisa formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali. Assumendo che la camera si trovi ad agire in nome e per conto del comune competente, sarebbe opportuno specificarlo nel testo in modo da attribuire comunque all´amministrazione comunale la titolarità del trattamento dei dati. Diversamente la camera di commercio dovrebbe configurarsi come autonomo titolare del trattamento.

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con le seguenti osservazioni:

a) valuti codesta Amministrazione l´opportunità di chiarire se, come sembra, la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche e nel rispetto della disciplina anagrafica (punto 1);

b) sarebbe opportuno precisare formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali, nei termini di cui al punto 2.

Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1630376
Data
18/06/09

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (9)