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Provvedimento del 1° marzo 2012 [1885266]

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[doc. web n. 1885266]

Provvedimento del 1° marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 82 del 1° marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 16 febbraio 2012 da XY nei confronti di Cribis D&B s.r.l. con il quale il ricorrente, in relazione ad un report predisposto dalla resistente, ha ribadito la richiesta, già avanzata con interpello preventivo, volta a conoscere "i dati e le informazioni sulla scorta delle quali è stato formulato il giudizio sintetico che la riguarda", l´origine degli stessi, nonché la logica applicata al trattamento;

RILEVATO che il Codice, nel disciplinare l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che l´art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, modificando la definizione di "dato personale" ed "interessato" contenuta all´art. 4 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha sottratto dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali persone giuridiche, enti e associazioni e ritenuto pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli