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Pubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali

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[doc. web n. 2142715]

Pubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali - 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 396 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato in data 18 ottobre 2012 con il quale la signora Sabrina Ferilli lamenta una violazione della sua sfera privata in relazione alla pubblicazione, da parte di diversi organi di informazione, di dati personali connessi a degli sms prodotti in un procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale di Bergamo che l´attore Francesco Testi afferma aver scambiato con la reclamante;

VISTA la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 10 dicembre 2012 con la quale viene confermata l´esistenza di sms che contengono dati sensibili della reclamante potenzialmente idonei a rivelare la vita sessuale;

RILEVATO altresì che, alla luce di più recenti sviluppi processuali, il contenuto di tali sms può essere conosciuto anche da terzi;

CONSIDERATO che la vigente disciplina, in vista di un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e il diritto di cronaca, consente la diffusione di dati personali anche senza il consenso dell´interessato, ma nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico e della dignità della persona (art. 137 Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica):

CONSIDERATO che tale principio opera anche con riferimento a personaggi noti al pubblico (art. 6, comma 2, cod. deont. cit.);

CONSIDERATO d´altra parte che con riferimento ai dati relativi alla sfera sessuale il citato codice di deontologia prescrive che "Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa nell´ambito del perseguimento dell´essenzialità dell´informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica." (art. 11);

RITENUTO pertanto di dover evidenziare che, in relazione alla cronaca sulla vicenda che vede coinvolta la reclamante, la corretta applicazione del citato principio dell´essenzialità dell´informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie da diffondere al riguardo, in particolare per quanto attiene al contenuto di sms che attengano a comportamenti strettamente personali della reclamante (cfr. anche provvedimento dell´11 aprile 2002 [doc. web. n. 1065194]);

RITENUTO pertanto opportuno prescrivere agli organi di informazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b)  e 154, comma 1, lett. c),  del Codice cit. di conformarsi ai principi sopra richiamati e di astenersi dalla pubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali della reclamante in violazione dell´art. 11 del codice di deontologia sopra citato, anche in relazione all´eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda oggetto del reclamo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

prescrive agli organi di informazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, di conformarsi ai principi sopra richiamati e di astenersi dalla pubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali della reclamante in violazione dell´art. 11 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, anche in relazione all´eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda oggetto del reclamo;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia