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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ammiro Partners s.r.l. - 15 marzo 2012

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[doc. web n. 2115627]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ammiro Partners s.r.l. - 15 marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 100 del 15 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all´atto di contestazione di violazioni amministrative del 10 dicembre 2009 nei confronti di Ammiro Partners s.r.l. (di seguito "Ammiro"), con sede in Milano, via Pietrasanta n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 13, 23, 154, comma 1, lett. d), 157, 161, 162, commi 2-bis e 2-ter, 164, 164-bis, comma 2 e 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice);

VISTO l´atto di contestazione delle violazioni di cui sopra, n. 27002/61789, che qui si intende integralmente richiamato, con il quale Ammiro è stata informata della facoltà di effettuare, laddove previsto, il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981 (eccetto che per la violazione prevista e sanzionata dall´art. 164-bis, comma 2, del Codice);

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi del 10 febbraio 2010, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, che qui si intendono integralmente richiamati;

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Ammiro non risultano idonee ad escludere le responsabilità in relazione a quanto contestato per le motivazioni di seguito riportate:

a. con riferimento alla contestazione circa l´inosservanza del provvedimento del Garante del 26 giugno 2008 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1544315) per i trattamenti di dati personali svolti con l´utilizzo del database denominato "DB Consensi", Ammiro fa rilevare che il database oggetto del citato provvedimento inibitorio è "un bene giuridico totalmente diverso" dal DB Consensi e che quindi l´utilizzo di quest´ultimo database non configurerebbe un´inosservanza del provvedimento medesimo.

Tale affermazione non appare condivisibile: il provvedimento del 26 giugno 2008, notificato il 3 settembre 2008, ha vietato ad Ammiro "di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia previsto per legge, senza consenso". Il provvedimento, pertanto, ha individuato una specifica categoria di dati personali che Ammiro non avrebbe più dovuto utilizzare senza aver reso preventivamente l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza aver acquisito, laddove previsto, il correlato consenso di cui al successivo art. 23. Nel corso dell´accertamento ispettivo svolto presso la società (verbale del 3 febbraio 2009) è emerso che "Ammiro aveva costituito nel tempo un data-base denominato DBTF 2005, per attività di marketing. Tale data-base era costituito ed alimentato dai dati provenienti dagli elenchi telefonici ‘ante 1° agosto 2005´ contenente circa 15.600.000 record che recavano l´indicazione relativa alla ricezione di comunicazioni commerciali telefoniche ("flag chiamabile") o postali ("flag scrivibile"). Tale data-base, a seguito del provvedimento del Garante del 26 giugno 2008, è stato posto ‘off-line´ e non è stato più utilizzato (…). Dal settembre 2008, la società Ammiro ha quindi utilizzato il cd. nuovo DB Consensi, realizzato in precedenza". I responsabili della società hanno poi dichiarato che il nuovo DB Consensi è costituito da 14.400.000 record di cui circa "11.000.000 provenienti dal vecchio DBTF 2005 (a cui è stato annullato il campo ‘telefono´ a seguito del citato provvedimento del Garante)".

Le circostanze sopra richiamate confermano che Ammiro, destinataria di un provvedimento inibitorio emesso dal Garante il 26 giugno 2008 e notificato alla medesima società il 3 settembre 2008, ha, successivamente a tale data, svolto trattamenti finalizzati all´effettuazione di comunicazioni telefoniche promozionali, utilizzando dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005. Tali dati, poiché attinti dal database DBTF 2005, sono stati registrati nel database DB Consensi senza aver fornito agli interessati un´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza del correlato consenso di cui all´art. 23. I predetti dati rientrano pertanto nella tipologia individuata dal provvedimento inibitorio del 26 giugno 2008.

Con riferimento alla contestazione relativa all´inosservanza del citato provvedimento del Garante per la cessione di dati a Fastweb S.p.A., Ammiro sostiene che tale cessione di dati "è avvenuta precedentemente al provvedimento di blocco dei dati notificato nel settembre 2008. Ogni ulteriore attività di trattamento svolta in relazione a Fastweb S.p.A. dopo la data di notifica del provvedimento di blocco è stata effettuata con la precisazione formulata da parte di Fastweb S.p.A. che sarebbe stata cura di tale società verificare preventivamente l´effettiva possibilità di proseguire l´attività di trattamento (…). La nostra società si è quindi attenuta, in buona fede, a tali indicazioni fornite da Fastweb S.p.A. lungi dal porre in essere trattamenti senza verificare l´osservanza del provvedimento del 26 giugno 2008".

La ricostruzione, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate da Ammiro in relazione alle attività svolte nell´interesse di Fastweb, così come descritte nel verbale delle operazioni ispettive del 4 febbraio 2009, contraddice quanto asserito dalla società nelle memorie difensive.

Come risulta dal verbale "il 30 settembre [2008] Ammiro e Fastweb hanno stipulato un contratto per la fornitura da parte di Ammiro partners s.r.l. a Fastweb S.p.A. delle attività di promozione commerciale tramite contatto telefonico (…); fra il 18 e il 21 ottobre 2008 Ammiro ha materialmente trasferito il file contenente i record del nuovo DB Consensi nel data-server di Fastweb (…); il 22 ottobre 2008 Ammiro ha provveduto a nominare i call-center segnalati da Fastweb quali responsabili del trattamento (…); il 14 gennaio 2009 Fastweb ha comunicato tramite e-mail ai call-center il blocco delle attività di telemarketing effettuate in esecuzione del contratto sopra richiamato, blocco confermato il 20 gennaio 2009 da Ammiro ai call-center. (…) La porzione del nuovo DB Consensi trasferita nel data-server di Fastweb reca i numeri telefonici in sovrapposizione con quelli già presenti nel DBTF 2005 e il consenso per il contatto telefonico valorizzato a "sì" (…). L´operazione che ha determinato l´annullamento del valore "numero di telefono" nel nuovo DB Consensi, effettuata a seguito del provvedimento inibitorio sopra richiamato, non è stata applicata ai record trasferiti nel data server di Fastweb".

Ammiro ha altresì rappresentato nel corso dell´ispezione che nelle attività sopra descritte la società ha operato in qualità di titolare del trattamento.
Risulta pertanto confermato che Ammiro ha posto in essere, dall´ottobre 2008 al gennaio 2009, in esecuzione del contratto stipulato con Fastweb, una serie di operazioni (trasferimento dei dati personali acquisiti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 nei database di Fastweb, designazione quali responsabili dei call-center individuati da Fastweb e, attraverso questi, svolgimento delle attività di telemarketing) assumendo la qualificazione soggettiva di titolare del trattamento e, pertanto, tutti gli oneri che tale qualificazione comporta, i quali non sono venuti meno a seguito dell´accordo stipulato con Fastweb. Non è pertanto ipotizzabile che la società si sollevi dalle responsabilità mediante una clausola contrattuale con la quale deleghi decisioni sulla liceità del trattamento dei dati di cui è titolare a terzi, derogando a quanto previsto dalla legge agli articoli 4, 28, 29 e 30 del Codice;

b. con riferimento alla contestazione relativa all´omessa informativa per la raccolta di dati personali presso terzi, riguardante i trattamenti di dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, Ammiro fa presente che tale contestazione trae origine dalla "mancata disponibilità fisica di elementi idonei a provare la puntuale esecuzione di tale adempimento" dovuta peraltro alla circostanza che "all´epoca dei trattamenti durante i quali l´informativa veniva resa non era prescritto alcun obbligo di documentare tale attività". Ammiro precisa comunque che "la nostra società nel corso degli anni ha sempre dato agli interessati la prescritta informativa" e di avere, al riguardo, fornito "parziali riscontri in sede ispettiva".

Le dichiarazioni di Ammiro sul punto non possono essere condivise. In primo luogo deve osservarsi che il Codice pone un obbligo generale ai titolari di trattamenti di dati personali di rendere l´informativa agli interessati con le modalità previste dall´art. 13. Trattandosi di obbligo sanzionato amministrativamente da una specifica disposizione di legge (art. 161 del Codice), è onere del titolare fornire la prova dell´avvenuto adempimento nell´ambito di procedimenti o verifiche ispettive. La libertà di forma che l´art. 13 prevede per il rilascio dell´informativa non può certo tradursi nell´assenza di un idoneo strumento per dimostrare di aver compiutamente assolto all´obbligo.

Si aggiunga inoltre che, all´epoca dell´accertamento ispettivo presso Ammiro, il trattamento dei dati personali presenti in elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 poteva essere legittimamente effettuato, in carenza di uno specifico consenso, solamente nel caso in cui fosse stato possibile dimostrare di aver reso agli interessati un´idonea informativa entro la predetta data. Tale principio è stato peraltro espressamente ribadito nel provvedimento inibitorio del 26 giugno 2008 che, individuando le categorie di dati personali utilizzabili per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, vi ha ricompreso "quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice".

Nel corso delle attività ispettive del 4 febbraio 2009 è stato esaminato il contenuto del database denominato DB Consensi e si è rilevato che nessuna annotazione in ordine alle modalità e alla data di eventuale rilascio dell´informativa era presente in correlazione ai dati personali degli interessati. Inoltre è stato verificato che molti dei nominativi ricercati nel DB Consensi risultavano già presenti nel DBTF 2005, come del resto ammesso anche da Ammiro la quale ha dichiarato di aver riversato 11.000.000 di dati del DBTF 2005 nel DB Consensi. A tale proposito si deve rappresentare che il provvedimento inibitorio del 26 giugno 2008 emesso nei confronti di Ammiro proprio con riferimento alla tipologia di dati contenuti nel DBTF 2005 ha accertato che "Ammiro partners s.r.l. non ha fornito elementi a sostegno delle proprie dichiarazioni con riguardo alla presenza di un´effettiva informativa agli interessati prima del 1° agosto 2005, dichiarando anzi che in relazione alla data di spedizione dell´informativa, essa non è in grado di fornire puntuale prova rispetto a tale data, che non risulta essere annotata negli elenchi individualmente in relazione ad ogni singolo interessato".

Sulla base di tutte le circostanze sopra richiamate risulta confermato che Ammiro non ha provveduto a rilasciare agli interessati un´idonea informativa, con le modalità previste dall´art. 13 del Codice, per il trattamento di dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005;

c. con riferimento alla contestazione relativa alla mancata acquisizione del consenso per la comunicazione dei dati personali, riguardante i dati presenti nel DB Consensi, Ammiro ha rappresentato che tali dati "sono in parte muniti del consenso raccolto presso l´interessato ed in parte da elenchi pubblici raccolti in vari periodi e avendo fornito l´informativa agli interessati all´atto della raccolta".

Premesso che Ammiro, nel corso dell´accertamento ispettivo, ha potuto documentare l´acquisizione di un consenso al contatto telefonico solamente per circa 1.000.000 di nominativi rispetto ai 14.400.000 presenti nel DB Consensi, deve evidenziarsi che la contestazione dell´Ufficio si riferisce alla mancata acquisizione del consenso per lo specifico trattamento consistente nella comunicazione di dati personali a terzi.

A norma dell´art. 23 del Codice, il trattamento di dati personali da parte dei soggetti privati è ammesso solo con il consenso dell´interessato. Il consenso si intende validamente prestato solo se espresso liberamente, documentato per iscritto e riferito ad un trattamento chiaramente individuato. Inoltre, prima dell´acquisizione del consenso il titolare del trattamento deve rendere le informazioni di cui all´art. 13 del Codice.

Per quanto riguarda i dati presenti nel DB Consensi, in nessun caso è stato possibile per Ammiro documentare di aver acquisito dagli interessati uno specifico consenso per le comunicazioni di dati ad altri titolari, mentre risulta in atti che tali comunicazioni sono state effettivamente poste in essere (oltre al già richiamato trasferimento di dati a Fastweb, all´atto dell´accertamento vi erano due forniture cd. "attive" – contratti in corso di esecuzione – con le società Sky Italia s.r.l. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.).

Per quanto riguarda l´osservazione di Ammiro relativa all´adempimento dell´obbligo di informativa, che avrebbe, per talune porzioni di dati personali consentito la comunicazione a terzi, ci si deve riportare a quanto rilevato al punto b);

d. con riferimento alla contestazione relativa al mancato riscontro alle richieste del Garante, riguardante le informazioni sulla acquisizione di 33.500.000 anagrafiche tratte da liste elettorali fornite dalla società Addressvitt s.r.l., Ammiro sostiene che tali anagrafiche "al momento della richiesta non erano più nella materiale disponibilità della Società stessa" e che "le suddette liste elettorali non erano presenti nel server della nostra Società". Ammiro rappresenta inoltre che il database fornito da Addressvitt s.r.l. è stato utilizzato "solo per conto di soggetti titolati a tale utilizzo ai sensi dell´art. 177 [del Codice]".

Nel corso dell´accertamento presso la società Addressvitt s.r.l. è stata acquisita la fattura relativa al trasferimento dei dati da questa ad Ammiro per un ammontare di € 86.400.

La numerosità del database acquisito da Addressvitt, la somma dell´investimento operato da Ammiro e la circostanza che tale database è stato destinato agli utilizzi previsti dall´art. 177 del Codice evidenziano che i dati in esso contenuti rivestivano un valore considerevole nell´attività imprenditoriale svolta da Ammiro.
Inoltre, si deve osservare che l´Ufficio del Garante ha effettuato l´accertamento ispettivo nei confronti di Ammiro sulla base dell´ordine di servizio n. 2222 del 2 febbraio 2009, consegnato in copia alla parte in data 3 febbraio 2009, nel quale era chiaramente esplicitato che l´oggetto dell´accertamento era la verifica dell´ "osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell´ambito dei servizi di marketing, formazione, gestione e cessione di banche dati e elenchi anagrafici nonché delle altre informazioni utilizzabili per l´effettuazione di campagne promozionali".  Nel corso dell´attività ispettiva è stato chiesto ad Ammiro "di illustrare le modalità di gestione e utilizzo delle basi di dati a disposizione di Ammiro", di fornire "un elenco delle diverse liste presenti sui server di Ammiro" e "un elenco dei soggetti a cui sono stati ceduti dati a partire dal 1° gennaio 2007".

Dall´ordine di servizio e dalle domande rivolte nel corso dell´accertamento, risulta pertanto evidente che l´accertamento ispettivo era teso ad acquisire informazioni sul complesso delle attività di trattamento poste in essere da Ammiro in relazione all´acquisizione di banche di dati ed elenchi anagrafici utilizzabili per campagne promozionali.

L´aver taciuto dell´esistenza di elenchi anagrafici contenenti oltre 30 milioni di dati personali e acquisiti con notevole esborso economico per lo svolgimento di attività di trattamento non marginali con riferimento all´oggetto dell´ispezione, configura la violazione sanzionata dall´art. 164 del Codice;

e. con riferimento alla circostanza che Ammiro ha commesso più violazioni in relazione a banche-dati di particolare rilevanza, la società ribadisce quanto già riportato al punto a) della presente ordinanza e, in particolare, che tali contestazioni "in realtà riguardano un data base diverso da quello oggetto del provvedimento del 26 giugno 2008" e che l´utilizzo del database, effettuato da Fastweb, sarebbe "avvenuto secondo le indicazioni che Fastweb stessa si era assunta l´onere di verificare con Codesto Garante".

Le affermazioni di Ammiro appaiono del tutto inconferenti rispetto alla contestazione mossa e, comunque, ci si deve riportare a quanto osservato al punto a) della presente ordinanza. Deve inoltre evidenziarsi che il Garante, con provvedimento del 12 marzo 2009, pubblicato su G.U. n. 66 del 20 marzo 2009 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1598808), ha dettato delle "prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005". In tale provvedimento si richiama la sanzione di cui all´art. 164-bis, comma 2, ritenendo pertanto che le banche dati formate sulla base degli elenchi telefonici "ante 2005" siano da considerare di particolare rilevanza.

In ordine all´elemento dimensionale della banca-dati di cui alle contestazioni ad Ammiro, si ribadisce che la stessa contiene circa 14.000.000 di anagrafiche, di cui circa 11.000.000 provenienti da elenchi telefonici "ante 2005";

f.  Ammiro infine lamenta che "la contestazione amministrativa è intervenuta dopo molti mesi dall´accertamento dei fatti (certamente ben oltre il termine di novanta giorni dall´accertamento previsto dall´art. 14 della Legge 689/1981) e che questo ritardo diventa rilevante sul piano sostanziale perché ha reso più difficile la posizione della Società e la formulazione di una idonea replica".

Al riguardo si evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto, le violazioni in argomento sono state accertate con la nota del Dipartimento comunicazioni e reti telematiche n. 21106/61789 del 29 settembre 2009, i cui contenuti sono stati portati a conoscenza di Ammiro con nota n. 21105/61789 in pari data. E´ a tale data (riportata nel verbale di contestazione) che deve farsi riferimento per valutare il rispetto dei principi di tempestività di cui all´art. 14 della legge n. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. lav. n. 5467/2008), in quanto solo a quella data, dall´esame del complesso dei documenti e delle dichiarazioni acquisite, è stato possibile qualificare oggettivamente e soggettivamente, da parte del competente Dipartimento attività ispettive e sanzioni, le violazioni in argomento. Al riguardo si evidenzia che la contestazione risulta notificata il 21 dicembre 2009, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data dell´accertamento;

RILEVATO, quindi, che Ammiro, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso:

a) la violazione di cui all´articolo 162, comma 2-ter del Codice, per aver violato il provvedimento del Garante in data 26 giugno 2008, adottato ai sensi dell´articolo 154, comma 1, lettera c), del Codice, sotto un duplice profilo, ovvero:

-  per aver utilizzato i dati personali contenuti nel cd. "DB Consensi" in violazione a quanto disposto dal provvedimento;

-  per aver ceduto i dati personali contenuti nel cd. "DB Consensi" e i dati relativi a utenze telefoniche contenuti nel cd. "DBTF 2005";

b) la violazione di cui all´articolo 161 del Codice per aver raccolto e registrato nel cd. "nuovo DB Consensi" dati provenienti dal DBU, da Telextra s.r.l. e da altri soggetti, senza avere reso l´informativa di cui all´art. 13 del Codice nel termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo;

c) la violazione di cui all´articolo 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 167 del Codice, per aver effettuato comunicazioni di dati personali tratti dal "DB Consensi" senza aver acquisito dagli interessati uno specifico consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

d) la violazione di cui all´art. 164 del Codice, per non aver fornito un pieno riscontro alle richieste di informazioni ed esibizione di documenti effettuata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice, in relazione all´acquisizione di dati personali tratti da liste elettorali;

e) la violazione di cui all´art. 164-bis, comma 2, del Codice, per aver commesso le violazioni sub a), b) e c) in relazione a banche di dati di particolare rilevanza e dimensioni;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro; l´art. 162, comma 2-bis, (nella formulazione vigente all´epoca dei fatti e quindi antecedente alle modifiche di cui all´art. 20-bis, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) che punisce la violazione dell´art. 23 con la sanzione da ventimila a centoventimila euro; l´art. 162, comma 2-ter, che punisce l´inosservanza di un provvedimento inibitorio del Garante con la sanzione da trentamila a centottantamila euro; l´art. 164, che punisce l´omesso riscontro alle richieste del Garante con la sanzione da diecimila a sessantamila euro; l´art. 164-bis, comma 2, che, in caso di più violazioni di una o più di una delle disposizioni sopra richiamate, a eccezione di quelle di cui all´art. 164,  commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, prevede l´applicazione di una sanzione da cinquantamila a trecentomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione, riguardo gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, risulta connotata da elementi specifici dettati dalla circostanza che Ammiro era a conoscenza, a seguito della comunicazione del provvedimento inibitorio del 26 giugno 2008, di quali fossero le condotte illecite in relazione ai trattamenti di dati personali aventi finalità promozionali oggetto del presente procedimento e le ha comunque portate a compimento;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutato in termini favorevoli il fatto che Ammiro abbia dichiarato di aver "operato una profonda revisione della propria attività che ha comportato il sostanziale abbandono delle pratiche di commercializzazione di liste destinate ad attività di marketing diretto ed in particolare di telemarketing";

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che Ammiro non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva che Ammiro risulta avere conseguito, nell´anno 2009, una perdita di esercizio pari a circa un quarto del fatturato;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di:

-  euro 80.000,00 (ottantamila) per le violazioni di cui all´art. 162, comma 2-ter;

-  euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 161;

-  euro 60.000,00 (sessantamila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis;

-  euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 164;

-  euro 70.000,00 (settantamila) per la violazione di cui all´art. 164-bis, comma 2;

TENUTO CONTO che Ammiro, nelle memorie difensive, ha fatto richiesta di rateizzazione dell´importo delle sanzioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

ad Ammiro Partners s.r.l., con sede in Milano, via Pietrasanta n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161, 162, commi 2-bis e 2-ter, 164 e  164-bis, comma 2, del Codice, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 25 rate mensili dell´importo di 10.000 (diecimila) euro, i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), secondo le modalità indicate in allegato, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) da ogni versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli