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Provvedimento del 4 ottobre 2012

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[doc. web n. 2091885]

Provvedimento del 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 272 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 maggio 2012, presentato nei confronti di Massimo Ramacciani, con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius in qualità di socio della Forminform s.r.l. (contenuti ad esempio in fatture, scritture contabili e altri documenti), società alla quale il dottore commercialista Massimo Ramacciani aveva fornito in passato assistenza e consulenza; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; inoltre, il ricorrente ha anche chiesto copia dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 10 luglio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota fatta pervenire il 12 giugno 2012 con la quale il resistente, ha sostenuto che i dati del defunto Pasquale Dellino, non essendo quest´ultimo personalmente cliente del suo studio sono stati trattati "esclusivamente ai soli fini occorrenti per la gestione della contabilità Forminform srl di cui era socio e quindi per la tenuta della contabilità, la predisposizione e l´invio della dichiarazione dei redditi, del bilancio ecc."; inoltre, il resistente ha aggiunto che i rapporti professionali con la Forminform s.r.l. sono cessati in occasione della cessazione della società avvenuta in data 31.12.2009 e che "la documentazione è stata restituita integralmente al liquidatore e a lui va richiesta"; infine il resistente ha anche inviato copia del modello di informativa ex art. 13 del Codice utilizzato dallo Studio Massimo Ramacciani precisando che "la dichiarazione privacy è stata sottoscritta dal rappresentante legale della Forminform Srl";

VISTO il verbale di audizione del 18 giugno 2012 nel quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro della controparte;

VISTA la nota inviata in data 4 luglio 2012 con la quale il resistente, nell´inviare copia della dichiarazione di consenso ai sensi del d.lg. n. 196/2003 sottoscritta dall´allora amministratore della Forminform s.r.l., ha ribadito di aver consegnato tutta la documentazione della società all´ex amministratore della società divenuto liquidatore della stessa;

VISTA la memoria inviata il 9 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha nuovamente ritenuto il riscontro insoddisfacente;

VISTA la nota inviata in data 23 settembre 2012 con la quale il resistente ha inviato copia dei verbali datati 11 giugno 2007 e 12 ottobre 2010 in cui è riportato l´elenco dei documenti della Forminform s.r.l. consegnati al liquidatore della citata società da parte del resistente;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente; ciò, in quanto il titolare del trattamento ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere più alcun dato del defunto Pasquale Dellino quale socio di Forminform s.r.l. per aver riconsegnato tutta la documentazione della società al liquidatore dopo la cessazione della stessa; inoltre il resistente ha anche, nel corso dell´istruttoria, fornito riscontro in ordine alle ulteriori richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Massimo Ramacciani, stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 100, a carico di Massimo Ramacciani, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2091885
Data
04/10/12

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso