g-docweb-display Portlet

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 1° luglio 2010 [1738328]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1738328]

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 1° luglio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni dell´Agenzia Traslochi Express con le quali è stato lamentato l´invio, in data 11 novembre 2009 e 16 novembre 2009, di fax indesiderati a scopo promozionale, relativi a servizi in materia edilizia, che risultano essere stati inviati dalla società Il Tetto s.r.l. (di seguito indicata come "la società");

VISTO che la segnalante ha dichiarato che i messaggi indesiderati erano pervenuti anche dopo l´invio di istanze di opposizione;

RILEVATO che, nelle note inviate in risposta a specifiche richieste di informazioni di questa Autorità, la società ha affermato che i dati della segnalante sono stati estratti da un elenco telefonico categorico;

RILEVATO quindi che non risulta che la società abbia preventivamente fornito l´informativa ex art. 13 del Codice alla segnalante, né che abbia acquisito il necessario consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali via telefax, come peraltro si desume dal fatto che in tutte le note di risposta inviate a questa Autorità la società afferma che, a suo avviso, la pubblicazione dei dati in elenco è prova della volontà di un soggetto di essere rintracciabile e, dunque, si presume acquisito il consenso per la ricezione di qualsiasi tipo di messaggio;

RILEVATO che il trattamento di dati personali effettuato dalla società risulta avere carattere sistematico;

VISTO l´art. 130, comma 2, del Codice, il quale prevede, per l´invio di messaggi promozionali mediante telefax, il presupposto del consenso informato e specifico dell´interessato, a prescindere dalla natura, di persone fisiche o giuridiche, dei destinatari delle comunicazioni;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato dalla società senza aver fornito la predetta informativa e senza l´acquisizione del prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (artt. 13, 23 e 130 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4, 161, 23, 130, comma 2, e 162, comma 2-bis, del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per l´interessata di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato da Il Tetto s.r.l., con sede legale in Lugo (RA) via E. Mattei, 18 - 48022, tramite l´invio di fax promozionali indesiderati;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla società Il Tetto s.r.l. il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

c) invita la società Il Tetto s.r.l. ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 1° luglio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli