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Libertà d'informazione e protezione dei dati personali - 23 luglio 2009 [1639507]

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[doc. web n. 1639507]

Libertà d’informazione e protezione dei dati personali - 23 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza del 1° febbraio 2009, inviata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Società europea di edizioni S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale") con la quale XY, ex allenatore di una nota squadra di calcio, contestando il contenuto e le forme di alcuni articoli pubblicati sul predetto quotidiano, accompagnati da proprie fotografie e contenenti dati personali che lo riguardano (e, in particolare: l´articolo del QZ dal titolo "WK", in cui si riferisce di alcune intercettazioni telefoniche raccolte nell´ambito di un procedimento penale al quale lo stesso sarebbe estraneo; l´articolo del WJ dal titolo "HX", in cui vengono riportati stralci di un atto di citazione notificato dall´interessato medesimo alla società editrice de "Il Giornale"; in alcuni articoli pubblicati il YZ e il KW, nei quali, nel criticare un´inchiesta giudiziaria volta a verificare il corretto svolgimento delle ultime giornate del campionato di calcio XH, sono state riportate una foto e alcuni riferimenti all´interessato, all´epoca allenatore della squadra che, secondo la criticata ipotesi accusatoria, avrebbe favorito il sistema delle scommesse clandestine), ha chiesto alla società editrice di conoscere la fonte delle informazioni pubblicate, le modalità del trattamento effettuato e la "cancellazione dei dati di cui agli articoli pubblicati";

VISTA la nota del 4 marzo 2009 con la quale Società europea di edizioni S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale") ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, richiamando, in relazione alla richiesta volta a conoscere la fonte delle informazioni pubblicate, il "segreto professionale di cui all´art. 200 c.p.p., richiamato espressamente dall´art. 138" del Codice e sostenendo che la liceità del trattamento effettuato non consente alcuna adesione alla richiesta di cancellazione dei dati;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 aprile 2009 nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale"), con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Stefano Gagliardi, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito le precedenti richieste; rilevato che il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, "la portata diffamatoria degli articoli" pubblicati il YZ e il KW che si estrinsecherebbe "nell´accostamento tra la foto di XY, quella del pregiudicato (…) e quella di alcune importanti azioni sportive dei giocatori (…) relative allo scorso campionato" e ha contestato quindi, in via più generale, il "comportamento complessivo della testata giornalistica" che si inserirebbe "in un vero e proprio gioco al massacro" a suo danno, come testimoniato, da un lato, dall´articolo del QZ (che riferisce, a suo avviso, illecitamente di intercettazioni "trafugate da un fascicolo della procura di Milano inerente una indagine che coinvolgeva" un terzo e rispetto alle quali il ricorrente si sarebbe trovato coinvolto solo "in quanto terzo interlocutore occasionale") e dall´articolo del WJ che, nel "segnare un ulteriore capitolo nella vicenda diffamatoria", riporta stralci "dell´atto di citazione introduttivo del contenzioso civile promosso" dal ricorrente "per la tutela dei propri diritti costituzionali dinanzi al Tribunale di Milano", in assenza di un qualsivoglia interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´ interessato, nonché il verbale dell´audizione del 26 maggio 2009 e la nota del 19 giugno 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 19 maggio e la memoria del 22 maggio 2009 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Luca Lo Giudice), nel lamentare la genericità delle contestazioni mosse dal ricorrente e nel ricordare che "ogni valutazione in merito alla portata lesiva delle asserite "traboccanti falsità" pubblicate da "il Giornale" risulta estranea alle competenze e ai poteri dell´Autorità", ha riaffermato la liceità delle pubblicazioni effettuate alla luce dell´interesse pubblico che nasce non solo dal rilievo mediatico del personaggio, ma anche dall´attenzione che le vicende delle intercettazioni telefoniche citate negli articoli hanno destato, e ciò tanto con riferimento ai dati contenuti nell´articolo del WJ relativo alla citazione in giudizio per danni ricevuta dalla società proprio a seguito della pubblicazione di notizie relative alle predette intercettazioni, quanto con riferimento agli articoli del YZ e KW nei quali è contenuta "la corretta rappresentazione di un fatto di cronaca giudiziaria di sicuro interesse pubblico";

VISTA la memoria depositata il 26 maggio 2009 con la quale il ricorrente, nel richiamare le argomentazioni contenute nel ricorso, ha evidenziato altresì che "tutti gli articoli contestati hanno avuto l´inequivocabile e unico scopo: i) dapprima, di attirare il lettore prospettandogli (più o meno palesemente) l´esistenza di una vicenda di cronaca inerente il coinvolgimento del XY in una associazione criminale di stampo mafioso (…), e, poi, ii) di porre nel ridicolo il ricorrente attraverso la pubblicazione di stralci dell´atto di citazione introduttivo di un giudizio ordinario per il risarcimento del danno che contemplava, tra l´altro, la menzione di fatti e circostanze strettamente personali, come il particolare stato d´animo del XY (…), il luogo ove detto ricorrente abita e la controparte contrattuale della locazione avente ad oggetto l´immobile romano del XY";

VISTA la memoria del 6 luglio 2009 con la quale l´editore resistente, nel ribadire che "l´indicazione dei pochi dati riferibili al signor XY non costituisce violazione delle norme in materia di privacy e che comunque il ricorrente, in qualità di personaggio pubblico, non può invocare, come noto, un´applicazione ferrea della normativa", ha precisato, tra l´altro, che negli articoli del YZ e KW il ricorrente viene citato esclusivamente in quanto allenatore della nota squadra di calcio e in quanto coinvolto, in qualche modo, nell´antefatto degli articoli, mentre gli stessi si concentrano poi interamente sulla critica alle richieste di indagini effettuate dalla Procura della Repubblica che, a parere del giornalista, sarebbero immotivate e irragionevoli; rilevato che la resistente ha rappresentato inoltre come i fatti narrati corrispondono a verità e la loro esposizione è avvenuta in tono misurato e che "i giornalisti hanno sempre precisato l´estraneità del ricorrente da qualsiasi fatto penalmente rilevante o presunto tale, anzi presentandolo come vittima del meccanismo che si è avviato con le indagini di polizia giudiziaria";

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto di critica e di cronaca (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e ora riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO inoltre che, "rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano (…) di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia; cfr. Provv. 2 marzo 2006, doc. web n. 1246867);

RILEVATO che, nel caso di specie, la pubblicazione dei dati personali relativi al ricorrente (ivi comprese le fotografie associate agli articoli di stampa) non risulta essere stata illecitamente effettuata nell´esercizio del diritto di cronaca e di critica, tenuto conto della pacifica notorietà dello stesso e del ruolo ricoperto all´epoca delle vicende, dell´interesse pubblico delle medesime (ivi compresa la rilevante richiesta di risarcimento del danno avanzata all´editore resistente), nonchè del fatto che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti" (art. 6 del citato codice di deontologia);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali avanzata dal ricorrente, peraltro in modo del tutto generico e con riferimento a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di contestazione;

RITENUTO di dover dichiarare infondate anche le restanti richieste tenuto conto che alle stesse la resistente aveva fornito riscontro già prima della presentazione del ricorso, invocando legittimamente le norme poste a tutela del segreto professionale del giornalista che l´art. 138 del Codice lascia impregiudicate limitatamente alla fonte della notizia;

RILEVATO che non compete a questa Autorità valutare i lamentati profili diffamatori e che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la possibilità per il ricorrente di tutelare, nelle sedi competenti, i propri diritti con riferimento agli stessi (come, peraltro, risulta già essere avvenuto, alla luce della documentazione in atti);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 23 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi