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Provvedimento del 23 febbraio 2012 [1884196]

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[doc. web n. 1884196]

Provvedimento del 23 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 69 del 23 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 novembre 2011, presentato nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A. e di BNL Vita S.p.A., con il quale Luciano Angelucci (rappresentato e difeso dall´avv. Luana Simonetti), in qualità di erede del padre defunto, deceduto in data 19 giugno 2007, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ai rapporti bancari intrattenuti dal medesimo con gli istituti predetti "nonché tutte le informazioni in ordine allo stato degli stessi relative anche ai libretti di risparmio, prodotti di risparmio ed investimenti titoli e fondi di investimento, posizioni previdenziali, polizze assicurative nonché i relativi estratti conto e ogni altra movimentazione bancaria effettuata negli ultimi dieci anni"; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota dell´11 gennaio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 novembre 2011 con la quale BNL Vita S.p.A. ha affermato di non possedere alcun fascicolo a nome del de cuius in quanto lo stesso "non risulta essere mai stato nostro cliente";

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 dicembre 2011 con la quale Banca nazionale del lavoro S.p.A. ha comunicato che il "de cuius è stato titolare esclusivamente del rapporto di conto corrente n. (…), acceso presso l´agenzia di Palestrina in data 5.2.1991 ed estinto in data 12.7.2007, che non sono stati aperti rapporti cointestati e che lo stesso non ha mai sottoscritto alcun deposito titoli presso la nostra banca"; visto che l´istituto di credito resistente si è altresì impegnato ad inviare al ricorrente i dati contenuti negli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente sopraindicato "con esclusione di quelli antecedenti al 2001, essendo decorso il termine decennale di conservazione della documentazione";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 13 dicembre 2011 nel corso della quale il ricorrente ha affermato di non avere ancora ricevuto la documentazione richiesta, rilevando altresì la necessità che Banca nazionale del lavoro S.p.A. specifichi "l´eventuale sussistenza di fondi o altri titoli" cui ha fatto riferimento nella nota del 17 giugno 2010 "in cui espressamente comunicava la possibile sussistenza di posizioni per fondi comuni di investimento e/o fondi immobiliari";

VISTA la nota pervenuta via fax il 26 gennaio 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha comunicato di avere ricevuto copia degli estratti conto relativi al conto corrente intestato al de cuius, ribadendo altresì quanto già sostenuto nel corso dell´audizione in ordine alla necessità di ottenere delucidazioni in ordine alla mancanza di titoli e/o depositi;

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 febbraio 2012 con la quale BNL S.p.A., nel chiarire che "in occasione dell´avvio di pratiche di successione, l´ufficio legale della banca (…) invita gli eredi ad accertare l´eventuale presenza di fondi comuni di investimento, fondi immobiliari e posizioni previdenziali presso le altre società del gruppo, tenute a verificare e gestire le proprie posizioni", ha ribadito che il de cuius "non ha mai sottoscritto prodotti previdenziali, né fondi comuni di investimento, né è mai stato titolare di deposito titoli presso il nostro istituto";

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo i titolari del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A. e BNL Vita S.p.A., stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 200 ciascuna, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200, a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A. e, nella misura di euro 200, a carico di BNL Vita S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli