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Provvedimento del 23 febbraio 2012 [1883980]

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[doc. web n. 1883980]

Provvedimento del 23 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 67 del 23 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da XY con la quale l´interessata, dopo essersi vista rifiutare una richiesta di finanziamento (finalizzata all´acquisto di un mobile) inoltrata ad Agos Ducato S.p.A. in data 12 dicembre 2011, ha chiesto alla citata società la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o possono venirne a conoscenza, ed infine la cancellazione dei dati unitamente all´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l´11 gennaio 2012, presentato da XY nei confronti di Agos Ducato S.p.A, con il quale la ricorrente, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della predetta società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota fatta pervenire il 1° febbraio 2012 con la quale Agos Ducato S.p.A. ha comunicato alla ricorrente l´elenco dei dati anagrafici detenuti in relazione alla stessa con riferimento ad un finanziamento conclusosi regolarmente in data 1° giugno 2010 e alla richiesta di finanziamento oggetto di ricorso, fornendo altresì gli estremi del titolare e del responsabile del trattamento; rilevato, inoltre, che, in relazione alla citata richiesta di finanziamento, la società resistente ha precisato che "non sussiste alcuna segnalazione presso le banche dati dei Sistemi di Informazione Creditizia"; infine, la resistente ha dichiarato di aver cancellato il nominativo della ricorrente "dalla lista dei clienti destinatari di informazioni di carattere commerciale relative all´offerta di nuovi prodotti finanziari", ma di non poter cancellare dai propri archivi gli ulteriori dati della ricorrente poiché la conservazione dei dati, ad uso interno, è imposta da obblighi di legge (es. normativa fiscale, tributaria e antiriciclaggio) ed è consentita anche dal codice di deontologia e buona condotta previsto per i sistemi di informazioni creditizie;

VISTA la nota fatta pervenire in data 1° febbraio 2012 con la quale la ricorrente, nel comunicare di aver ricevuto un riscontro soddisfacente alle proprie richieste, ha rinnovato unicamente la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Agos Ducato S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli