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Trattamenti di dati personali effettuati mediante un sistema di videosorveglianza che riprende aree esterne e interne agli esercizi commerciali per finalità di pubblica sicurezza

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[doc. web n. 2212623]

Trattamenti di dati personali effettuati mediante un sistema di videosorveglianza che riprende aree esterne e interne agli esercizi commerciali per finalità di pubblica sicurezza - 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 314 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti, con particolare riguardo alle risultanze istruttorie degli accertamenti in loco effettuati in data 28 marzo 2012 mediante il "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza presso l´unità locale di Fermo di Jolly oro s.r.l., aventi ad oggetto (tra l´altro) i trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di videosorveglianza ivi installato;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTE le dichiarazioni rese nell´ambito del procedimento, della cui veridicità il dichiarante può essere chiamato a rispondere ai sensi dell´art. 168 del Codice, nonché i rilievi fotografici effettuati dalla Guardia di finanza, dai quali risulta che (cfr. verbale del 28 marzo 2012):

a. la società ha installato presso le proprie unità locali (in Fermo, Porto Sant´Elpidio, Macerata, Foligno e Bologna) sistemi di videosorveglianza, che riprendonono sia le aree esterne che interne agli esercizi commerciali, per finalità di "pubblica sicurezza";

b. "tutti gli impianti di videosorveglianza sono muniti di apparato di registrazione, tramite hard disk ed hanno un ciclo di registrazione di circa 13/14 giorni, dopo di che i dati vengono sovrascritti".

c. "presso tutte le unità locali, ad eccezione di quella di Montegiorgio, vi è una telecamera nella zona di competenza dell´impiegata. Per tale situazione sono in possesso di autorizzazione da parte dell´Ufficio provinciale del lavoro soltanto per [una delle unità locali site in] Macerata […]";

d. il sistema di videosorveglianza è segnalato da cartellonistica riportante l´informativa semplificata per gli interessati;

CONSIDERATO che in relazione ai tempi di conservazione delle immagini, il titolare del trattamento ha rappresentato, producendo dichiarazione resa dall´installatore del sistema, che tale conservazione sarebbe invece effettuata "per il tempo massimo di una settimana" nell´ambito del procedimento conseguente alla contestazione di violazione amministrativa da parte della Guardia di finanza;

RITENUTO pertanto, ferme restando le determinazioni che potranno essere assunte nell´ambito del procedimento sanzionatorio, di non dover impartire apposita prescrizione al riguardo, alla luce di quanto stabilito al punto 3.4 del citato provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010;

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che (con l´eccezione di uno degli esercizi commerciali sito in Macerata) l´installazione delle telecamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 114 del Codice e 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 10 novembre 2011, doc. web n. 1859569; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il blocco o il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nelle more dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970 rispetto alle diverse unità locali della società – che, allo stato, non consta abbiano trovato attuazione –, di dover disporre nei confronti della società il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in essere presso le unità locali in relazione alle quali non siano stati soddisfatti i requisiti previsti dalla menzionata disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

CONSIDERATO che la Guardia di finanza ha già interessato la competente autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

RITENUTO di disporre altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Jolly Oro s.r.l.:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza (artt. 114 del Codice e 4, comma 2, l. n. 300/1970), con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nelle more dell´eventuale espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, dispone il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in essere presso le unità locali in relazione alle quali non siano stati soddisfatti i requisiti previsti dalla menzionata disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
Busia

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Doc-Web
2212623
Data
25/10/12

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