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Provvedimento del 12 luglio 2012 [2065761]

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[doc. web n. 2065761]

Provvedimento del 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 196 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 6 aprile 2012 nei confronti di Globe Network s.r.l., con cui XY, in qualità di dipendente della predetta società, nel ribadire le richieste contenute nell´interpello preventivo  cui all´art. 7 del d.lg. 196/2003, ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal titolare del trattamento, la comunicazione dei medesimi in forma intellegibile, l´indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità, nonché della logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, qualora designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 maggio 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota, datata 2 maggio 2012, con la quale Globe Network s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Simone Parrabbi, nel fornire riscontro alle richieste avanzate con il ricorso, ha comunicato i dati personali dell´interessato detenuti dalla società chiarendo, riguardo alla loro origine, che gli stessi sono stati forniti dal medesimo "con l´inoltro di un curriculum vitae (…) e in un secondo momento, con la compilazione della scheda informativa avvenuta durante la prima fase di selezione e della comunicazione diretta all´Ufficio del Personale, successiva alla Sua assunzione" ed ha altresì specificato che la finalità del relativo trattamento risulta connessa, come indicato nell´informativa, alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro; il titolare del trattamento ha infine dichiarato di non aver comunicato tali dati ad alcun soggetto ad eccezione di quelli relativi a "nome, cognome e data di assunzione" trasmessi alla società incaricata della gestione dei sistemi informatici della Globe Network s.r.l. al fine di attivare le credenziali di accesso assegnate a ciascun dipendente;

VISTA la nota, trasmessa via e-mail in data 6 maggio 2012, con cui il ricorrente ha sostenuto l´incompletezza del riscontro fornito dal titolare del trattamento in quanto carente della documentazione relativa, tra l´altro, ai "requisiti per il diritto e le conseguenti agevolazioni della legge 407/90", nonché al "giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione lavorativa"; l´interessato ha altresì lamentato la mancata indicazione del nominativo del soggetto deputato alle verifiche ed agli eventuali aggiornamenti dei dati custoditi in formato elettronico, nonché dei soggetti competenti allo svolgimento dell´attività di formazione aziendale, ribadendo la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, datata 7 maggio 2012, con cui il titolare del trattamento, nel contestare le doglianze manifestate dal ricorrente, ha fornito riscontro alle ulteriori richieste avanzate dall´interessato trasmettendo, tra l´altro, copia della documentazione richiesta dal medesimo, nonché comunicando il nominativo del soggetto incaricato della sicurezza informatica e degli addetti all´attività di formazione aziendale;

VISTA la nota, datata 8 maggio 2012, con cui il ricorrente ha ribadito la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento, rilevando la tardività del riscontro ricevuto dal datore di lavoro e chiedendo altresì di integrare quest´ultimo con eventuali ulteriori dati detenuti dal medesimo (come ad esempio quelli relativi alle procedure di valutazione);

VISTA la nota, datata 9 maggio 2012, con cui il titolare del trattamento, nel replicare alle contestazioni avanzate dal ricorrente in ordine alla tempestività ed alla completezza del riscontro fornito, ha dichiarato di non detenere ulteriori dati personali riferiti al ricorrente "all´infuori di quelli già comunicati", chiarendo, in particolare, che "ad oggi, non risultano redatte note di merito e/o demerito e/o richiamo né risulta che sia stata effettuata una valutazione sull´espletamento, da parte Sua, della mansione lavorativa assegnatale";

VISTA la nota, datata 10 maggio 2012, con cui il ricorrente, nell´eccepire la frammentarietà dei riscontri fino a quel momento ricevuti, ha chiesto alla resistente di "integrare nuovamente altre documentazioni (…) relative a dati personali (…) detenuti ed attualmente" non conosciuti dal medesimo, con particolare riferimento alle "buste paga relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2012";

VISTA la nota, datata 15 maggio 2012, con cui Globe Network s.r.l., nel contestare quanto dedotto dalla controparte relativamente alla affermata incompletezza e frammentarietà delle informazioni fornite, ha ribadito di aver già provveduto a comunicare tutti i dati di cui dispone, specificando che "nel presente procedimento vi è l´obbligo di comunicare i dati personali di cui la stessa è in possesso, ma non quello di inviare i documenti che li contengono"; la società resistente, prendendo atto delle richieste del ricorrente, ha comunque  provveduto a trasmettere le buste paga richieste che, a suo tempo, non erano state consegnate all´interessato in quanto assente dal lavoro;

VISTE le note, datate 16, 21 e 25 maggio 2012, con cui il ricorrente ha ribadito la tardività del riscontro fornito dal titolare del trattamento, rilevando, riguardo alla richiesta di trasmissione di alcune buste paga, che la società datrice di lavoro "riscontrando la (…) lunga assenza dal lavoro (…) ed essendo gli stessi configurabili come dati personali avrebbe (…) dovuto allegarle al (…) riscontro" ; l´interessato ha confermato altresì la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTE le note, datate 17, 22 e 25 maggio 2012, con cui il titolare del trattamento ha nuovamente sostenuto di aver fornito un completo riscontro  alle richieste avanzate dal ricorrente provvedendo alla consegna di documentazione (tra cui quella relativa ad alcune buste paga) che "la Globe non aveva né ha l´obbligo di inviare", nonché alla comunicazione di dati, quali "i nomi (…) dei responsabili informatici e dei formatori", che, in realtà, esulerebbero dall´ambito delle istanze che possono essere avanzate nell´ambito del procedimento su ricorso;

RILEVATO che lo strumento del ricorso può essere utilizzato per esercitare i diritti previsti dal Codice con esclusivo riguardo ai dati personali dell´interessato eventualmente detenuti dal titolare del trattamento e le cui modalità di estrazione, ai sensi dell´art. 10, comma 2, del Codice, sono determinate dal titolare medesimo; il ricorso non può in ogni caso essere utilizzato al fine di ottenere copia dei supporti documentali su cui tali dati sono registrati, né per ottenere informazioni che esulino dalla definizione di "dato personale" (come, nel caso di specie, la richiesta dei nominativi del responsabile dei sistemi informatici e degli addetti alla formazione aziendale);

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere dati ulteriori rispetto a quelli comunicati nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Globe Network s.r.l. nella misura di euro 200, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Globe Network s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli