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Provvedimento del 5 maggio 2011 [1817952]

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[doc. web n. 1817952]

Provvedimento del 5 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 184 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 31 gennaio 2011 nei confronti della CRIAS-Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane con cui XY, in qualità di dipendente della resistente, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) rispetto alle quali non aveva avuto positivo riscontro, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, contenuti in relazioni, rapporti informativi, nonché schede valutative e/o note "che sono state o hanno costituito il logico presupposto alle note caratteristiche sintetiche (…) relative all´anno 2009 e 2008"; il ricorrente ha chiesto altresì di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 24 marzo 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 22 febbraio 2011 con la quale la resistente ha fornito al ricorrente "la riproduzione in estratto della relazione del funzionario responsabile (…) per gli anni 2008 e 2009 da cui si evincono i singoli giudizi per parametro di valutazione";

VISTA la nota inviata in data 24 febbraio 2011 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto dal momento che la resistente non gli avrebbe consentito di prendere visione ed estrarre copia di tale documentazione al fine di "estrapolare (…) tutti i dati personali che ritiene utili"; inoltre la resistente non avrebbe fornito alcun riscontro in ordine ai dati che lo riguardano detenuti in eventuali altri documenti relativi alle predette valutazioni anche se archiviati al di fuori del fascicolo personale;

VISTA la nota inviata in data 15 marzo 2011 con la quale la resistente, nel precisare le modalità ed i parametri posti a base della procedura di valutazione annuale, ha sostenuto che il ricorrente non avrebbe diritto di accedere alle "valutazioni soggettive" che hanno contribuito alla redazione delle note caratteristiche che il Direttore generale comunque "redige ed adotta, con ampia discrezionalità, (…) su "proposta" dei funzionari responsabili", tenuto conto che, a proprio avviso, le stesse non costituirebbero dati personali del ricorrente, in quanto espressione della libera manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata del datore di lavoro; pertanto, nel presupposto che esclusivamente le valutazioni finali del dipendente (note di qualifica) possano considerarsi quali dati personali dello stesso, l´ente resistente, avendo comunicato "il giudizio sintetico ed i giudizi in ordine ai singoli criteri valutativi", ha rappresentato di aver, a proprio parere, dato pieno riscontro alla richiesta di accesso avanzata con il ricorso; infine, la resistente ha sostenuto di non essere tenuta a fornire copia dei documenti contenenti i dati richiesti, ma esclusivamente a dare riscontro alla richiesta di accesso del ricorrente secondo le modalità e nei termini previsti dall´art. 10 del Codice;

VISTE le note di replica inviate in data 21 marzo e 8 aprile 2011 con le quali il ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste, ritenendo ancora una volta insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente;

VISTA la nota inviata in data 4 aprile 2011 con la quale la resistente ha ribadito di aver aderito esaustivamente alla richiesta di accesso del ricorrente;

RILEVATO che l´art. 8, comma 4, del Codice riconosce espressamente il carattere di dato personale dei cd. "dati valutativi", ovvero di quelle informazioni personali che non hanno carattere oggettivo relative "a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo" e che, anche rispetto a questi ultimi, è possibile esercitare, salvo che per la rettificazione e l´integrazione, i diritti di cui all´art. 7 del Codice medesimo;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice – come più volte evidenziato dal Garante – consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e non necessariamente copia di tutti i documenti su cui gli stessi dati siano riportati;

RILEVATO che, nel caso di specie, la resistente si è limitata a fornire "il giudizio sintetico ed i giudizi in ordine ai singoli criteri valutativi", senza precisare se altri dati personali del ricorrente relativi ai procedimenti valutativi degli anni 2008 e 2009, siano detenuti dalla stessa sia nella documentazione da cui ha "estratto" i dati comunicati sia in altra documentazione conservata anche al di fuori del fascicolo personale;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, in ordine ai dati personali di tipo valutativo già forniti nel corso del procedimento e di dover invece accogliere il ricorso in ordine agli eventuali, ulteriori dati personali, anche di tipo valutativo, relativi all´interessato che riguardano il procedimento valutativo per gli anni 2008 e 2009, ovunque gli stessi siano conservati, e di dover ordinare a CRIAS-Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane di integrare il riscontro già fornito, comunicando (nei modi di cui all´art. 10 del Codice) tali dati al ricorrente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di CRIAS-Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane, stante la tardività e l´incompletezza del riscontro, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali di tipo valutativo già forniti al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine agli eventuali, ulteriori dati personali, anche di tipo valutativo, relativi all´interessato che riguardano il procedimento valutativo per gli anni 2008 e 2009 che non sono stati comunicati e ordina a CRIAS-Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane di integrare il riscontro già fornito, comunicando (nei modi di cui all´art. 10 del Codice) tali dati al ricorrente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di CRIAS-Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli