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Condominio: comunicazione di avvisi che non hanno carattere generale - 18 giugno 2009 [1635704]

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[doc. web n. 1635704]

Condominio: comunicazione di avvisi che non hanno carattere generale - 18 giugno 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTA la segnalazione del 22 aprile 2008, con cui alcuni partecipanti alla compagine condominiale di Viale delle Legioni Romane n. 65, Milano, nel quadro di una più ampia vicenda oggetto di molteplici controversie anche giudiziarie, hanno lamentato l´illecita divulgazione di dati personali a loro medesimi riferiti da parte dello stesso condominio a mezzo dell´amministratore pro tempore;

VISTO quanto asserito dai segnalanti, secondo cui l´anzidetta divulgazione sarebbe avvenuta mediante affissione, in spazi condominali accessibili al pubblico, di un avviso di rimozione delle autovetture parcheggiate nel cortile condominiale (oggetto di lavori per la costruzione di posti auto interrati) contenente indicazioni relative al numero di posto auto e alle targhe dei veicoli riconducibili ai segnalanti, nonché le foto delle auto medesime (cfr. segnalazione del 22 aprile 2008, cit. pp. 2-3);

VISTO quanto ulteriormente contestato dai segnalanti, secondo cui il condominio, successivamente alla menzionata affissione, avrebbe anche comunicato a terzi (nel dettaglio, il legale di fiducia dello stesso condominio e alcuni soggetti incaricati, a vario titolo, dei lavori per la costruzione dei posti auto interrati) alcuni dati personali ai medesimi segnalanti riferiti (consistenti nella notizia della mancata rimozione delle autovetture dal cortile condominiale, dell´inosservanza della delibera assembleare per l´affidamento dei lavori preventivati –con conseguente incremento dei costi per l´esecuzione dell´appalto e relativa richiesta di rimborso–, nonché i dati relativi alla targa e al modello della propria autovettura), senza che costoro avessero "titolo, né motivo, né necessità alcuna" per venirne a conoscenza (cfr. segnalazione del 22 aprile 2008, cit. pp. 2);

VISTO quanto richiesto dagli istanti, con particolare riferimento al divieto di reiterare comportamenti analoghi a quello contestato, "astenendosi da future analoghe forme di comunicazione e/o diffusione a terzi dei dati personali" dei segnalanti (segnalazione 22 aprile 2008);

VISTA la nota di risposta del 30 settembre 2008, con la quale il condominio ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice, relativamente all´affissione nella bacheca condominiale dell´avviso contenente dati riferiti anche alla targhe delle autovetture dei segnalanti, che ciò sarebbe avvenuto "con il solo e ragionevole intento di contenere le spese per le corrette comunicazioni ai condomini" (cfr. nota del 30 settembre 2008, cit., p. 9);

VISTO inoltre quanto dichiarato dal condominio in ordine alla comunicazione a vantaggio del proprio legale di fiducia delle targhe relative alle autovetture riconducibili ai segnalanti, avvenuta al fine di consentire la tutela dei diritti del condominio medesimo (onde consentire di "proporre contro questi ultimi il ricorso di urgenza necessario per sgomberare il cantiere": cfr. nota del 30 settembre 2008, cit., p. 4);

VISTE le ulteriori precisazioni rese dal condominio in ordine agli altri soggetti (coinvolti a vario titolo nell´appalto) cui sono stati comunicati i dati, che riferiscono della necessità per il condominio stesso, l´impresa e la direzione dei lavori di coordinarsi reciprocamente "per reagire di fronte alle molestie di fatto ed agli impedimenti frapposti da chi disattendeva le delibere ed impediva la esecuzione del contratto di appalto approvato e sottoscritto"; ciò, anche al fine di consentire l´individuazione di eventuali testimoni che potessero confermare l´accaduto in sede giudiziaria (cfr. nota del 30 settembre 2008, cit., pp. 4-5 e 13);

PRESO ATTO che il condominio ritiene concluse le vicende oggetto di lamentela (tenuto conto dell´avvenuta rimozione delle auto a seguito di specifico provvedimento cautelare adottato dall´autorità giudiziaria) e che, quindi, non "permane alcun trattamento dei dati relativi alle auto ed alle targhe dei condomini" (cfr. nota del 30 settembre 2008, cit., p. 7);

VISTE le ulteriori osservazioni formulate dalle parti con le note del 23 ottobre 2008 e del 28 novembre 2008 (in atti);

RILEVATO preliminarmente che l´esposizione nella bacheca condominiale dell´informazione relativa al comportamento tenuto da alcuni condomini –consistente nell´inosservanza dell´invito a rimuovere i veicoli dall´area comune (per consentire l´esecuzione di lavori autorizzati da previa delibera assembleare)– indirettamente individuabili mediante i riferimenti alla collocazione dei rispettivi veicoli in posti-auto numerati, delle targhe dei medesimi unitamente alle fotografie degli stessi (elementi tutti contenuti nella comunicazione esposta nella menzionata bacheca condominiale) costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003, con conseguente applicazione alle medesime della disciplina del Codice;

RILEVATO che il trattamento delle predette informazioni da parte del condominio, in base agli elementi allo stato in atti, avrebbe potuto essere effettuato con modalità parimenti efficaci ma meno invasive, ricorrendo a forme di comunicazione individualizzata nei confronti dei condomini che non avevano tempestivamente provveduto a rimuovere il veicolo, ovvero ricorrendo a un invito a provvedervi, pur affisso nella bacheca, ma privo di riferimenti atti ad identificare gli interessati (cfr. Provv. Garante 18 maggio 2006, doc. web n. 1297626, punto 3.2);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, l´affissione dell´avviso contenente informazioni relative ai segnalanti è avvenuta in difformità da quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, avuto riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice);

RITENUTO opportuno prescrivere al condominio di Viale delle Legioni Romane n. 65 (per il tramite dell´amministratore p.t.) l´adozione di misure volte a prevenire, limitatamente all´ulteriore diffusione di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale, la reiterazione di trattamenti in violazione della disciplina del Codice consistenti nella comunicazione mediante la bacheca condominiale di avvisi che non siano di carattere generale (artt. 144, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO altresì che, tenuto conto delle dichiarazioni rese al riguardo dal condominio (secondo cui la comunicazione ai soggetti a vario titolo coinvolti nell´appalto di dati personali dei segnalanti sarebbe avvenuta al fine di un coordinamento reciproco tra gli stessi, anche nell´ottica di "individuare le persone da indicare come testi" in sede giudiziaria: cfr. nota del 28 novembre 2008, cit., p. 3, nonché nota del 30 settembre 2008, cit., p. 13), non risulta allo stato provato che tale comunicazione –fatta eccezione per il legale di fiducia dello stesso condominio– sia pertinente e non eccedente ai sensi dell´art. 11, comma 1, lett. d), del Codice rispetto alla finalità perseguita (tenere indenne il condominio dal danno conseguente alla mancata rimozione dei veicoli dall´area comune); ciò, tenuto conto che tale mancata rimozione risulta già comprovata dal materiale fotografico raccolto dal condominio (per il tramite dell´amministratore p.t.), oltre che dalla (verosimile) presenza in loco delle stesse imprese interessate (impossibilitate all´esecuzione dei lavori deliberati proprio in ragione della presenza dei veicoli non rimossi). Né peraltro risulta agli atti che, limitatamente a tale comunicazione, gli interessati abbiano prestato il proprio consenso (art. 23 del Codice) o che, comunque, ricorrano i presupposti alternativi di cui all´art. 24 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che anche detta comunicazione non risulta avvenuta, allo stato, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare (anche d´ufficio) il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice);

RITENUTO pertanto di dover disporre nei confronti del condominio di Viale delle Legioni Romane n. 65 (per il tramite dell´amministratore p.t.), il divieto dell´ulteriore comunicazione ai soggetti sopra menzionati dei dati, limitatamente alla finalità dichiarata dal condominio, riferiti ai segnalanti e concernenti le notizie relative alla targa dei medesimi e alla asserita condizione di inadempienza alla delibera assembleare;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del medesimo, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RILEVATO peraltro, il non luogo a procedere in ordine all´ulteriore profilo contestato (concernente la comunicazione al legale di fiducia del condominio dei dati personali riferiti ai segnalanti), tenuto conto della necessità manifestata dal condominio stesso (le cui dichiarazioni possono rilevare in sede penale ai sensi del citato art. 168 del Codice) di doversi tutelare in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rilevata l´illiceità del trattamento come descritto in premessa:

a) ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive al condominio di Viale delle Legioni Romane n. 65 (per il tramite dell´amministratore p.t.) di comunicare individualmente ai partecipanti alla compagine condominiale gli avvisi che non siano di carattere generale e relativi a eventi di interesse comune;

b) ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta al condominio stesso, limitatamente alla finalità dichiarata, l´ulteriore comunicazione ai soggetti coinvolti a vario titolo nell´appalto –fatta eccezione per il legale di fiducia dello stesso condominio– dei dati personali relativi ai segnalanti e concernenti le notizie relative alla targa dei medesimi e alla asserita condizione di inadempienza alla delibera assembleare.

Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi