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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 29 settembre 2010 [1763552]

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[doc. web n. 1763552]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 29 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 7 maggio 2010 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Corriere della Sera", e di RCS Digital S.p.A., in qualità di gestore della versione telematica del quotidiano medesimo, con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giancarlo Mattiello, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio on-line del citato quotidiano, di un articolo del KW, contenente dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui la medesima era stata coinvolta, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l´aggiornamento dei dati medesimi "con relativa annotazione nell´archivio redazionale e/o storico del quotidiano", nonché l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; la ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio subito a causa dell´incompletezza dell´informazione fornita dal quotidiano che, all´epoca dei fatti, avrebbe dato risalto alla notizia di un provvedimento di custodia cautelare adottato nei suoi confronti senza tuttavia dare conto degli sviluppi processuali della vicenda favorevoli all´interessata; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dal 1° luglio 2010 con cui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 25 maggio 2010, con cui la resistente, nel rilevare la liceità della conservazione degli articoli all´interno dell´archivio del quotidiano, ha dichiarato, in riscontro alle richieste della ricorrente, di aver provveduto "alla compilazione del file robots.txt segnalando (…) a tutti i motori di ricerca la propria intenzione di non vedere più indicizzato l´articolo" oggetto di contestazione;

VISTA la nota, inviata via fax il 3 giugno 2010, con cui la ricorrente, nel contestare la veridicità di quanto affermato da controparte, ha ribadito le proprie richieste, eccependo che "ad oggi, digitando il nominativo (…) sul sito www.google.it appare ancora la pubblicazione della notizia dell´arresto della ricorrente, risalente al 1994" e lamentando, altresì, la parzialità del riscontro fornito che non avrebbe "assolto neppure le altre richieste" avanzate con il ricorso;

VISTA la nota, datata 21 giugno 2010, con cui la resistente, nel confermare quanto rilevato dall´interessata, ha comunicato che "per un mero errore materiale, abbiamo richiesto la rimozione dai motori di ricerca di un articolo diverso rispetto a quello indicato" nella precedente nota, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a compilare "il file "robots.txt" anche con riferimento all´articolo" contenente i dati della ricorrente;

VISTA la nota, inviata via fax il 13 luglio 2010, con cui l´interessata, nel prendere atto che "ad oggi digitando il nominativo (…) sul sito www.google.it non appare più la pubblicazione della notizia dell´arresto (…), risalente al KW", ha tuttavia ribadito la parzialità del riscontro ottenuto, insistendo per l´accoglimento delle ulteriori richieste contenute nel ricorso, tra cui, in particolare, quella diretta ad ottenere l´aggiornamento dei dati contenuti nell´articolo alla luce dell´esito favorevole della vicenda;

VISTA la nota, datata 15 settembre 2010, con cui la società resistente, replicando anche per conto di RCS Digital S.p.A., ha rappresentato di aver posto in essere, tramite la compilazione del file robots.txt, "quanto già indicato dal Garante quale strumento idoneo a contemperare gli interessi dei soggetti che aspirano a non veder più associati i loro nominativi a notizie risalenti nel tempo con quello dell´editore a mantenere integro il proprio archivio", ritenendo dunque di non dover aderire alle ulteriori istanze dell´interessata (nella specie quella di aggiornamento dei dati) che "comporterebbero un´inammissibile modifica dell´archivio storico interno" al sito del quotidiano;

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line del quotidiano del testo dell´articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RILEVATO che, con riguardo alla richiesta di aggiornamento dei dati contenuti nell´articolo, non è consentito un intervento modificativo e/o integrativo del contenuto di un articolo che, nato come espressione di libera manifestazione del pensiero, ad oggi è legittimamente conservato, per finalità di documentazione, all´interno di un archivio che, benché informatizzato, svolge pur sempre la medesima funzione degli archivi cartacei; ciò tenuto peraltro conto del fatto che il rischio che possano risultarne lesi i diritti facenti capo all´interessata, in virtù di una diffusione dell´articolo eccedente i limiti insiti nelle finalità dell´archivio, risultano notevolmente ridotti per effetto dell´adozione di misure idonee ad escludere l´indicizzazione esterna dell´articolo medesimo;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta di aggiornamento dei dati riferiti alle vicende giudiziarie dell´interessata;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di adozione di misure idonee ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro ritenuto sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere l´aggiornamento dei dati personali dell´interessata contenuti nell´articolo oggetto di contestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure idonee ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 29 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli