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Dati sensibili e giudiziari del personale militare - 12 giugno 2009 [1630403]

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[doc. web n. 1630403]

Dati sensibili e giudiziari del personale militare - 12 giugno 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della difesa;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Garante in ordine al Titolo II del Libro I di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", elaborato al fine di codificare in un unico testo normativo le fonti di rango secondario di interesse dell´Amministrazione della difesa (art. 14 l. 28 novembre 2005, n. 246).

Come può evincersi dalla rubrica del titolo, il testo trasmesso identifica i dati sensibili e giudiziari trattati e le relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, trasponendo in forma di articolato il contenuto delle schede allegate al "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", di cui al decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203, sul cui schema il Garante ha reso, a suo tempo, parere.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli articoli 1-23 del Titolo II del Libro I del testo unico -e non anche alle altre disposizioni dello schema di d.P.R., che non sono state sottoposte all´esame dell´Autorità- in una versione che tiene conto di alcune osservazioni svolte nell´ambito di un incontro tecnico tenutosi presso questa Autorità.

OSSERVA:

1. Fonti normative.
Nelle schede allegate al d.m. 13 aprile 2006, n. 203, sono indicate puntualmente le specifiche fonti normative che legittimano il trattamento dei dati per le specifiche finalità. Gli articoli dello schema riportano, in molti casi, in luogo di tale indicazione,un rinvio generico al "codice" dell´ordinamento militare nel quale, come riferito dall´Amministrazione interessata, sono destinate a confluire tutte le norme dell´ordinamento militare aventi natura primaria.

Ciò premesso, il presente parere è reso sulla base del presupposto, responsabilmente dichiarato dall´Amministrazione, che le norme del predetto Codice dell´ordinamento militare o del Testo unico, richiamate nell´ambito del Titolo II, non presentino innovazioni di natura sostanziale rispetto a quelle indicate nel decreto 13 aprile 2006, n. 203 e che l´Amministrazione ne abbia verificato l´idoneità a legittimare l´effettuazione delle operazioni, come peraltro espressamente previsto nel preambolo del medesimo decreto n. 203/2006.

2. Osservazioni al testo.
Il Garante, esaminato il testo trasmesso e confrontatolo con il decreto 13 aprile 2006, n. 203, non ha osservazioni da formulare sull´impianto complessivo dell´articolato, ma segnala l´esigenza di apportarvi mirate modifiche volte a conformarne pienamente i contenuti ai principi in materia di protezione dei dati personali. Sotto il profilo meramente formale, si richiama, inoltre, l´attenzione sull´opportunità di fare ricorso, all´articolo 1, alla dizione "decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni".

2.1. Articolo 2.
All´articolo 2, comma 3, è necessario sostituire le parole: "operazioni di comunicazione e di trasferimento all´estero", con le seguenti: "operazioni eseguibili mediante comunicazione e trasferimento all´estero,", al fine di rendere più precisa e determinata la formulazione della norma.

2.2. Articolo 3.
All´articolo 3, si ritengono necessarie le seguenti modifiche:

a) al comma 6, per rimediare ad un refuso, anteporre alla parola: "informativo" la seguente: "flusso";

b) al comma 7, al fine di chiarire meglio l´ambito di applicazione della norma, sopprimere le parole: "all´esterno" e, conseguentemente, sostituire la parola: "ovvero" con le seguenti: "anche mediante trasferimento dei dati all´estero, ";

c) al comma 8, occorre chiarire se gli organi medico-legali di secondo grado cui si riferisce la norma appartengano o meno alla stessa Amministrazione.

Infine, si presuppone che l´espunzione, del tutto condivisibile, del riferimento ai dati idonei a rivelare la vita sessuale -contenuto invece nel d.m. 203/2006- sia correlata alla soppressione dell´analogo richiamo, nell´ambito della normativa di settore, in materia di reclutamento e formazione del personale militare.

2.3. Articolo 4.
All´articolo 4, comma 4, al fine di rendere più tassativa la disposizione e di evitare possibili dubbi interpretativi, è necessario sostituire la parola: "comporta" con la seguente: "consente".

2.4. Articolo 5.
All´articolo 5, per esigenze di maggiore chiarezza del testo è necessario:

a) al comma 5, numero 1), sostituire le parole da: "con conseguente trasferimento", fino a: "del decreto", con le seguenti: "anche mediante trasferimento dei dati all´estero, ai sensi dell´articolo 43 del decreto n. 196";

b) far confluire il disposto di cui al comma 6 all´interno del numero 2) del comma 5, per ragioni di affinità di materia.

2.5. Articolo 10.
All´articolo 10, al comma 5, lettera c), valuti l´Amministrazione l´opportunità di utilizzare una formula più generale per la descrizione delle operazioni attinenti al ricovero presso l´ospedale militare che, nella formulazione attuale, appaiono troppo dettagliate per una norma regolamentare. Inoltre, al comma 8, lettera e), è opportuno citare espressamente le norme che disciplinano la redazione delle schede di morte da parte dell´ospedale militare, al fine di fugare ogni possibile dubbio in ordine alla base normativa di riferimento.

2.6. Articolo 11.
All´articolo 11, comma 4, lettera b), è necessario rendere autonoma, anche attraverso l´inserimento in un´apposita lettera, la disposizione relativa alla comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca di posti letto, in ragione dell´autonomia normativa che la caratterizza.

2.7. Articolo 15.
All´articolo 15, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, è necessario chiarire se la norma sia applicabile anche alla concessione di riconoscimenti, cui si fa riferimento solo al comma 5, mentre la rubrica e il testo dell´articolo non ne fanno menzione con ciò innovando rispetto alla scheda n. 15 allegata al decreto n. 203 del 2006.

2.8. Articolo 16.
All´articolo 16, comma 5, è necessario sopprimere la lettera a), in quanto l´indicazione delle operazioni concernenti il trattamento ordinario dei dati sono specificate, con norma generale, all´articolo 23, comma 1, dello schema.

2.9. Articolo 19.
All´articolo 19, comma 5, lettera a), si riscontra un´innovazione rispetto alla scheda n. 16 allegata al d.m. 203/2006, in relazione alla previsione della comunicazione dei dati all´Avvocatura generale dello Stato per l´acquisizione del parere di congruità. Valuti codesta Amministrazione l´opportunità di citare espressamente la fonte normativa che impone il parere di congruità e, quindi, questa forma di elaborazione di dati.

Inoltre, al comma 6, si ravvisa l´opportunità di chiarire se l´archiviazione in forma cartacea dei certificati medici rappresenti una modalità ulteriore di conservazione dei dati rispetto a quella elettronica ovvero l´unica consentita.

Infine al comma 8, è necessario sostituire la parola "comunicazione" con "trasmissione dei dati", in quanto il flusso informativo all´interno della stessa amministrazione, cui si fa riferimento, non rappresenta "comunicazione" di dati ai sensi del Codice.

2.10. Articolo 21.
L´articolo 21 dovrebbe essere così modificato:

a) è necessario sopprimere il comma 2, in quanto né il regolamento del Senato della Repubblica né quello della Camera dei deputati disciplinano in alcun modo il trattamento di dati personali nell´ambito delle attività di sindacato ispettivo o di indirizzo e controllo. Sarebbe invece auspicabile inserire il richiamo alla disciplina dei Regolamenti parlamentari al fine di precisare la nozione di "attività di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo", ad esempio inserendo al comma 1, dopo le suddette parole, le seguenti: "come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";

b) al comma 3, lettera b), è necessario aggiungere, dopo le parole: "di sindacato ispettivo", le seguenti: "ovvero di indirizzo e controllo", al fine di rendere la norma pienamente coerente con la categoria degli atti parlamentari disciplinati dall´articolo;

c) al comma 4, è necessario sopprimere la lettera a), in quanto si tratta di precisazione assorbita dalla norma generale di cui all´articolo 23, comma 1;

d) al comma 5, dopo le parole: "di sindacato ispettivo", è necessario inserire le seguenti: "ovvero le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni", al fine di disciplinare compiutamente le fattispecie suscettibili di verifica, nonché allo scopo di rendere la norma maggiormente conforme alla materia trattata.

2.11. Articolo 22.
Infine, all´articolo 22, al comma 2, dopo le parole: "dati giudiziari", è opportuno inserire le seguenti: ", nonché di quelli idonei a rivelare lo stato di salute", al fine di rendere la norma pienamente conforme all´oggetto del trattamento.

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole sugli articoli 1-23 del Titolo II del Libro I dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" sul presupposto che le norme del predetto Testo unico e del Codice dell´ordinamento militare, richiamate nell´ambito del Titolo II, non presentino innovazioni di natura sostanziale rispetto a quelle indicate nel decreto 13 aprile 2006, n. 203 e che l´Amministrazione ne abbia verificato l´idoneità a legittimare l´effettuazione delle operazioni (punto 1), e a condizione che siano apportate al testo le modifiche indicate al punto 2.

Roma, 12 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi