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Provvedimento del 10 giugno 2011 [1824561]

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[doc. web n. 1824561]

Provvedimento del 10 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 216 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza dell´11 maggio 2010 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), XY, a seguito di un blocco imposto alla propria carta di credito Cartasì che ne aveva causato il ritiro da parte di un esercente commerciale, ha chiesto a CartaSi S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge (con la connessa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 marzo 2011, presentato da XY nei confronti di CartaSi S.p.A. con il quale la ricorrente, non avendo ottenuto riscontro, ha ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 aprile 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTE le note datate 30 marzo 2011 e 12 maggio 2011 nonché la successiva comunicazione del 6 giugno 2011 con la quale, tra l´altro, l´interessata ha manifestato "soddisfazione per l´epilogo della vicenda";

VISTA la nota datata 11 aprile 2011 con la quale Cartasì S.p.A., con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha dichiarato: a) di aver già comunicato all´interessata nel corso di un colloquio telefonico avvenuto l´11 maggio 2010 che la carta in questione era stata bloccata in data 7 maggio 2010 dal Banco di Napoli S.p.A. "per rinuncia del titolare" e che "in questi casi l´esercente è tenuto a ritirare la carta e a consegnarla a CartaSi (consegna effettivamente eseguita)"; b) che il 26 maggio 2010 erano state fornite con "una email di conferma (…)" al legale dell´interessata "le informazioni più urgenti riguardo il blocco della carta"; c) che il 28 maggio 2010 la resistente aveva altresì inviato una lettera all´interessata (inoltrata però all´indirizzo del legale che aveva proposto per conto dell´interessata l´interpello preventivo) nella quale, nel confermare i motivi del blocco della carta, venivano fornite le informazioni sul trattamento dei dati personali richieste con l´istanza ex art. 7 precisando di non poter procedere alla cancellazione dei dati che, anche in caso di cessazione del rapporto, devono essere conservati ai sensi dell´art. 2220 del Codice Civile, nonché per effetto della vigente normativa antiriciclaggio; d) che il 29 maggio 2010, a seguito di un ulteriore contestazione da parte della ricorrente, la resistente la contattava inviandole poi una e-mail con la quale la responsabile del Servizio Clienti si metteva "a disposizione della ricorrente per assisterla";

VISTA la nota del 12 maggio 2011 (e la precedente nota del 30 marzo 2011) con la quale la ricorrente ha lamentato di non aver ancora ricevuto riscontro alle proprie richieste da parte della resistente;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati (e relativa attestazione), il ricorso deve essere dichiarato infondato posto che i dati della ricorrente riferiti al rapporto estinto devono essere conservati dalla resistente nei termini e con le modalità previste dalla normativa civilistica e fiscale in vigore, oltre che dalla normativa antiriciclaggio;

RITENUTO, in ordine ai restanti profili, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto dei riscontri forniti dalla resistente nel corso del procedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli