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Provvedimento del 12 luglio 2012

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[doc. web n. 2079662]

Provvedimento del 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 200 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 17 aprile 2012 presentato da Stefano Gandolfo nei confronti del sig. Massimo Riccardi in qualità di titolare del sito Internet www.peraziende.it, con il quale il ricorrente, in relazione alla ricezione di messaggi di posta elettronica non sollecitati al proprio indirizzo e-mail XY@gmail.com aventi contenuto di carattere promozionale,  ribadendo quanto già richiesto in sede di interpello preventivo, ha, in particolare, chiesto di ottenere la comunicazione della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l´interessato ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota dell´11 giugno 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 con la quale il resistente, nell´inviare copia del documento programmatico sulla sicurezza  adottato dall´impresa B2B Services di Riccardi Massimo di cui è titolare, ha precisato che l´indirizzo di posta elettronica XY@gmail.com è l´unico dato disponibile riconducibile al ricorrente, indirizzo e-mail che sarebbe stato ricavato da un sito internet pubblico ed utilizzato solamente per l´invio di comunicazioni di tipo promozionale; in ogni caso, il resistente ha comunque confermato, (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni al Garante") di aver cancellato tale dato dai propri archivi e di non averlo comunicato a terzi;

VISTA la nota fatta pervenire in data 10 maggio 2012 con la quale il ricorrente, nell´esprimere le proprie perplessità in ordine all´ acquisizione dei propri dati personali da parte del resistente non avendo egli manifestato alcun consenso al trattamento dei dati, si è comunque dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto dal titolare del trattamento ed ha reiterato la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RILEVATO che, in base all´art. 130, comma 2, del Codice, l´invio di messaggi di posta elettronica a fini promozionali è consentito solo previo consenso dell´interessato;

RITENUTO comunque di poter dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice,  non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle istanze dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Massimo Riccardi nella misura di euro 250, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Massimo Riccardi, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli