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Provvedimento del 20 settembre 2012

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[doc. web n. 2099418]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 256 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 14 giugno 2012, con il quale XY, nel lamentare il mancato positivo riscontro all´istanza previamente formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la richiesta, indirizzata alla Parrocchia Sant´Antonio di Padova di Terni, volta a far annotare sul registro dei battesimi la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA l´e-mail del 29 giugno 2012 a cui la Parrocchia resistente ha allegato "il file con l´annotazione richiesta", contenente la registrazione della volontà del ricorrente di non far più parte della Chiesa cattolica;

VISTA la nota datata 14 agosto 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato "soddisfatto dell´avvenuta annotazione nel registro dei battesimi", ribadendo la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla Parrocchia resistente nel corso del procedimento, con riferimento alle richieste formulate dall´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Parrocchia Sant´Antonio di Padova, nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Parrocchia Sant´Antonio di Padova di Terni, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia