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Parere del Garante al Ministro della salute in ordine a uno schema di decreto recante "Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute ...

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[doc. web n. 1892560]

Parere del Garante al Ministro della salute in ordine a uno schema di decreto recante "Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell´ambito dell´assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" - 21 marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 112 del 21 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della salute;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1. Il Ministero della salute ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Ministro della salute recante "Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell´ambito dell´assistenza sanitaria in emergenza-urgenza".

L´odierno provvedimento mira a perfezionare - sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – il citato decreto del 2008, che non era stato sottoposto al parere di questa Autorità.

Inoltre, le novelle apportate allo stesso decreto tengono conto dell´impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto del Ministro della salute recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell´assistenza erogata presso gli Hospice" - sul quale il Garante ha già reso parere – e delle cautele, ivi previste, per garantire il diritto alla protezione dei dati personali trattati per le finalità sancite dallo stesso decreto.

RILEVATO

2. Il decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 ha istituito, nell´ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza (infra: Sistema), finalizzato, appunto, alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni erogate - da parte sia del Sistema 118 sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso - nell´ambito dell´assistenza sanitaria di emergenza-urgenza.

Le novelle apportate dall´odierno provvedimento al citato decreto del 2008 concernono, in particolare, i seguenti aspetti.

In ordine alle specifiche finalità cui è preordinato il Sistema, l´articolo 1, comma 1, lettera a), inserendo un comma 2-bis nell´articolo 2 del decreto del 2008, prevede che il Sistema stesso è finalizzato a rendere possibili le analisi aggregate utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della "verifica di cui all´articolo 3" dell´Intesa  conclusa in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2005, relativa al monitoraggio della spesa nell´àmbito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Per le stesse finalità si autorizza l´interconnessione dei "contenuti informativi" del NSIS mediante il codice univoco dell´assistito di cui alla scheda 12 dello schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle regioni e province autonome, con modalità tali da garantire il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

In relazione ai tipi di dati trasmessi al Sistema, la lettera c) del comma 1 dell´articolo 1 dello schema di decreto, nel novellare l´articolo 3 del provvedimento del 2008, precisa che il flusso informativo (come dettagliato nel disciplinare tecnico) riguarda dati non direttamente identificativi dell´interessato.
In ordine al regime di consultabilità dei dati presenti nel Sistema, la lettera d) del comma 1 dell´articolo 1 dello schema di decreto, nel novellare l´articolo 4, legittima l´accesso a tali dati, esclusivamente in forma aggregata – al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza – alle unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti (come individuate da provvedimenti regionali e provinciali) per effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria di emergenza-urgenza, nonché alle unità organizzative della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero della salute competenti, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione.

In relazione alle modalità di realizzazione del flusso informativo, la lettera e) del comma 1 dell´articolo 1 dello schema di decreto, nel novellare l´articolo 5 del provvedimento del 2008, prevede che le trasmissioni al Sistema devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico allegato al decreto stesso e secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero. In particolare, si precisa che la trasmissione telematica dei dati deve essere conforme alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC) di cui agli articoli 72 e seguenti del Codice dell´amministrazione digitale (infra: CAD), e che, segnatamente, deve avvenire mediante ricorso a un protocollo sicuro e all´autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un´autorità di certificazione digitale.  Il comma 3-ter, aggiunto nel corpo dell´articolo 5, impone peraltro alle regioni e alle province autonome, nonché al Ministero stesso, di garantire – ai fini della cooperazione applicativa - la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal SPC.

In conseguenza dell´aggiunta di tali disposizioni – che specificano alcuni presupposti essenziali della legittimità della realizzazione del flusso informativo – la lettera h) sopprime l´articolo 8 del decreto, che rinvia[va] integralmente la disciplina delle modalità di alimentazione del Sistema al disciplinare tecnico.
In ordine alle specifiche disposizioni sul trattamento dei dati nell´ambito del Sistema, la lettera i) del comma 1 dell´articolo 1 dello schema di provvedimento, nel novellare l´articolo 9 del decreto del 2008, precisa che nel Sistema sono raccolti e trattati unicamente i dati indispensabili in rapporto alle finalità cui è preordinato il decreto, con modalità e funzioni applicative tali da fornire soltanto rappresentazioni aggregate dei dati. Gli stessi incaricati del trattamento accedono ai dati presenti nel Sistema mediante chiavi di ricerca che non consentono di consultare dati riferibili a singoli individui o elenchi di codici identificativi. Il novellato comma 3 dell´articolo 9 impone l´assegnazione di un codice univoco a ciascun soggetto, conformemente a quanto previsto dalla scheda 12 del citato schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle regioni e province autonome. Si prevede peraltro che, qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito dallo schema tipo di regolamento, i dati siano inviati in forma anonima.

Come già osservato in sede di parere sullo schema di decreto del Ministro della salute  recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell´assistenza erogata presso gli Hospice", tale ultima disposizione va intesa con riferimento all´invio di dati – in forma anonima – dalle strutture sanitarie alle regioni o alle province autonome, analogamente a quanto disposto dalla scheda 12 dell´Allegato A) del suddetto schema di Regolamento.

Ai sensi del novellato comma 4 dell´articolo 9, i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome – già privati degli elementi identificativi diretti - sono archiviati previa separazione dei dati sanitari dalle altre informazioni, precisandosi che i primi sono trattati con tecniche crittografiche.

RITENUTO

3. Come già rilevato in premessa, l´odierno provvedimento mira a migliorare - sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – il citato decreto del 2008, tenendo peraltro conto dell´impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto ministeriale recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell´assistenza erogata presso gli Hospice".

Residuano tuttavia alcuni aspetti dell´odierno provvedimento che meritano un perfezionamento.

3.1. Identificazione dell´assistito.
La lettera d) del comma 1 dell´articolo 1 dello schema di decreto, sancisce – modificando l´alinea del comma 1 dell´articolo 3 del decreto del 2008 – il carattere  non direttamente identificativo dei dati trasmessi al Sistema. Tuttavia, tra i dati elencati dallo stesso comma (nella sua parte non modificata), sono anche presenti dati relativi all´"identificazione dell´assistito" [lettere d) e i)]. Tale ultima prescrizione sembra essere in contrasto con quanto sancito dall´alinea dello stesso comma e pertanto le lettere d) e i) del comma 1 dell´articolo 3 del decreto del 2008 dovrebbero essere soppresse.

3.2. Finalità del trattamento.
Nella lettera a) del novellato articolo 4 manca il riferimento (peraltro presente, invece, nel decreto sull´assistenza erogata presso gli Hospice) agli indicatori utili alla verifica di cui all´articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni, quale parametro (peraltro richiamato dall´articolo 2, comma 2-bis, dello schema di decreto) cui orientare le analisi comparative in materia di assistenza sanitaria di emergenza-urgenza; finalità, questa, che, sola, legittima l´accesso ai dati presenti nel Sistema da parte delle competenti unità organizzative delle regioni e delle province autonome. Dal momento che tale omesso richiamo rischia di privare della necessaria funzione selettiva la finalità che legittima il trattamento di dati personali e che, del resto, esso non pare giustificato dalla diversità di materia dell´odierno provvedimento rispetto a quello relativo all´assistenza erogata presso gli Hospice, all´articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso "Art. 4", al comma 1, lettera a), dopo le parole: "emergenza-urgenza", è opportuno aggiungere le seguenti: ", sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell´articolo 2, comma 2-bis, primo periodo".

3.3. Tecniche crittografiche.
In ordine alle tecniche di archiviazione, ricerca e accesso alle informazioni rese disponibili dal Sistema stesso, nell´articolo 9 del decreto (come novellato), manca qualsiasi riferimento – presente, invece, peraltro, nel comma 5 dell´articolo 8 del decreto sull´assistenza erogata presso gli Hospice - all´obbligo di trattare con tecniche crittografiche i dati relativi alla patologia da cui è affetto l´interessato, al fine di renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi.   Dal momento che neppure tale omesso richiamo pare giustificato dalla diversità di materia trattata, in considerazione della particolare rilevanza della prescrizione omessa è necessario che all´articolo 9 sia aggiunta una disposizione del tenore di quella appena descritta.

3.4. Disciplinare tecnico.
In relazione alle modifiche apportate al disciplinare tecnico, allegato al decreto, è possibile riscontrare taluni aspetti suscettibili di ulteriore perfezionamento, ai fini della piena conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3.4.a. In primo luogo, talune voci riportate nei tracciati 118 e pronto soccorso appaiono non pertinenti rispetto alle finalità cui il monitoraggio è preordinato e, soprattutto, suscettibili di identificare, sia pure indirettamente, l´interessato. Pertanto, voci quali il mese di nascita (alle pagine 8 e 12) e il numero progressivo del ricovero (alla pagina 11) devono essere espunte dai rispettivi tracciati. Analoghe considerazioni valgono in relazione all´identificativo della chiamata (alla pagina 6), almeno qualora, in sede applicativa,  i dati di dettaglio del campo possano rendere identificabile l´interessato, ad esempio mediante il riferimento al numero di telefono.

3.4.b. Inoltre, altre voci dei tracciati (si pensi alla "dinamica riscontrata": pagina 7; al "codice esenzione": pagina 12; alla "patologia riscontrata": pagina 9) rischiano di rivelare informazioni per le quali la legge impone particolari cautele (si pensi all´infezione da virus HIV o lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza: dati presenti nell´allegato al decreto del 2008) o dati comunque attinenti la sfera più intima della persona (si pensi alle circostanze relative alla violenza sessuale subita dal paziente: informazione, anch´essa, presente nell´allegato al decreto del 2008). Pertanto, la disciplina di dettaglio che attuerà tali prescrizioni dovrà escludere la rivelazione – sia pure in via indiretta – delle suddette informazioni.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell´ambito dell´assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" ", con le seguenti condizioni:

a) nello schema di decreto sia inserita una disposizione che sopprima le lettere d) e i) del comma 1 dell´articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 17 dicembre 2008 (punto 3.1);

b) all´articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso "Art. 4", al comma 1, lettera a), dopo le parole: "emergenza-urgenza", si aggiungano le seguenti: ", sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell´articolo 2, comma 2-bis, primo periodo" (punto 3.2);

c) all´articolo 9 del citato decreto del 2008 sia aggiunta una disposizione del tenore di quella di cui all´articolo 8, comma 5, dello schema di decreto ministeriale recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell´assistenza erogata presso gli Hospice" (punto 3.3.);

d) nell´allegato tecnico allo schema di decreto, siano espunte dai relativi tracciati le voci inerenti il mese di nascita (alle pagine 8 e 12) e il numero progressivo del ricovero (alla pagina 11), nonché l´identificativo della chiamata (alla pagina 6) qualora in sede applicativa, i dati di dettaglio di quest´ultimo campo possano rendere identificabile l´interessato (punto 3.4.a.);

e con la seguente raccomandazione:

e) in sede di disciplina di dettaglio, valuti l´Amministrazione l´opportunità di sviluppare i riferimenti a voci quali: "dinamica riscontrata" (pagina 7); "codice esenzione" (pagina 12); "patologia riscontrata" (pagina 9) in maniera tale da escludere la rivelazione – sia pure in via indiretta – di informazioni inerenti la vita sessuale, eventuali dipendenze o comunque dati cui la legge assicura una  particolare protezione (punto 3.4.b).

Roma, 21 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli