g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 giugno 2010 [1823203]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1823203]

Provvedimento del 10 giugno 2010

Registro dei provvedimenti
n. 219 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 2 marzo 2011 nei confronti di Fiditalia S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Cancro e Francesco Amato, ha ribadito l´istanza – formulata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la conferma circa l´esistenza di dati personali che la riguardano presso il titolare del trattamento; ciò, in particolare, con riguardo ad alcuni contratti di finanziamento, finalizzati all´acquisto di autoveicoli, in cui la ricorrente, secondo quanto comunicato all´interessata da un referente della resistente, figurerebbe quale garante, contratti  che, tuttavia, la ricorrente afferma di non aver mai sottoscritto e per i quali non avrebbe manifestato il consenso al trattamento dei dati personali; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 27 aprile 2011 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 22 marzo 2011, con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessata, ha sostenuto di non aver mai ricevuto l´interpello preventivo che la medesima afferma di aver inviato tramite raccomandata il 23.11.2010, rappresentando, nel merito, che "la signora XY risulta essere cliente di Fiditalia per aver sottoscritto in data 27.06.2006, in qualità di coobbligata del sig. (…), un contratto di finanziamento finalizzato all´acquisto di un´autovettura";

VISTA la nota, datata 5 aprile 2011, con cui la ricorrente, nel ribadire di aver investito l´odierna resistente delle proprie richieste già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha contestato l´avvenuta sottoscrizione, in qualità di garante, del contratto cui la resistente fa riferimento nella sua nota di riscontro, eccependo l´illiceità del trattamento posto in essere da Fiditalia S.p.A. con riguardo ai suoi dati;

VISTA la nota, datata 13 maggio 2011, con cui la resistente ha rappresentato di aver rinvenuto, a seguito di un ulteriore controllo, copia del previo interpello inviato dalla ricorrente, dichiarando, preso atto del disconoscimento della sottoscrizione riconducibile alla medesima, "di non aver nulla a che pretendere" dall´interessata in dipendenza del predetto contratto, trattandosi, presumibilmente, di un caso da ricondurre ad una vicenda di cd. furto d´identità "nel quale un soggetto ignoto ha chiesto ed ottenuto, anche tramite la presentazione di documenti identificativi e di reddito apparentemente riconducibili alla sig.ra XY (…) un finanziamento con Fiditalia";

VISTA la nota, datata 24 maggio 2011, con cui la ricorrente, prendendo atto del riscontro fornito dalla società resistente, ha comunque evidenziato la responsabilità di Fiditalia S.p.A. "la quale avrebbe dovuto ugualmente verificare l´operato dei suoi referenti, ma soprattutto avrebbe dovuto rispettare quanto prescritto dal d.lgs. 196/2003";

RILEVATO che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, i dati personali della ricorrente inseriti nel contratto di finanziamento sembrano in realtà essere stati utilizzati da soggetto diverso dalla medesima, attualmente ignoto, integrando così un´ipotesi di cd. furto d´identità; rilevato peraltro che la relativa vicenda dovrà, se del caso, essere oggetto di apposita denunzia, da parte della ricorrente, all´autorità giudiziaria competente al fine di accertare il reale svolgimento dei fatti ed ottenere così l´esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla ricorrente in dipendenza dal predetto contratto;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta volta ad ottenere la conferma dell´esistenza di dati riferibili all´interessata (unica istanza proposta nell´interpello preventivo e ribadita nel ricorso), avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fiditalia S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontro all´istanza dell´interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Fiditalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli