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Provvedimento dell'11 ottobre 2012

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[doc. web n. 2131862]

Provvedimento dell´11 ottobre

Registro dei provvedimenti
n. 289 dell´11 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 23 maggio 2012 nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gennaro Loffredo, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere, l´aggiornamento e l´integrazione di tutti i dati inerenti il pagamento del premio relativo alla "proposta di polizza assicurativa" n. KW -che sarebbe stata sottoscritta dall´interessato presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.)-, dati la cui esistenza, a parere del ricorrente, sarebbe stata "confermata e certificata" in una nota del 21.3.2012 dalla stessa Intesa SanPaolo S.p.A., e addirittura "provata" dallo stesso estratto conto n. HJ emesso da Assiba S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 luglio 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note, datate 12 giugno e 13 giugno 2012, con le quali la società resistente, nel rilevare di aver già provveduto a riscontrare puntualmente le richieste avanzate dal ricorrente in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha sostenuto l´infondatezza delle richieste avanzate con il ricorso; rilevato che la resistente ha sostenuto, tra l´altro, che, essendo tutti i dati riferiti alla polizza in questione contenuti in atti depositati dalla Compagnia nell´ambito del giudizio civile pendente fra le parti dinanzi al Tribunale di Salerno (ora in fase decisoria), qualunque domanda del ricorrente inerente a tali dati sarebbe, a proprio parere, inammissibile e "deve pertanto essere avanzata nel processo, non potendovi essere sovrapposizione (…) tra le istanze contenute negli atti depositati in giudizio e ogni (…) eventuale richiesta formulata in materia di privacy";

VISTA la nota datata 22 giugno 2012 (e la precedente datata 19 giugno 2012), con cui il ricorrente, nel sostenere di aver ricevuto il riscontro alle istanze ex art. 7 solo dopo l´inoltro del ricorso, si è dichiarato insoddisfatto del riscontro fornito dalla controparte;

VISTA la nota datata 13 settembre 2012 con la quale la resistente ha ribadito che, poiché oggetto del citato giudizio civile pendente fra le parti è "proprio l´accertamento dell´esistenza stessa di un rapporto giuridico rispetto al quale ora il Sig. XY chiede l´aggiornamento dei dati e non potendo avere il diritto di cui all´art. 7 d.lgs. n. 196/2003 effetti costitutivi, in relazione a tale rapporto non sarà possibile procedere all´aggiornamento di alcun dato fintantoché sarà pendente quel giudizio"; 

VISTA la nota datata 22 settembre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste sostenendo, ancora una volta, che stanti le comunicazioni inviate da Intesa SanPaolo S.p.A. e l´estratto conto Assiba n. HJ "la combinazione di questo incrocio di dati e documenti rende esistenti, certi e certificabili i dati richiesti dal XY e che devono essere formalmente comunicati allo stesso dalla resistente"; pertanto, il ricorrente ha chiesto che la resistente, una volta provveduto all´aggiornamento e integrazione dei dati, gli comunichi "tutti i dati, richiesti, provati, esistenti, in forma aggiornata, certa ed intelligibile", e cioè che la proposta di polizza n.  KW sottoscritta dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto da Intesa Vita S.p.A., non sarebbe stata stornata all´origine (il che avrebbe comportato, secondo la resistente, la mancata trasmissione alla Compagnia dei dati della proposta di polizza in questione da parte di Intesa SanPaolo S.p.A.) ma avrebbe generato la polizza assicurativa n. ZZ estinta da Intesa Vita S.p.A. in data 14.07.2006;

RILEVATO che la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare nell´art. 7 del Codice, prevede che i soggetti cui si riferiscono i dati abbiano il diritto di avanzare richieste con riguardo alle informazioni effettivamente detenute dal titolare medesimo, non potendo però tradursi l´esercizio di tali diritti nella richiesta di avere la conferma di dati di cui è in discussione la stessa giuridica esistenza oppure di ottenere l´integrazione di informazioni o la rielaborazione delle stesse secondo modalità indicate dal ricorrente medesimo; ciò, tenuto conto che, rispetto al caso di specie, è attualmente oggetto di esame dinanzi al Tribunale di Salerno proprio la questione relativa alla stessa giuridica esistenza del rapporto giuridico rispetto al quale il ricorrente chiede di intervenire sui dati, secondo criteri dallo stesso indicati;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare inammissibile il ricorso posto che le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare negli artt. 7 e 8, consentono di chiedere la conferma, la comunicazione, l´aggiornamento e l´integrazione di dati effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, ma non di ottenere dal titolare del trattamento la rielaborazione degli stessi secondo modalità indicate dal richiedente né la conferma di dati e informazioni la cui stessa giuridica esistenza è attualmente oggetto di controversia giudiziaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia