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Provvedimento del 10 giugno 2011 [1823170]

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[doc. web n. 1823170]

Provvedimento del 10 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 aprile 2011 nei confronti di Trevi Finance 2 S.p.A. con il quale XY e KW hanno ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) – volta a ottenere la cancellazione dei dati che li riguardano dalla Centrale rischi della Banca d´Italia dove gli stessi risultano segnalati dalla resistente per un credito in sofferenza, dal momento che lo stesso è stato già oggetto di un pagamento a saldo e stralcio nell´agosto 2010; rilevato che i ricorrenti hanno rappresentato inoltre che unico soggetto creditore era Banca Unicredit S.p.A. e che pertanto, a proprio avviso, non sarebbe legittima la segnalazione effettuata da Trevi Finance S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota anticipata via fax il 4 maggio 2011 con la quale la resistente, per mezzo di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. ("in qualità di mandatari di Unicredit S.p.A., Servicer" della resistente), nel richiamare la procedura di cartolarizzazione che ha interessato il credito oggetto del ricorso, ha comunicato che il nominativo del sig. XY "risulta segnalato nello storico di Trevi Finance 2 S.p.A., e quindi presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia nella categoria sofferenze con ultima segnalazione relativa al mese di luglio 2010 con importo delle perdite nel mese di agosto 2010, periodo in cui è stato effettuato il versamento concordato"; rilevato che la resistente ha rappresentato al riguardo che "la normativa della Banca d´Italia prevede la conservazione delle informazioni di rischio, relative ai vari soggetti, fino ad un massimo di 36 mesi e che tali informazioni possono essere consultate dal sistema creditizio, pertanto, la posizione pregressa del nominativo in oggetto cesserà di essere vista dal Sistema creditizio una volta trascorso il previsto  periodo e a far tempo dall´ultima segnalazione";

RILEVATO che il trattamento dei dati oggetto di ricorso riferiti alla segnalazione di sofferenza a suo tempo effettuata da Trevi Finance 2 S.p.A. (tuttora visibili agli intermediari finanziari attraverso il servizio di prima informazione alla luce della regolamentazione di settore) non risulta essere stato posto in essere da quest´ultima in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli