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Provvedimento del 27 aprile 2011 [1813860]

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[doc. web n. 1813860]

Provvedimento del 27 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n.  166 del 27 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 26 gennaio 2011 nei confronti di Unicredit S.p.A., con cui Tema s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi ad alcuni rapporti bancari di conto corrente intercorrenti con l´istituto bancario odierno resistente, con particolare riferimento "a quelli contenuti nei contratti di apertura dei conti, nonché a tutta la documentazione contabile ad essi riferibile (estratti conto e riassunti a scalare) dall´apertura sino all´estinzione"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 24 marzo 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota, datata 15 febbraio 2011, con la quale la banca resistente, nel fornire riscontro alle istanze avanzate dalla ricorrente, ha comunicato i dati personali, relativi ai rapporti bancari richiesti, detenuti dalla medesima, trasmettendo altresì i duplicati degli estratti conto "dall´accensione sino alla relativa estinzione";

VISTA la nota, datata 23 febbraio 2011, con cui la ricorrente ha rappresentato la parzialità del riscontro fornito dal titolare del trattamento, in quanto carente dei "dati personali contenuti nei documenti regolanti le condizioni economiche applicate, nonché nei contratti di apertura dei rapporti nn. (…)", ribadendo le richieste avanzate con il ricorso;

VISTA la nota, datata 10 marzo 2011, con cui l´istituto bancario, nel replicare alle eccezioni sollevate da controparte, ha dichiarato di aver provveduto a riesaminare la posizione della ricorrente, ma di non aver individuato "ulteriori dati personali (rispetto a quelli già comunicati con lettera  del 15.02.2011) contenuti nei documenti regolanti le condizioni economiche applicate nonché nei contratti di apertura dei rapporti n. (…)"; la resistente ha comunque rilevato che gli estratti conto inviati all´interessata "contengono sia le movimentazioni bancarie sia condizioni economiche applicate tempo per tempo ai relativi rapporti", manifestando comunque la propria disponibilità ad eseguire gli opportuni approfondimenti qualora il ricorrente fornisca precisa indicazione dei dati ritenuti mancanti;

VISTA la nota, datata 22 marzo 2011, con cui il ricorrente ha evidenziato la carenza, nella documentazione trasmessa dall´istituto di credito, "dei dati personali contenuti nei contratti di apertura dei rapporti, nei rapporti regolanti le condizioni economiche contrattuali applicate nonché nei contratti di apertura di credito indispensabili per ritenere la (…) richiesta evasa";

VISTA la nota, datata 30 marzo 2011, con cui la banca resistente, nel ribadire di "aver già provveduto a riscontrare compiutamente la richiesta formulata dalla Tema s.r.l., avendo comunicato i dati afferenti alla società ricorrente e trasmesso (…) i duplicati degli estratti conto relativi ai rapporti specificati (…) dall´accensione sino alla relativa estinzione", ha comunque provveduto ad inoltrare dei documenti aggiuntivi reperiti presso i propri archivi;

VISTA la nota, datata 14 aprile 2011, con cui la società interessata, nel prendere atto dell´ulteriore riscontro inviato dalla resistente, ha ribadito la parzialità dello stesso in quanto, a suo avviso, carente di parte dei dati richiesti;

VISTE le note, datate 19 e 22 aprile 2011, con cui Unicredit S.p.A. ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver "già provveduto ad inviare (…) i documenti e le informazioni in nostro possesso di riscontro alle specifiche eccezioni formulate" dalla società ricorrente "ivi comprese quelle inerenti ai rapporti n. (…) dei quali (…) è stata altresì confermata l´intestazione e fornita data di accensione e estinzione"; la resistente ha inoltre aggiunto che "anche per spirito di massima trasparenza ha altresì provveduto ad inviare alla società ricorrente copia dei contratti di accensione reperiti inerenti ai rapporti bancari i cui dati personali erano stati richiesti, nonché copia degli estratti conto";

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle istanze della ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 27 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli