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Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza. Verifica prelimnare richiesta da Medcenter C...

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[doc. web n. 1836376]

Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate dall´impianto di videosorveglianza. Verifica prelimnare richiesta da Medcenter Container Terminal S.p.A - 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 232 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata da Medcenter Container Terminal S.p.A. ai sensi dell´art. 17 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

ESAMINATA la documentazione acquisita in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. L´istanza della società
In data 1 luglio 2010, la società Medcenter Container Terminal S.p.A., “gestore del terminal contenitori del Porto di Gioia Tauro", in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (punto 1, lett. b) del dispositivo), ha presentato una richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice)   al fine di poter conservare “fino a 30 giorni" le immagini acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza attualmente in uso presso l´area in concessione.

In particolare, Medcenter Container Terminal S.p.A. ha dichiarato di gestire un terminal per la movimentazione dei contenitori avente una superficie complessiva di 1.600.000 metri quadri ed una banchina lunga ben 3,5 km.; detto terminal sarebbe solito “movimentare" circa 3.000.000 di “teus" all´anno, “con un traffico annuale di 3.000 navi, 37.000 camion e 500 treni".

La complessità del contesto in cui la società opera, dovuta all´estensione della superficie del terminal (“sia in termini di area di stoccaggio che di perimetro"), all´entità degli oggetti che debbono essere ivi custoditi e all´alto numero di persone che sono solite entrare ed uscire dal sito, ha reso da tempo necessaria l´installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso in grado di offrire agli operatori dell´area la possibilità “di individuare in tempo reale, sulla base di allarmi posti nelle zone a rischio, situazioni anomale e/o di pericolo"; la finalità dell´attività di videosorveglianza - peraltro prevista dalle norme speciali che regolano l´espletamento delle “funzioni demandate al terminalista" – sarebbe volta alla tutela del patrimonio aziendale e delle merci conservate nei contenitori, alla protezione di determinate aree sensibili ed al controllo dei mezzi e delle persone che attraversano i varchi.

Ciò nonostante, “all´interno dell´area del terminal" si continuerebbero a verificare atti illeciti –in particolare, furti- per perseguire i quali sarebbe necessario conservare le immagini riprese dalle telecamere “per un periodo sufficientemente lungo per supportare gli inquirenti nella risoluzione dei casi" e, comunque, non inferiore a 30 giorni (cfr. all. “A" alla nota del 29 giugno 2010, p. 4); infatti, a detta della società, i tempi intercorrenti tra la commissione dell´atto illecito e l´arrivo della richiesta degli inquirenti per consultare le immagini oscillerebbero, solitamente, tra i 15 ed i 30 giorni (vedi “Atto di documentazione delle scelte effettuate per la messa in opera dell´Impianto di Videosorveglianza di MCT", punto 4), con la conseguenza che una conservazione che si protraesse per un periodo di tempo inferiore rischierebbe di vanificare ogni possibilità di indagine.

2. Le modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza
L´impianto di videosorveglianza già in essere si compone di una rete di comunicazione dati/immagini basata su tecnologie miste e di telecamere fisse e di tipo dome, dislocate in diversi punti del terminal; “le immagini sono visibili agli operatori attraverso dei monitor collegati a dei computer e sono contemporaneamente registrate su diversi video server", mentre “la consultazione delle immagini registrate è permessa solo al direttore del personale, organizzazione e “security", al “Port Facility Security Officer" e “viene effettuata solo su specifica richiesta da parte delle autorità inquirenti".

Le telecamere in questione (di cui alcune fisse ed altre brandeggianti) sono installate, in primo luogo, lungo la recinzione –lato terra- del terminal e lungo la banchina, soprattutto a protezione delle cabine elettriche e per controllare possibili accessi indesiderati via mare.

Altre telecamere, poi, sono posizionate all´ingresso del canale via mare (“bacino di evoluzione del porto/canale"), nella zona del Gate (ove si verifica il passaggio, in ingresso e in uscita dal terminal, di automezzi da trasporto e di vetture di persone autorizzate), nonché in prossimità dei punti di transito pedonale, dei parcheggi, di alcuni uffici (il controllo riguarda l´accesso ai locali occupati dal direttore generale e alla sala CED) e delle c.d. aree sensibili (tra cui “una porzione di piazzale adibita ad area speciale per contenitori con merce particolare", una “Area ispezione", una “Area rifornimento carburante", il “Container Freight Station" ed una “Area ferrovia e banchina lato nord").

Per quanto riguarda l´informativa, Medcenter Container Terminal S.p.A. ha dichiarato di aver apposto “i cartelli con l´informativa" all´ingresso ed all´uscita del terminal “e in tutte le aree sottoposte a videosorveglianza" (cfr. all. “D" alla nota del 9 dicembre 2010, p. 3); inoltre, la società ha riferito di aver già provveduto a nominare quali incaricati del trattamento (ai fini della consultazione delle immagini) rispettivamente il direttore del personale, organizzazione e security, il “Port Facility Security Officer" (figura “imposta dall´ISPS code") ed il coordinatore della sicurezza, scelti in ragione della “capacità ed affidabilità dimostrata nel corso della loro vita lavorativa" (cfr. All. “D" alla nota del 9 dicembre 2010, p. 4).

In relazione alle misure minime di sicurezza, poi, le immagini sarebbero registrate su un server di proprietà della società stessa, ubicato in una stanza controllata dagli operatori della sicurezza e posto su un´apposita rete locale protetta mediante “firewall"; per l´accesso alle immagini, risulterebbe indispensabile servirsi di apposito “client" e ogni accesso, che richiederebbe l´impiego di un apposito “user name" e di una “password", sarebbe verificabile attraverso l´esame dei file di log conservati dall´applicativo.

Infine, riguardo all´osservanza degli obblighi posti dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, è stata prodotta copia di un accordo intercorso in data 4 giugno 2010 tra la società e le organizzazioni sindacali (cfr. all. “A" alla nota del 9 dicembre 2010).

3. Presupposti di liceità del trattamento
Per una corretta valutazione dell´istanza occorre prendere le mosse dalle norme che regolano lo specifico tema della sicurezza a bordo delle navi e, soprattutto, presso gli impianti portuali, cui anche la Medcenter Container Terminal S.p.a. è soggetta.

In primo luogo, vi è il Regolamento comunitario del 31 marzo 2004, n. 725/2004/CE, che, al fine di “migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali, contro le minacce di azioni illecite intenzionali" (art. 1), ha definito alcune “norme comuni relative all´interpretazione, all´applicazione ed al controllo all´interno della Comunità delle disposizioni adottate dalla Conferenza diplomatica dell´IMO" (considerando n. 5), tra le quali, tra l´altro, figurano quelle contenute nel Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (c.d. Codice ISPS), espressamente richiamato dalla società istante.

Nell´ambito del citato Codice ISPS, rivestono particolare importanza non solo le norme contenute nella “parte A" che, ai sensi dell´art. 3, comma 1, debbono essere integralmente applicate da parte degli stati membri (tra le quali spiccano quelle che impongono di adottare misure per “controllare l´accesso all´impianto portuale" e per monitorare, in particolare, “le aree di ancoraggio e di ormeggio" e le aree riservate, affinché “vi abbiano accesso solo le persone autorizzate", nonché “per impedire l´accesso non autorizzato nell´impianto portuale, sulle navi ancorate nell´impianto, e nelle aree riservate dell´impianto stesso" – vedi, rispettivamente, i punti 14.2 e 16.3), ma anche quelle contenute nella “parte B" e, segnatamente, quelle concernenti la “valutazione della sicurezza degli impianti portuali" (punto 1.16), la “definizione del livello di sicurezza" necessario (punto 4.8) e la redazione del “piano di sicurezza dell´impianto portuale".

Con particolare riferimento allo specifico profilo della “sorveglianza della sicurezza dell´impianto portuale" (punti 16.49 e ss.), è previsto che l´organizzazione della sicurezza debba essere “in grado di sorvegliare in permanenza l´impianto portuale" (comprensivo non solo degli “accessi, entrate, corridoi e aree di ancoraggio, di manovra e di attracco", ma anche degli “impianti, terminali e depositi destinati al carico e apparecchiature di movimentazione del carico") e la “zona circostante, sia sul lato mare che sul lato terra, in particolare durante le ore notturne e nei periodi di scarsa visibilità", anche attraverso “rilevatori di intrusione automatici e apparecchiature di sorveglianza", arrivando, nei casi più delicati (c.d. Livello di sicurezza 3), a “massimizzare la durata di registrazione ininterrotta delle apparecchiature di sorveglianza".

In epoca successiva al predetto Regolamento è stata emanata la direttiva comunitaria del 26 ottobre 2005, n. 65/2005/CE, la quale, al fine di migliorare la sicurezza dei porti “di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza", ha fissato ulteriori misure, prevedendo che gli stati membri garantiscano uno stretto coordinamento tra le stesse “e quelle adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004".

Infine, è intervenuto il d.lg. 6 novembre 2007, n. 203 che, nel dare attuazione alla predetta direttiva, anche al fine di “garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) . 725/2004 ne risultino rinforzate" (art. 1), ha previsto -tra l´altro- la necessità di “prestare un´attenzione particolare ad esigenze e mezzi di controllo o di restrizione dell´accesso a tutto il porto o a specifiche parti di esso, fra cui l´identificazione dei passeggeri, dipendenti del porto e altri lavoratori, visitatori ed equipaggi delle navi, nonché i requisiti di monitoraggio delle zone e delle attività e il controllo delle merci e dei bagagli" (cfr. All. I).

Le speciali norme appena menzionate evidenziano la particolare attenzione che il legislatore comunitario ha dedicato alla sicurezza degli impianti portuali, con specifico riguardo alle aree di ormeggio, alle navi ivi ancorate ed alle infrastrutture destinate al carico, allo scarico e al deposito delle merci. Tali norme, lungi dal definire semplici principi di carattere generale, impongono non solo una concreta valutazione del livello di pericolo effettivamente esistente presso ogni singola realtà operativa, ma anche l´adozione di specifiche misure volte a garantire la sicurezza, le quali debbono essere concretamente espresse all´interno del relativo “piano di sicurezza". All´applicazione di tali norme non sono sfuggiti né il Porto di Gioia Tauro, che ha adottato il proprio piano di sicurezza, né Medcenter Container Terminal S.p.A., che ha dimostrato di osservare le norme poste dallo ISPS Code (sul punto, vedi l´avvenuta introduzione, all´interno della società, della figura del Port Facility Security Officer -peraltro regolarmente nominato incaricato del trattamento- documentata anche attraverso le copie degli attestati conseguiti da alcuni dipendenti all´esito del positivo superamento di specifici corsi).

In ragione di ciò, Medcenter Container Terminal S.p.A., a causa dell´estensione e delle caratteristiche –anche ambientali- dell´area presso cui essa si trova ad operare, ha ravvisato la necessità di dotarsi di un complesso impianto di videosorveglianza per garantire i necessari livelli di sicurezza del sito. L´esistenza di tali esigenze di sicurezza, peraltro, ha trovato piena conferma sia nell´accordo sindacale stipulato il 4 giugno 2010 (ove la “Direzione aziendale" e le organizzazioni sindacali hanno concordato l´utilizzazione del sistema di videosorveglianza per migliorare “ulteriormente la salvaguardia del patrimonio aziendale e dei beni affidati alla custodia della MCT da parte dei propri clienti", incrementando, in tal modo, il livello di attuazione delle misure previste dal piano di sicurezza degli impianti portuali), sia nelle note fatte pervenire dall´Ufficio Polizia di Frontiera dello Scalo Marittimo di Gioia Tauro e dall´Autorità Portuale di Gioia Tauro, ove si fa espresso riferimento ad esigenze “di contrasto del fenomeno criminale nel territorio in cui insiste il porto di Gioia Tauro", presso cui, anche recentemente, si sono rese necessarie “operazioni di Polizia che hanno acconsentito il rinvenimento di materiale balistico, di ingenti quantitativi di sostanze esplodenti ad alto potenziale e di sostanze stupefacenti".

Però, allo stato, Medcenter Container Terminal S.p.A., ai fini del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza presso il terminal, non ritiene più sufficiente l´installazione di un impianto di videosorveglianza che consenta la conservazione delle immagini per una settimana, ma sostiene che detta conservazione debba estendersi per almeno 30 giorni. In particolare, la società, alla luce delle esperienze maturate, ha sostenuto che il lasso temporale solitamente intercorrente tra la commissione degli atti criminosi e l´attivazione delle indagini da parte delle forze dell´ordine sarebbe superiore alla settimana, con conseguente impossibilità per gli inquirenti di avvalersi delle immagini registrate dal sistema, perché già cancellate.

Ad avviso di questa Autorità, all´esito dell´istruttoria sono emersi elementi che inducono a ritenere che la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini formulata dalla società sia conforme ai principi di non eccedenza e di proporzionalità stabiliti dall´art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice per la protezione dei dati personali.

Infatti, la notevole estensione del sito, l´enorme movimentazione delle merci stoccate presso il terminal e il considerevole flusso di automezzi e di persone in entrata e in uscita dall´area, sono elementi che consentono di apprezzare le difficoltà in cui la società si trova quotidianamente ad operare, le quali sono acuite, proprio sul piano della sicurezza, dalla presenza di forme di criminalità organizzata. Tale circostanza, che la società ha posto a fondamento della propria istanza, è stata confermata sia dalla Polizia di Frontiera dello Scalo Marittimo di Gioia Tauro sia dall´Autorità Portuale di Gioia Tauro, che hanno entrambi favorevolmente valutato l´eventualità di poter contare, a fini investigativi, su un allungamento del periodo di conservazione delle immagini registrate dal sistema della Medcenter Container Terminal S.p.A..

Per quanto concerne l´effettivo lasso temporale di conservazione delle immagini, nel corso dell´istruttoria sono stati acquisiti elementi che, in sintonia con la richiesta della società, fanno propendere per un allungamento dei termini di conservazione sino a 30 giorni.

Infatti, relativamente ai tempi medi di accertamento degli illeciti consumati all´interno del terminal, sono state prodotte alcune richieste inviate alla società dall´Ufficio Polizia di Frontiera dello Scalo Marittimo di Gioia Tauro (vedi note del 22 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010) e dal “Gruppo Gioia Tauro" della Guardia di Finanza (vedi nota del 6 ottobre 2009), volte ad acquisire i file video delle registrazioni, dalle quali risulta che l´attivazione delle indagini è effettivamente avvenuta oltre la settimana dalla scoperta dell´illecito; tale circostanza, poi, è risultata ulteriormente suffragata dalla nota datata 18 aprile 2001, con cui la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ha chiesto alla Medcenter Container Terminal S.p.A., “per indagini di P.G.", di rendere noto l´eventuale possesso “delle registrazioni del sistema di videosorveglianza relativamente al periodo temporale compreso tra il 20 e il 30 gennaio 2011".

Di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni rese (sulla cui veridicità la società ha assunto ogni responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice) e degli ulteriori elementi acquisiti, si deve ritenere che la richiesta di verifica preliminare avanzata da Medcenter Container Terminal S.p.A. possa essere accolta, dovendosi escludere che dalla conservazione per 30 giorni delle immagini registrate mediante l´impianto di videosorveglianza installato presso il terminal del porto di Gioia Tauro, volta a rafforzare ulteriormente la tutela del patrimonio aziendale e delle merci custodite, possano conseguire significative lesioni alla riservatezza degli eventuali soggetti interessati dalla loro rilevazione.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

a conclusione della verifica preliminare relativa all´allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate attraverso il sistema di videosorveglianza che Medcenter Container Terminal S.p.A. ha installato presso il terminal del porto di Gioia Tauro:

- prende atto del trattamento di dati personali già in atto presso detta struttura, volto alla tutela del patrimonio aziendale e delle merci della clientela ivi custodite;

- autorizza la conservazione delle immagini registrate per un periodo massimo di 30 giorni, da effettuarsi nel rispetto delle modalità indicate nelle relazioni tecniche prodotte da Medcenter Container Terminal S.p.A. in data 6 agosto e 9 dicembre 2010.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1836376
Data
15/06/11

Argomenti


Tipologie

Verifica preliminare