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Esonero dall'obbligo di rendere l'informativa in forma individuale ai dipendenti ed ai clienti acquisiti attraverso la cessione di un ramo d'azien...

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[doc. web n. 1913790]

Esonero dall´obbligo di rendere l´informativa in forma individuale ai dipendenti ed ai clienti acquisiti attraverso la cessione di un ramo d´azienda - 5 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 5 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

VISTA l´istanza del 30 gennaio 2012 presentata da Mediocredito Europeo S.p.a.;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, il contratto di cessione del ramo d´azienda intercorso tra Ktesios S.p.a. e Mediocredito Europeo S.p.a. in data 31 gennaio 2012;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

1. Con istanza pervenuta il 3 febbraio 2012, Mediocredito Europeo S.p.a., acquirente di un ramo d´azienda cedutole da Ktesios S.p.a. il 31 gennaio 2012, ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di essere esonerata dall´obbligo di rendere l´informativa in forma individuale ai dipendenti e ai clienti già appartenuti a Ktesios S.p.a., con contestuale indicazione, da parte della stessa Autorità, di eventuali misure appropriate per consentire, comunque, adeguata pubblicità al trattamento dei dati personali di costoro.

La ragione di tale richiesta risiede nel fatto che tale operazione giuridica avrebbe comportato non solo un trasferimento in capo a Mediocredito Europeo S.p.a. dei beni (materiali e immateriali), dei rapporti giuridici -attivi e passivi- e dei rapporti contrattuali di cui la Ktesios S.p.a. era titolare, ma anche una comunicazione dei dati personali relativi ai dipendenti ed ai clienti della cedente, ivi compresi quelli riguardanti i soggetti -pubblici e privati- con cui la stessa aveva stipulato convenzioni, contratti di servizio o di assistenza ("pacchetto informatico").

Stante il considerevole numero di interessati coinvolti (art. 4, comma 1, lett. i) del Codice), Mediocredito Europeo S.p.a. ha sostenuto che l´attuazione dell´obbligo di informativa secondo le modalità ordinarie (cioè in forma individuale) in favore di ciascuno di essi comporterebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; pertanto, ha suggerito, come modalità alternativa, quella di "rendere l´informativa nelle medesime forme previste, per la notizia della cessione dei rapporti giuridici in blocco, dall´art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", ossia mediante la sua pubblicazione "per classi di operazioni nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando meccanismi di pubblicazione ripetuta e di agevole individuazione".

2. Sul piano sostanziale, l´operazione negoziale intercorsa tra Ktesios S.p.a. e Mediocredito Europeo S.p.a. è regolata dall´art. 58, comma 7 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ha esteso agli intermediari finanziari iscritti nell´elenco generale tenuto dalla Banca d´Italia ai sensi dell´art. 106 dello stesso decreto (categoria cui appartengono entrambe le società in questione) la disciplina di favore prevista per il trasferimento "in blocco" di rapporti giuridici nel settore bancario, e quindi anche ove esso consegua ad una cessione di ramo d´azienda.

In particolare, detta disciplina ha introdotto modalità atte ad agevolare la cessione "in blocco" dei rapporti attivi e passivi dal soggetto cedente al cessionario, riducendo i costi e gli adempimenti connessi all´operazione ma, al contempo, preservando i legittimi interessi dei soggetti in essa coinvolti.

In proposito, questa Autorità, con provvedimento adottato il 25 ottobre 2007, n. 53 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario; doc. web n. 1457247), ha affermato che il favor che l´ordinamento riserva alle cessioni "in blocco" dei rapporti giuridici in materia bancaria deve necessariamente estendersi anche al profilo accessorio della comunicazione dei dati personali che tali operazioni implicano; pertanto, in ragione della peculiare disciplina posta dal citato art. 58 del T.u.b., della tipologia dei dati ceduti (di regola anagrafici o relativi a transazioni di natura economica) e dell´immutata finalità del loro trattamento, si è ritenuto che, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, detta comunicazione possa essere effettuata -limitatamente ai dati diversi da quelli sensibili- anche in assenza del consenso degli interessati, essendo stato valutato l´interesse della società cedente alla loro comunicazione alla società cessionaria come prevalente rispetto alla riservatezza dei soggetti ceduti.

Sulla scorta di tale orientamento, anche nel caso in questione la comunicazione dei dati personali tra le due società d´intermediazione finanziaria può considerarsi lecita, seppur in assenza del consenso degli interessati, potendo ritenersi integrata, per i dati ordinari, l´ipotesi prevista dall´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice e, per i dati sensibili connessi ai rapporti di lavoro ceduti (art. 2112 c.c.), quella di cui all´art. 26, comma 4, lett. d) del Codice e all´Autorizzazione generale del Garante n. 1/2011.

3. Ciò premesso, alla luce delle peculiarità dell´operazione descritta nel contratto del 31 gennaio 2012 e delle argomentazioni svolte da Mediocredito Europeo S.p.a., si deve ritenere che, ove si volesse rendere a ciascun interessato (cliente o dipendente), in forma individuale, l´informativa sul trattamento dei dati personali correlato alla cessione del ramo d´azienda, per l´enorme numero di soggetti coinvolti (solo i clienti sono circa 215.000) si renderebbe effettivamente necessario un impiego di mezzi sproporzionati rispetto all´interesse che l´ art. 13, comma 4 del Codice intende tutelare.

Infatti, se è vero che la disciplina di protezione prevede che i dati personali debbano essere trattati "secondo correttezza" (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, è altresì vero che ciò deve avvenire "nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2 del Codice).

Pertanto, nel caso di specie, questa Autorità ritiene che una ragionevole ed equilibrata attuazione di tali fondamentali principi -con specifico riferimento alla doverosa informazione degli interessati riguardo alle caratteristiche fondamentali del trattamento intrapreso da Mediocredito Europeo S.p.a., ivi compresa la circostanza dell´avvenuta raccolta dei dati presso terzi- possa essere raggiunta anche mediante la pubblicazione dell´informativa, contenente gli elementi previsti dall´art. 13, commi 1 e 2 del Codice, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente alla pubblicazione dell´avviso sulla cessione "in blocco" dei rapporti giuridici prevista dal menzionato art. 58 del T.u.b..

In ogni caso, al fine di assicurare agli interessati la massima conoscibilità delle caratteristiche del trattamento dei loro dati personali,  dovranno comunque essere adottate anche ulteriori "misure  appropriate" (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), e precisamente occorrerà che:

a) Mediocredito Europeo S.p.a. fornisca direttamente ai soggetti ceduti  gli elementi contenuti nell´art. 13, commi 1 e 2 del Codice, alla prima occasione utile di contatto successiva all´avvenuto acquisto del ramo aziendale da Ktesios S.p.a.;

b) entrambe le società coinvolte nella cessione pubblichino sui propri siti web un annuncio recante i contenuti dell´informativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 13, comma 5 del Codice, accoglie la richiesta di Mediocredito Europeo S.p.a. di essere esonerata dall´obbligo di rendere l´informativa in forma individuale ai dipendenti ed ai clienti acquisiti attraverso la cessione del ramo d´azienda operata da Ktesios S.p.a. e, per l´effetto, dispone che Mediocredito Europeo S.p.a. possa rendere l´informativa agli interessati, contenente gli elementi previsti dall´art. 13, commi 1 e 2, del Codice, mediante la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente alla pubblicazione dell´avviso di cessione "in blocco" dei rapporti giuridici previsto dall´art. 58 del T.u.b;

al fine di assicurare agli interessati la massima conoscibilità delle caratteristiche del trattamento dei loro dati personali,  dispone che vengano adottate anche ulteriori "misure  appropriate" (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), e precisamente che:

- Mediocredito Europeo S.p.a. fornisca direttamente ai soggetti ceduti  gli elementi contenuti nell´art. 13, commi 1 e 2 del Codice, alla prima occasione utile di contatto successiva all´avvenuto acquisto del ramo aziendale da Ktesios S.p.a.;

- entrambe le società coinvolte nella cessione pubblichino sui propri siti web un annuncio recante i contenuti dell´informativa.

Roma, 5 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli