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Provvedimento del 23 settembre 2010 [1758541]

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[doc. web n. 1758541]

Provvedimento del 23 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione presentata dal sig. XY nei confronti della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 31 ottobre 2008, con cui il sig. XY ha lamentato che la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza (di seguito, Cariparma) −senza chiedere la sua autorizzazione− aveva effettuato una comunicazione bancaria che lo riguardava presso l´utenza fax della società KW srl, di cui lo stesso segnalante è tutt´oggi amministratore e legale rappresentante. In particolare, il sig. XY, nel far presente di aver assunto anche la qualità di fideiussore della società in relazione ad un contratto di credito bancario, ha riferito che, "volendo sciogliere il vincolo contrattuale assunto con Cariparma, al fine di trasferire il proprio denaro ed il proprio portafoglio titoli presso altro istituto di credito", aveva "comunicato alla stessa la propria volontà di recedere dal contratto"; in conseguenza di ciò, Cariparma aveva comunicato al numero fax della sede operativa della società KW srl "la sospensione dell´utilizzazione del credito oggetto del contratto di "fido bancario". A tal riguardo, il XY ha sostenuto che "tale comunicazione a mezzo elettronico" sarebbe stata "eseguita non solo presso terzi, ma con modalità non consentite e senza alcuna previa autorizzazione da parte del titolare delle informazioni contenute nello scritto inoltrato".

PRESO ATTO del riscontro fornito da Cariparma il 7 aprile 2009, a seguito di richiesta di informazioni di questa Autorità, nel quale la stessa banca ha dichiarato che:

"aveva concesso un´apertura di credito in conto corrente e un castelletto di accredito SBF di effetti e ricevute alla società KW s.r.l. […] a fronte del rilascio della garanzia personale del segnalante sig. XY";

- "la fideiussione non risultava prestata all´insaputa del debitore principale e, […], il numero di fax utilizzato per le consuete comunicazioni tra la Banca e la società KW S.r.l.  […] è quello riportato oltre che nella carta intestata anche nelle comunicazioni di posta elettronica effettuate dal sig. XY, sia in qualità di rappresentante della società che di garante";

- "le contestate comunicazioni, trasmesse a mezzo raccomandata A.R. ai rispettivi destinatari e a mezzo fax alla società, attengono alla comunicazione della revoca degli affidamenti concessi alla KW S.r.l. con conseguenze dirette sul rapporto obbligatorio che vede in qualità di "parte" entrambi gli interessati (fideiussione)".

PRESO ATTO delle osservazioni formulate il 18 maggio e il 9 giugno 2009, con le quali il segnalante, contestando quanto affermato dalla Cariparma, ha rappresentato:

- di non avere mai comunicato a Cariparma il numero di fax privato, "tanto è vero che la corrispondenza di natura personale che è intercorsa tra il predetto istituto di credito ed il sottoscritto è sempre avvenuta esclusivamente per mezzo di posta elettronica;

- che, "pur rivestendo la veste e la qualità di amministratore della KW s.r.l.", egli non aveva "mai autorizzato la Banca ad inviare la propria posta personale presso la sede della società di cui egli era l´amministratore, utilizzando per di più il mezzo della comunicazione del fax".

ESAMINATE la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell´attività istruttoria, della cui veridicità le stesse rispondono, anche penalmente, ai sensi dell´art. 168 del Codice;

RILEVATO, dall´esame del contratto di fideiussione (allegato dalla banca alla nota del 7 aprile 2009) stipulato tra Cariparma e il segnalante, che quest´ultimo aveva eletto domicilio presso l´indirizzo di piazza HH–ZZ (il quale coincide con la sede legale della società KW s.r.l. e con la stessa residenza del XY), mentre né su tale documento, né su altra documentazione risulta che le parti abbiano mai convenuto specifiche modalità di comunicazione da osservare in vista di futuri contatti;

RILEVATO che nelle comunicazioni intercorse nel tempo tra Cariparma e il XY (mail e fatture, in atti), in corrispondenza dell´indirizzo della sede legale della società, sono riportati solo i recapiti telefonici (numero di telefono e fax) relativi alla distinta sede operativa della KW srl, sita in Via JJ –ZZ, senza che tale discrasia, presente anche nella "visura storica" della società, fosse in qualche modo riconoscibile dai terzi;

RILEVATO, pertanto, che la banca, facendo ragionevole affidamento sui documenti in suo possesso, nel comunicare alla contraente KW srl la revoca degli affidamenti originariamente concessi, ha legittimamente utilizzato il numero di fax che appariva corrispondere con la sede legale della società, e quindi non ha posto in essere comportamenti contrari alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli artt. 143 e 154, comma 1, lett. b) del Codice e l´art. 12, comma 6 della Deliberazione n. 65 del 14 dicembre 2007

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondata la segnalazione.

Roma, 23 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli