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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Villa Giustina s.r.l. - 2 febbraio 2012

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[doc. web n. 2109706]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Villa Giustina s.r.l. - 2 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 43 del 2 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 gennaio 2010 nei confronti di Casa di cura Villa Giustina s.r.l., già con sede in Molfetta (Ba), via Volpicella n. 12 – 14, cessata in data 12 ottobre 2009 per fusione mediante incorporazione nella Medicol s.r.l., per la violazione dell´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 20001/U datata 16 settembre 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 17 e 18 novembre 2009 dai quali è risultato che la predetta casa di cura effettuava, fino alla data del 12 ottobre 2009, dei trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, a fronte dei quali non ha mai provveduto ad eseguire la notificazione al Garante;

VISTO il verbale n. 2/2010 del 13 gennaio 2010 con cui è stata contestata alla predetta casa di cura la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la casa di cura, tenuto conto di quanto rappresentatole dall´Associazione Italiana Ospedalità Italiana (AIOP) nelle note datate 25 febbraio 2004 e 10 maggio 2004, ha ritenuto di non essere assoggettata all´obbligo di notificazione di cui all´art. 37 del Codice in quanto tale obbligo, a suo avviso, dovrebbe ritenersi necessario " (…) solo nel caso in cui il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute (nel caso specifico malattie infettive) presenti una speciale finalità – come rimarcato dall´AIOP (nota del 10 maggio 2004 che indica finalità di studio e ricerca)- differente dall´espletamento di operazioni di routine, legate alla diagnosi e cura tipica di ogni struttura ospedaliera". La società ha rilevato altresì che, non "(…) è possibile sostenere che le circolari AIOP (…) rappresentino mere interpretazioni unilaterali, rese da un´associazione privata, costituendo, invece, le stesse veri e propri atti di indirizzo a carattere generale, diffusi sulla scorta di indicazioni provenienti dall´Autorità Garante".  Inoltre, la Casa di cura ritiene ricorrano i presupposti applicativi dell´art. 164 bis, comma 1 del Codice sia in quanto le richiamate circostanze di fatto dimostrano la sua buona fede sia poiché la Casa di cura in parola "(…) ha cessato ogni attività sanitaria il 12/9/08 (vgs. All. 7 agli scritti difensivi) e non il 12/9/09, come erroneamente indicato nel verbale opposto (…)";

VISTA la nota n. 31/gs/11 di Medicol s.r.l. con la quale è stata comunicata la rinuncia all´audizione di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. I trattamenti di dati del tipo di quelli posti in essere da casa di cura Villa Giustina s.r.l., così come debitamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 dalla Guardia di finanza nel verbale di operazioni compiute, rientrano tra quelli idonei a rivelare lo stato di salute trattati al fine di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, così come chiarito con nota dell´Ufficio del Garante, n. 16898, inviata all´AIOP il 10 maggio 2004. Per effetto di  tale circostanza, si osserva come, diversamente da quanto argomentato,  quelle fornite dall´AIOP ai propri associati con le note del 25 febbraio 2004 e del 10 maggio 2004, non sono indicazioni fornite dall´Autorità, ma, evidentemente, solo pareri dell´associazione. Ne consegue che la richiamata disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risulta inapplicabile al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un´assicurazione di liceità da parte della Pubblica Amministrazione) idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza ( Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Sul punto si rileva, altresì, come in tema di "buona fede" in materia di illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio secondo cui "(…) le associazioni di categoria (…) che sono e restano organismi privati (…)" non hanno "(…) il compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall´incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni (…)" (Cass. Civ. sez. III del 21 marzo 2001, n. 4015). Peraltro, sempre in riferimento alla scriminante della buona fede, si evidenzia come la casa di cura non abbia mai ottemperato all´obbligo di notificazione, neanche a fronte della nota datata 3 marzo 2008 con la quale l´AIOP ha comunicato ai suoi iscritti l´opportunità di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, con ciò determinando l´inapplicabilità della citata disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Peraltro, la data della sospensione dell´attività sanitaria riferibile al 12 settembre 2008 (di cui alla delibera n. 1765 del 23 settembre 2008 della giunta Regionale della Regione Puglia di cui all´allegato n. 7 agli scritti difensivi) anziché, come indicato nel verbale di contestazione, al 12 settembre 2009, risulta inconferente rispetto ai presupposti della violazione oggetto del presente procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che l´attività svolta dalla casa di cura configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta non sono connotati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva come la società non abbia ottemperato all´obbligo di notificazione di cui all´art. 37 del Codice;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la casa di cura non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, per l´anno 2008, ha realizzato un consistente valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice nella misura del doppio del minimo pari a un importo di euro 40.000,00 (quarantamila);

RILEVATO, altresì, che non si ravvisano gli elementi necessari  a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Casa di cura Villa Giustina s.r.l., già con sede in Molfetta (Ba), via Volpicella n. 12 – 14, cessata in data 12 ottobre 2009 per fusione mediante incorporazione nella Medicol s.r.l., con sede in Lugo (Ra), Corso Garibaldi n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima casa di cura di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli