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Tessera del tifoso: più garanzie per i supporter - 12 gennaio 2011

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Tessera del tifoso: più garanzie per i supporter

I supporter delle squadre di calcio che aderiscono al programma "tessera del tifoso" devono essere informati in modo chiaro e dettagliato sull’uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione. Devono inoltre essere messi in condizione di poter scegliere liberamente se autorizzare l’uso di questi dati anche per finalità di marketing e pubblicità.

Il Garante privacy ha fissato precise garanzie per i tifosi che aderiscono al programma "tessera del tifoso" con un provvedimento che tiene conto anche di alcune segnalazioni pervenute all’Autorità e che è stato inviato al Ministero dell’interno, al Coni, alla Figc e alle società sportive che aderiscono al programma. La tessera del tifoso è  uno strumento multifunzionale che, oltre a consentire di far parte di una comunità "virtuosa" di tifosi, permette  al possessore di fruire di facilitazioni e servizi messi a disposizione dalle società sportive, di seguire la squadra in trasferta nel settore "ospiti", di accedere agevolmente agli impianti sportivi attraverso i varchi a lettura elettronica.

Ogni tessera rilasciata dalla società al tifoso dopo l’ok della questura, contiene i dati personali del possessore, è contrassegnata da un codice alfanumerico che la identifica in modo univoco e spesso contiene un dispositivo a radiofrequenza  (rfid), utilizzato solo per l’accesso agli stadi e "leggibile" ad una distanza non superiore a 10 cm da appositi lettori posizionati presso i tornelli di ingresso.

L’Autorità nel suo provvedimento ha stabilito che le società sportive dovranno migliorare l’informativa da dare ai tifosi, mettendo ben in evidenza  i trattamenti di dati che non richiedono il consenso, perché connessi al rilascio della tessera, e quelli che possono essere effettuati solo su base volontaria e con un consenso ad hoc (marketing, profilazione, invio di comunicazioni commerciali). Ai tifosi dovrà infatti essere sempre garantita la possibilità di poter esprimere esplicitamente il loro "no" all’uso dei dati per finalità di marketing. Nell’informativa dovrà essere inoltre ben specificato che i dati anagrafici dei possessori delle tessera vengono comunicati alle questure allo scopo di verificare l’assenza di provvedimenti (D.a.spo., misure di prevenzione, sentenze di condanna per reati cosiddetti da stadio) che ostacolino il rilascio. I tifosi, infine, dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati tramite la tecnologia rfid.

L’Autorità si è comunque riservata approfondimenti in caso di revisioni eventualmente apportate al programma "tessera del tifoso".

Roma, 12 gennaio 2011