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Provvedimento del 5 maggio 2011 [1817943]

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[doc. web n. 1817943]

Provvedimento del 5 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 178 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTE le istanze, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali XY, a seguito del rigetto di un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a proprio favore (al quale la stessa si era opposta), proposto dalla sorella KW e dal cugino ZH, rappresentati e difesi in tale occasione dall´avv. JZ, ha chiesto a questi ultimi di conoscere l´origine dei dati personali che la riguardano contenuti in un certificato medico depositato dagli stessi in giudizio e relativo ai "risultati diagnostici emersi in occasione di una visita psicologica" alla quale la stessa era stata sottoposta, nel 2004, per conto dell´istituto scolastico presso il quale all´epoca prestava servizio; rilevato che l´interessata, nel ritenere illecita l´acquisizione dei dati in questione, ha chiesto anche la loro cancellazione, opponendosi al loro ulteriore trattamento;

VISTO il ricorso presentato il 15 febbraio 2011 nei confronti dell´avv. JZ, di KW e di ZH (che la stessa rappresenta e difende) con il quale XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Massarotto e Mario Domenico Ciccarelli), non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le richieste già avanzate con l´interpello preventivo e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 aprile 2011, con la quale l´Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTE le memorie inviate il 7, 18 e 29 marzo 2011 con le quali parte resistente ha rappresentato di ritenere lecito il trattamento dei dati della ricorrente effettuato per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria e, in particolare, nell´ambito di un procedimento introdotto, a beneficio della ricorrente medesima, per verificare la necessità di un "sostegno nella gestione dei suoi interessi";

VISTE le memorie pervenute via fax il 14 e il 18 marzo 2011 con le quali la ricorrente, nel rappresentare di non aver avuto interesse alla nomina di un amministratore di sostegno in proprio favore, ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso;

VISTE le memorie del 1° e del 12 aprile 2011 con le quali parte resistente ha comunicato l´origine dei dati contenuti nel certificato medico oggetto delle istanze della ricorrente – precisando di averlo acquisito a seguito della richiesta del giudice di  produrre documentazione sanitaria a supporto dell´istanza di nomina di un amministratore di sostegno a beneficio della ricorrente medesima – e ha allegato copia della corrispondenza intercorsa al riguardo con l´istituto clinico presso il quale la ricorrente era stata a suo tempo sottoposta a visita medica;

VISTE le memorie del 4 e 14 aprile 2011 con cui la ricorrente ha contestato la legittimità dell´acquisizione del certificato in questione, rilevando che il giudice non aveva "ordinato la produzione di certificati medici, quanto piuttosto (…) chiesto a parte ricorrente di integrare i propri carenti documenti nel caso in cui" avesse inteso proseguire nel procedimento di assegnazione di un amministratore di sostegno; rilevato che la ricorrente, alla luce di ciò, ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati contenuti nel certificato e l´opposizione al loro ulteriore trattamento;

VISTA la memoria inviata via fax il 15 aprile 2011 con la quale parte resistente, nel ribadire di ritenere lecito il trattamento effettuato, ha comunque dichiarato di aver provveduto ad eliminare dai propri archivi i dati personali oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo parte resistente, che ha trattato i dati della ricorrente per far valere un diritto nell´ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione ormai conclusosi, fornito sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente aderendo anche alla richiesta di cancellazione dei dati personali oggetto del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli