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Provvedimento del 27 aprile 2011 [1813882]

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[doc. web n. 1813882]

Provvedimento del 27 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n.  167 del 27 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 23 febbraio 2011 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Massaia, avendo appreso (in occasione della richiesta di aumento della linea di fido rivolta ad altro istituto bancario) dell´esistenza di una segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia effettuata a proprio carico da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel rilevare di non aver mai sottoscritto alcun contratto di apertura di credito né di essersi reso in alcun modo inadempiente nei confronti di tale banca ha chiesto alla medesima la comunicazione dei "dati riferiti ai contratti che costituirebbero il presupposto della segnalazione" stessa; inoltre, lo stesso ricorrente ha chiesto la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali che lo riguardano contenuti nella segnalazione in questione, ritenuta illegittima; infine il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 aprile 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota, datata 15 marzo 2011, con la quale la banca resistente ha sostenuto la legittimità della segnalazione effettuata sostenendo che, a seguito di verifiche effettuate presso i propri archivi, è emersa l´esistenza di un contratto di conto corrente, sottoscritto dal ricorrente in data 19 ottobre 1993 con Banca Nazionale dell´Agricoltura S.p.A., cui era succeduta in data 1° ottobre 2000, a seguito di fusione per incorporazione, Banca Antonveneta S.p.A.; quest´ultima, dopo aver intimato al ricorrente, con lettera di costituzione in mora datata 3 luglio 2001 e ricevuta in data 4 luglio 2001, la copertura dell´esposizione debitoria pari euro 14.360,96, in data 3 marzo 2004, "stante anche il perdurante silenzio" dello stesso ricorrente, ha segnalato la posizione in questione "a sofferenza" presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia; a decorrere da dicembre 2008, l´ente segnalante è divenuto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che a sua volta aveva incorporato per fusione Banca Antonveneta S.p.A.; alla data del 27 gennaio 2011 "l´esposizione complessiva, comprensiva di interessi, è pari ad Euro 21.850,59";

VISTA la nota, datata 22 marzo 2011, con cui il ricorrente, nel replicare al riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha contestato di "aver mai sottoscritto contratto alcuno con banca Nazionale dell´Agricoltura", dal quale sarebbe derivata la pretesa posizione "a sofferenza", eccependo che la banca resistente "al fine di assolvere l´onere della prova, non può limitarsi ad affermare la circostanza, ma deve produrre il titolo che legittima il trattamento"; inoltre, contestando "di aver mai ricevuto messa in mora alcuna da parte di Banca Antonveneta" con la quale sarebbe stato interrotto il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito, ha ribadito la richiesta di cancellazione della segnalazione a proprio carico dalla Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

VISTA la nota, datata 13 aprile 2011, con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel richiamare il riscontro già fornito, ha confermato la legittimità del trattamento posto in essere precisando che "l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali ex art. 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 permette all´interessato di conoscere esclusivamente i dati personali relativi al medesimo interessato e non di ottenere sic e simpliciter la copia della documentazione che li contiene (eventualità regolata dall´art. 119 TUB)"; il titolare del trattamento ha infine aggiunto che "la richiesta di documentazione contrattuale, ovviamente disponibile presso la Banca, relativa al conto corrente di cui trattasi, ivi compresa la lettera di messa in mora, debba essere fatta, anche ai fini di eventuali contestazioni, ad altro titolo e non in base alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la nota, datata 13 aprile 2011, con cui l´interessato ha ribadito l´illegittimità della segnalazione nella Centrale dei rischi della Banca d´Italia "stante la mancata prova di sottoscrizione del contratto e la mancata dimostrazione dell´interruzione della prescrizione del debito" da parte della banca segnalante;

RILEVATO che le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare negli artt. 7 e 8, consentono di richiedere la comunicazione dei dati personali del ricorrente eventualmente contenuti nei documenti detenuti dal titolare del trattamento, ma non la trasmissione di copia dei predetti documenti che può invece essere ottenuta in base a disposizioni normative diverse quali l´art. 119 del d.lg. n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico Bancario);

RITENUTO, in ordine alla richiesta di cancellazione e/o rettifica della segnalazione in questione di dover dichiarare infondato il ricorso avendo la banca resistente sostenuto, secondo quanto dalla medesima comunicato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni al Garante") che la segnalazione "a sofferenza" del ricorrente alla Centrale di rischi della Banca d´Italia trae origine da un´esposizione debitoria derivante da un rapporto di apertura di credito in conto corrente che, ad oggi, non risulterebbe sanata; rilevato, altresì, che, sempre secondo quanto dichiarato dalla banca resistente, allo stato non sarebbe ancora maturata la prescrizione decennale del diritto di credito vantato dalla stessa, avendo quest´ultima sostenuto di aver inviato la lettera di costituzione in mora, che risulterebbe  ricevuta dal ricorrente in data 4 luglio 2001; ritenuto, infine, che in ordine alla restante richiesta di comunicazione dei dati riferiti ai contratti che costituirebbero il presupposto della segnalazione deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2, del Codice, avendo la banca resistente fornito un adeguato riscontro al riguardo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto del ricorrente di agire, se del caso, innanzi l´autorità giudiziaria ordinaria per far valere eventuali contestazioni in ordine al merito della pretesa creditoria posta a base della segnalazione effettuata dall´istituto bancario odierno resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione e/o rettifica della segnalazione "a sofferenza" del ricorrente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiesta;

c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 27 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli