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Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 23 luglio 2009 [1639172]

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[doc. web n. 1639172]

Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni - 23 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 giugno 2009 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.repubblica.it", con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Raffaele Zallone), in relazione alla pubblicazione nella sezione di tale sito dedicata all´archivio storico del quotidiano "La Repubblica" di due articoli di cronaca dal titolo "WZ" e "KQ", entrambi contenenti dati personali che la riguardano, ha ribadito la propria opposizione (manifestata con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, da ultimo con nota del 31 marzo 2009) all´ulteriore diffusione dei medesimi dati con modalità che li rendano reperibili da parte dei motori di ricerca esterni al sito internet del predetto editore; ciò, tenuto conto che la pubblicazione, a diversi anni di distanza, degli articoli in questione –relativi, tra l´altro, all´arresto dell´interessata avvenuto nel 2000 in relazione ad un reato per il quale la stessa è stata "successivamente assolta con formula piena, assoluzione confermata fino in Cassazione"- comporterebbe "un sacrificio sproporzionato" dei diritti della ricorrente; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 30 giugno 2009 con la quale la resistente, nel sostenere la liceità del trattamento effettuato, tanto in origine, per finalità giornalistiche, quanto, allo stato, "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet", ha comunicato di aver comunque provveduto a "disabilitare in data 17 giugno c.a. l´accesso" ai citati articoli "mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca mediante la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", pur rilevando come "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca"

VISTA la nota inviata via fax il 1° luglio 2009 con la quale la ricorrente ha preso atto "della dichiarata applicazione delle misure atte a disabilitare le pagine di cui al ricorsi dall´accesso dei motori di ricerca", ribadendo la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente adottato una misura - la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" con riferimento ai due articoli contenenti i dati personali oggetto del ricorso - che, alla luce dell´attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, risulta idonea a fornire riscontro all´opposizione manifestata dall´interessata con il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 23 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi