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[doc. web n. 1913538]

Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell´usura - 5 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 191 del 5 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice Presidente, della dott. ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero dell´interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell´usura, a norma dell´articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Lo schema di regolamento mira ad armonizzare (contestualmente abrogandole) le disposizioni dei regolamenti n. 455 del 1999 e n. 284 del 2001 – concernenti appunto, rispettivamente, il Fondo di solidarietà per le vittime delle rischieste estorsive e dell´usura di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512 – in ottemperanza a quanto previsto dall´articolo 2, comma 6-sexies, del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che dispone l´unificazione dei suddetti Fondi nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell´usura" (infra: Fondo), costituito presso il Ministero dell´interno.

In questa prospettiva, l´odierno provvedimento reca in primo luogo talune norme comuni – di natura prevalentemente organizzativa e funzionale – volte a disciplinare essenzialmente la composizione, la struttura e il funzionamento dei Comitati di solidarietà, rispettivamente antiusura e antimafia; le attribuzioni dei Commissari titolari di poteri di coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell´usura;  il rapporto concessorio con la CONSAP;  le garanzie di riservatezza dei dati personali trattati nell´ambito dei procedimenti disciplinati dal regolamento stesso.

A fronte di tale disciplina unitaria, lo schema di provvedimento reca, poi, una regolamentazione differenziata dei procedimenti di accesso al Fondo in ragione del titolo vantato dal richiedente (l´essere cioè vittima di reati di tipo mafioso ovvero di richieste estorsive o dell´usura).

RILEVATO

1. Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato.
Ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali rileva, in particolare, la norma di cui all´articolo 19, comma 2, lettera b), che nel disciplinare il contenuto della domanda di elargizione dei benefici spettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell´usura prescrive, in caso di lesioni personali, l´allegazione, tra l´altro, della certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell´evento lesivo.

L´articolo 22 legittima inoltre il prefetto, ai fini dell´accertamento del nesso eziologico tra il fatto di reato e l´evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, a richiedere – sempre che non ritenga di escludere la natura estorsiva del fatto - il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera interforze di prima istanza, di cui all´articolo 193 del codice dell´ordinamento militare, trattenendo la documentazione necessaria. In assenza di un riscontro, da parte della commissione medica, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, il prefetto può rivolgersi ad altri soggetti pubblici.

Le suddette norme presuppongono dunque un trattamento di dati personali - anche idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato - che appare conforme alle previsioni di cui agli articoli 20 e 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (infra: Codice) in quanto, in primo luogo, autorizzato da norme primarie quali quelle di cui, in particolare, alla legge n. 44 del 1999.

In secondo luogo, i tipi di dati e di operazioni che l´amministrazione è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare sono descritti dalla scheda 19 del Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell´interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Codice, di cui al decreto del Ministro dell´interno 21 giugno 2006, n. 244.

Sotto quest´ultimo profilo, tuttavia, si richiama l´attenzione dell´Amministrazione sulla necessità che la suddetta scheda sia aggiornata con il riferimento normativo al presente regolamento e integrata con la comunicazione dei dati sanitari dell´istante da parte del prefetto alla commissione medica competente all´accertamento sanitario (art. 22, comma 2).

2. Dati giudiziari.
Il procedimento di concessione dei benefici spettanti tanto alle vittime delle richieste estorsive e dell´usura quanto alle vittime di reati di tipo mafioso può comportare anche il trattamento di dati giudiziari, sia in sede di valutazione della documentazione allegata all´istanza da parte dell´interessato, sia in sede di eventuale accertamento condotti dall´amministrazione, ai fini della verifica dell´insussistenza delle condizioni ostative all´elargizione del beneficio, sia, infine, in sede di riscontro di eventuali, sopravvenute, condizioni ostative (cfr., in tal senso, artt. 8, comma 4; 9, commi 1, lettere b) e c) e 3; 14, comma 3; 19, comma 1, lettera d); 21, comma 1, in relazione all´articolo 17, comma 3, della legge n. 44 del 1999; 26, comma 4).

Anche in tal caso, il trattamento di dati giudiziari previsto dalle citate norme appare conforme alle previsioni di cui agli articoli 21 e 22 del Codice in quanto, in primo luogo, autorizzato da norme primarie quali quelle di cui alle leggi nn. 44 del 1999 e 512 del 1999.

In secondo luogo, i tipi di dati e di operazioni che l´amministrazione è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare sono già descritti dalla scheda 19 del Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell´interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Codice, di cui al decreto del Ministro dell´interno 21 giugno 2006, n. 244.

CONSIDERATO

3. Misure per la protezione dei dati.
L´articolo 28, comma 1, dello schema di regolamento detta talune prescrizioni a garanzia della riservatezza del procedimento volto all´elargizione dei benefici spettanti alle due categorie di vittime considerate, imponendo, in particolare, il rispetto dei "principi" contenuti nel Codice e "dei relativi regolamenti attuativi".

3.1. La delicatezza dei dati trattati ai fini dell´odierno provvedimento, nonché la loro funzionalità rispetto a beni giuridici ulteriori (quali, segnatamente, l´incolumità e la sicurezza individuale) impongono l´adozione di particolari cautele volte ad elevare lo standard di garanzia e di effettività del diritto alla protezione dei dati personali trattati in attuazione del presente regolamento. Pertanto, appare opportuno prevedere, in primo luogo, termini di conservazione dei dati proporzionali e non eccedenti rispetto alle esigenze cui il decreto stesso è preordinato (cfr. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), nonché adeguate forme di tracciabilità degli accessi agli archivi nei quali i dati personali trattati sono conservati, al fine di evitare possibili consultazioni abusive. Gli accessi dovranno inoltre essere necessariamente selettivi, effettuati cioè dai soli soggetti effettivamente incaricati di compiti per i quali la consultazione dei dati sia indispensabile. La selettività degli accessi è infatti a sua volta funzionale al rispetto dei principi di finalità, pertinenza, non eccedenza (e, in relazione ai dati sensibili e giudiziari, anche) indispensabilità dei dati trattati.

3.2. Appare inoltre opportuno, sotto il profilo formale, espungere il riferimento – che non appare congruo - ai regolamenti attuativi del Codice e sostituire il richiamo ai soli "principi" dello stesso Codice con un più estensivo richiamo alle sue "disposizioni", così da evitare di restringere il parametro normativo alle sole norme di cui al Titolo primo, come si potrebbe invece essere indotti a ritenere valorizzando il mero dato testuale.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell´usura, a norma dell´articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con la seguente condizione:

a) siano previsti termini di conservazione dei dati proporzionali e non eccedenti rispetto alle esigenze cui il decreto stesso è preordinato, nonché adeguate forme di tracciabilità degli accessi – che dovranno essere necessariamente selettivi - agli archivi nei quali i dati personali trattati sono conservati, al fine di evitare possibili consultazioni abusive (punto 3.1);

e la seguente osservazione:

b) valuti l´Amministrazione l´opportunità di sostituire le parole da: "dei principi", fino alla fine del comma, con le seguenti: "dei principi e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni" (punto 3.2).

Roma, 5 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli