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Fax promozionali: illeciti senza consenso - 26 gennaio 2011 [1790397]

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[doc. web n. 1790397]

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 26 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 033 del 26 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni dello Studio Tecnico Ing. Ferdinando Dall´Acqua del 22 ottobre 2008 e della Agenzia Traslochi Express del 19 ottobre 2009 con le quali si lamentava la ricezione di un fax indesiderato, contenente offerte promozionali in ambito turistico, inviato ad entrambe dalla società Profile 2100 S.r.l. (di seguito indicata come "la società");

CONSIDERATO che, nelle note del 28 ottobre 2009 e del 7 dicembre 2009, inviate in risposta a specifiche richieste di informazioni di questa Autorità in relazione alle segnalazioni, rispettivamente, dell´ingegner Dall´Acqua e della Agenzia Traslochi Express, la società dichiara di non possedere nelle proprie banche dati i nominativi dei segnalanti sostenendo che l´invio dei fax, in entrambi i casi, possa essere avvenuto per un mero errore di digitazione al momento della spedizione;

RILEVATO, altresì, che la società, a seguito della notifica, in data 21 giugno 2010, da parte del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, di una richiesta di informazioni redatta ai sensi dell´art. 157 del Codice, ha rappresentato che i fax promozionali vengono inviati a soggetti che - dopo essere stati contattati telefonicamente (avvalendosi degli elenchi categorici) ed informati circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati - hanno espresso il preventivo consenso mediante la sottoscrizione di un modulo denominato "Acquisizione del consenso" di cui sono state allegate alcune copie a titolo di esempio;

CONSIDERATO che, come si evince dal punto 5 della nota del 2 luglio 2010 inviata in risposta alla suddetta richiesta di informazioni notificata il 21 giugno 2010, la società dichiara che l´informativa viene resa agli interessati mediante il suddetto modulo "Acquisizione del consenso";

RILEVATO che, dall´esame delle diverse copie del suddetto modulo, compilate e sottoscritte da soggetti diversi, risulta che in alcuni casi (cfr. allegati A, B, D ed E alla suddetta nota del 2 luglio 2010) non è presente un´idonea informativa essendo riportato sotto il titolo "informativa" il mero testo dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO, di conseguenza, che il consenso acquisito con le modalità suddette non risulta validamente prestato per la ricezione di comunicazioni promozionali via fax, in particolare nel caso degli allegati A, B ed E, dato che l´interessato può esprimere il proprio consenso solo per "le finalità indicate nella suddetta informativa" che non sono dettagliate con riguardo alla specifica attività svolta dalla società e senza che sia previsto, come invece dovuto ex artt. 23-130 del Codice, un consenso informato specifico in ordine alla ricezione di messaggi promozionali con modalità automatizzate;

RILEVATO che il trattamento in questione presenta carattere sistematico e configura un trattamento illecito di dati;

RITENUTO inoltre che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati trattati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA altresì la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all´invio di comunicazioni promozionali per mezzo del telefax;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, per indicare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice; 130, comma 2 e 162, comma 2-bis del Codice);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento di dati personali posto in essere da Profile 2100 Srl con sede legale in Roma, Viale Caduti guerra di liberazione, 166, tramite l´invio di fax promozionali a terzi senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Profile 2100 Srl il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

c) qualora la società suindicata intenda continuare a perseguire la finalità di invio di fax promozionali, prescrive - ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice - a Profile 2100 Srl di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento codesta società, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all´autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento. Si ricorda che l´opposizione non sospende l´esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5 del Codice).

Roma, 26 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

Il SEGRETARIO GENERALE
De Paoli